Sezione A del RUI

Chi è l’agente e cosa fa?

L’agente di assicurazioni è colui che svolge attività di intermediazione su incarico di una compagnia di assicurazioni.

Attraverso il mandato egli ricopre il ruolo di rappresentante commerciale, per il quale è autorizzato a vendere e gestire i prodotti e i servizi assicurativi offerti dalla stessa compagnia.

Un agente viene definito monomandatario quando lavora per un’unica compagnia di assicurazioni. Nei casi in cui opera per conto di più compagnie viene definito plurimandatario.

Si tratta di un libero professionista che si occupa di acquisire clienti e fidelizzarli offrendo consulenza sui prodotti assicurativi e assistenza sui contratti già attivi.

La gamma di prodotti e servizi assicurativi è suddivisa in due categorie principali: il ramo danni (assicurazione auto, assicurazione sulla casa, ecc.) e il ramo vita (assicurazione sulla vita, assicurazione per malattia/invalidità, assicurazione sui risparmi, pensioni integrative ecc.).

La professione è regolata dal Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 ‘Codice delle assicurazioni private’.

 

Come si diventa agenti?

Rappresenta un requisito obbligatorio per operare come agente l’iscrizione al RUI, il Registro Unico degli Intermediari, all’interno del quale sono registrati tutti i professionisti che operano nel settore dell’intermediazione assicurativa.

Il RUI è suddiviso in 6 sezioni:

  • sezione A: agenti assicurativi;
  • sezione B: broker;
  • sezione C: produttori diretti delle imprese di assicurazione;
  • sezione D: banche, sim, intermediari finanziari, istituti di pagamento, Poste Italiane;
  • sezione E: addetti alle attività di distribuzione che operano per conto di intermediari iscritti nelle sezione A, B, D, F, ma al di fuori dei suoi locali; intermediari assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di altro intermediario; addetti degli intermediari iscritti nella sezione E che operano al di fuori dei suoi locali;
  • sezione F: intermediari assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di una o più imprese di assicurazione.

 

Quali sono i requisiti per l’iscrizione al RUI?

(artt. 10, 13 e 14 del Reg. IVASS n. 40/2018)

Tra i requisiti per le persone fisiche che intendano iscriversi al RUI ci sono:

  • godimento dei diritti civili;
  • possesso dei requisiti di onorabilità;
  • superamento della prova d’idoneità;
  • non essere iscritto nel Ruolo dei periti assicurativi.

Non devono sostenere la prova di idoneità coloro che erano iscritti nell’abrogato Albo degli agenti di assicurazione o nell’abrogato Albo Broker alla data del 1° gennaio 2007 e che non abbiano mai richiesto l’iscrizione in una delle sezioni del Registro (cfr. art. 100 del Regolamento).

In cosa consiste la prova di idoneità – esame IVASS A-B?

La prova di idoneità per l’iscrizione all’albo degli intermediari assicurativi è indetta una volta l’anno dall’IVASS e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Per la partecipazione alla prova di idoneità è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.

La prova consiste in un esame scritto articolato in quesiti a risposta multipla.

Per i candidati che intendono esercitare l’attività di intermediazione assicurativa, la prova verte sulle seguenti materie:

  1. diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall’IVASS;
  2. disciplina della previdenza complementare;
  3. disciplina dell’attività di agenzia e di mediazione;
  4. tecnica assicurativa;
  5. disciplina della tutela del consumatore;
  6. nozioni di diritto privato;
  7. nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare.

    Per i candidati che intendono esercitare l’attività di intermediazione riassicurativa, la prova verte, oltre che sulle materie sopra indicate, anche sulle seguenti materie:

  8. disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione;
  9. tecnica riassicurativa.

I candidati che intendono esercitare l’attività di intermediazione riassicurativa e che risultano già iscritti nelle sezioni A o B del Registro o già idonei all’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, devono sostenere l’esame solo sulle materie indicate alle lettere h) e i).

Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi (60/100).

Obblighi formativi: aggiornamento professionale 

(art. 89 del Reg. IVASS n. 40/2018) 

L’iscritto nella sezione A del RUI deve aggiornarsi annualmente a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nel registro.

L’aggiornamento consiste nella partecipazione a corsi di 30h, fruibili anche con modalità equivalenti (e-learning, webinar…), e al termine dei quali, superato il test finale, viene rilasciato un attestato da parte dell’Ente erogante.

