Chi è l’intermediario iscritto nella sezione E del RUI?

La sezione E del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) è dedicata agli addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’Intermediario iscritto nella sezione A, B, D, F, o nell’elenco annesso, per il quale operano, gli Intermediari assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di un altro Intermediario ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 5, del Codice, nonché gli addetti degli Intermediari iscritti nella sezione E che operano al di fuori dei locali di quest’ultimi.

N.B. Non devono essere iscritti i dipendenti e i collaboratori degli intermediari iscritti nella sezione E del registro qualora operino esclusivamente all’interno dei locali di questi ultimi.


Come ci si iscrive nella sezione E del RUI?

Dall’inizio del mese di giugno sarà operativo il nuovo Portale RUI, che consentirà agli intermediari e alle imprese di assicurazione di inserire e aggiornare i dati (richieste di iscrizione, comunicazioni, cancellazioni, modifica) direttamente nel Registro.

Per accedere sarà possibile utilizzare, a propria scelta, l’identità digitale (SPID), la carta nazionale dei servizi (CNS), la carta d’identità elettronica (CIE), secondo le modalità indicate nelle istruzioni tecniche che verranno pubblicate sul sito dell’IVASS.


Quali sono i requisiti per l’iscrizione alla sez. E del RUI?

(artt. 22 e 23 del Reg. IVASS n. 40/2018

Le persone fisiche che intendono iscriversi alla sezione E del RUI devono:

  • essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
  • non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
  • aver conseguimento di una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all’attività svolta;
  • essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.

Le società che intendono iscriversi alla sez. E del RUI devono:

  • essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 112, comma 1, del Codice;
  • non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
  • non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra società;
  • aver affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione E;
  • preporre all’attività di distribuzione al di fuori dei locali della società esclusivamente addetti iscritti nella sezione E.

Obblighi formativi: aggiornamento professionale 

(art. 86 e 89 del Reg. IVASS 40/2018)

L’iscritto nella sez. E del RUI, deve aggiornarsi annualmente a partire dal 1° gennaio ed entro il 31 Dicembre dell’anno successivo a quello di iscrizione nel registro.

(Si rimanda alla sezione Formazione e aggiornamento)