OAM
L’OAM è l’Organismo competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi.
Istituito ai sensi del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141, l’OAM ha personalità giuridica di diritto privato, nella forma di Fondazione, dotata di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria.
Cosa fa l’OAM?
Garantisce:
- la professionalità degli iscritti e il mantenimento nel tempo dei requisiti necessari allo svolgimento della professione;
- il controllo e la vigilanza sulle attività degli operatori al fine di verificare il rispetto della normativa di riferimento;
- l’affidabilità delle informazioni pubbliche inerenti gli iscritti;
- il contributo al riconoscimento professionale degli iscritti negli elenchi valorizzandone la trasparenza e la correttezza nei comportamenti;
- il contributo alla regolamentazione, insieme alle altre attività competenti, del mercato di riferimento.
Dal 1° luglio 2011, in adempimento alla riforma di settore introdotta dal D.Lgs. n. 141/2010 e successive modifiche, sono cessate le iscrizioni nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e nell’albo dei mediatori creditizi tenuti dalla Banca d’Italia.
Oggi, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge, l’OAM provvede all’iscrizione negli Elenchi.
L’OAM è tenuto, tra gli altri compiti, a verificare:
- la permanenza dei requisiti necessari per l’iscrizione;
- il rispetto da parte degli iscritti delle disposizioni loro applicabili;
- l’assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti;
- l’effettivo svolgimento dell’attività ai fini della permanenza negli Elenchi.
Con il passaggio dalla funzione pubblica della Banca d’Italia alla struttura privata dell’Organismo, gli Elenchi sono predisposti per dare pubblicità alle informazioni essenziali inerenti gli Agenti in attività finanziaria e i Mediatori creditizi. Gli Elenchi dell’OAM assicureranno l’esigenza prihttps://www.formazioneintermediari.com/wp-content/uploads/8h-1.jpg di tutela dei consumatori, garantendo, altresì, la permanenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità in capo ai soggetti iscritti.
Nell’ambito della propria autonomia finanziaria, l’OAM determina e riscuote i contributi e le somme dovute dagli iscritti nei propri Elenchi, nella misura, modalità e termini dallo stesso determinati, al fine di garantire lo svolgimento delle proprie attività.
L’OAM stabilisce gli standard dei corsi di formazione professionale nelle materie rilevanti l’esercizio dell’agenzia in attività finanziaria e la mediazione creditizia richiesti ai fini della prova di esame, della prova valutativa e dell’aggiornamento professionale.
L’organismo determina anche i contenuti e le modalità di svolgimento della prova valutativa, cui si sottopongono i dipendenti e i collaboratori delle società iscritte negli Elenchi e vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale.
L’OAM è dotato poi di poteri sanzionatori nei confronti degli iscritti necessari per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. E’, a sua volta, sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia.
Il funzionamento dell’OAM è regolato dal proprio Statuto, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia. I componenti del comitato di gestione dell’Organismo sono stati scelti da parte dello stesso Ministero tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche, nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l’autonomia di giudizio.
L’Organismo ha sede in Roma, Via Galilei n. 3, ed ha durata illimitata.
Elenchi tenuti dall’OAM
Il 30 giugno 2012 è avvenuta l’apertura ufficiale degli elenchi tenuti dall’OAM, in sostituzione dell’elenco degli agenti in attività finanziaria e dell’albo dei mediatori creditizi tenuti dalla Banca d’Italia.
Gli agenti in attività finanziaria sono iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria mentre i mediatori creditizi nell’elenco dei mediatori creditizi.
Inoltre in una sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria sono iscritti gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento.
Gli elenchi sono predisposti per dare pubblicità alle informazioni essenziali inerenti agli iscritti e, tra le altre funzioni, permettono ai soggetti interessati di valutare i presupposti per l’iscrizione e la cancellazione dagli elenchi, nonché assicurare l’esigenza prihttps://www.formazioneintermediari.com/wp-content/uploads/8h-1.jpg di tutela dei consumatori, garantendo, altresì, la permanenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità in capo ai soggetti iscritti.