L’aggiornamento è volto ad approfondire le proprie competenze e ad acquisire nuove conoscenze in base agli aggiornamenti normativi.

La persona fisica iscritta nella sezione A del registro temporaneamente non operante non è tenuta all’aggiornamento professionale durante il periodo di inoperatività. Tuttavia, prima della ripresa dell’attività, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale, l’intermediario effettua un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore. Se l’attività riprende nello stesso anno, ovvero nell’anno successivo alla sospensione, restano valide le ore eventualmente effettuate prima della sospensione. I nuovi obblighi di aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di ripresa dell’attività.

Quali adempimenti annuali spettano all’iscritto? 

(art. 44 del Reg. IVASS n. 40/2018)

L’intermediario iscritto nella sezione A, sia persona fisica che società, deve assolvere ai seguenti adempimenti annuali:

  • pagamento del contributo annuale di vigilanza;
  • rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile.

ATTENZIONE: l’avvenuto rinnovo del contratto o la conferma di efficacia del contratto pluriennale, non va più comunicato entro il 5 febbraio di ogni anno. L’abolizione di tale vincolo è stata introdotta dal Provvedimento IVASS n. 101.

Contributo di vigilanza

Il contributo di vigilanza è dovuto dagli intermediari (persone fisiche e giuridiche) iscritti nelle sezioni A, B, C, D ed F del RUI.

In base al Codice delle Assicurazioni Private, il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio di ogni anno con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato sentito l’IVASS. Il decreto è pubblicato entro il successivo 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell’IVASS.

Il pagamento può essere effettuato SOLO ED ESCLUSIVAMENTE mediante il sistema PagoPA che consente di:

  • scaricare l’avviso di pagamento PagoPA precompilato  (contenente il codice IUV –  Identificativo Univoco di Versamento,  l’anagrafica,  la causale e l’importo da pagare) all’indirizzo https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startPayment.jsp?tenant=ivass;
  • verificare lo stato della propria posizione contributiva;
  • ottenere l’avviso di pagamento per versare i contributi arretrati ancora dovuti.

L’avviso potrà essere pagato presso tutti i Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) abilitati al servizio di PagoPA con le modalità specifiche riportate nello stesso.

L’elenco aggiornato dei PSP abilitati è disponibile sul sito internet di PagoPa S.p.A. all’indirizzo:

https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/

E’ possibile richiedere ulteriori informazioni circa le modalità di pagamento via mail: unipay-tr@unimaticaspa.it oppure al numero verde 800.669685, attivo nei giorni lavorativi, dalle 9.00-13.00 e dalle 15.00-17.00.

In caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, decorsi 30 giorni dal termine di pagamento, l’IVASS avvia, previa diffida, la procedura di cancellazione dal RUI ai sensi dell’art. 113, comma 1, lettera e) del D.lgs. 209/2005. Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell’art. 336, comma 3 del D.lgs. 209/2005.

Polizza RC

Sono tenuti a stipulare il contratto di assicurazione della Responsabilità Civile professionale (RC) gli Intermediari Assicurativi, sia persone fisiche che società, iscritti nelle sezioni A, B o F del RUI che intendano svolgere l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa nel territorio della Repubblica e di altri Stati Membri dell’UE.

Sono ugualmente tenuti alla stipula del contratto di assicurazione gli Intermediari iscritti nell’elenco annesso quando intendano richiedere l’iscrizione di propri collaboratori nella sezione E del RUI.

Il contratto deve avere le seguenti caratteristiche minimali:

  1. garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di intermediazione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell’intermediario;
  2. coprire l’integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell’attività di intermediazione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell’efficacia della copertura;
  3. l’inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall’impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l’integrale ristoro del danno subito; l’impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato;
  4. garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri.

Qualora l’intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura della polizza si estende anche a tale attività.

ATTENZIONE: il Provvedimento IVASS n. 101 ha eliminato l’obbligo per gli Intermediari di comunicare entro il 5 febbraio di ogni anno il rinnovo/conferma della polizza di responsabilità civile professionale. Resta fermo l’obbligo di sottoscrizione della polizza per poter essere iscritti al RUI.

 

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