Per effetto della delibera n. 22430 adottata dalla Consob il 28 luglio 2022 che ha integrato il disposto di cui al comma 2 dell’art. 164 del Regolamento Intermediari, i consulenti finanziari autonomi sono tenuti a svolgere annualmente i corsi di aggiornamento professionale a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nella relativa sezione dell’Albo unico.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2023, i consulenti finanziari autonomi dovranno adempiere all’obbligo di aggiornamento professionale, con cadenza annuale, entro il 31 dicembre di ciascun anno solare. Si precisa che la decorrenza di tale obbligo dall’anno successivo a quello di iscrizione non pregiudica che i consulenti finanziari autonomi debbano conoscere i prodotti raccomandati, il che può implicare la necessità di aggiornamenti specifici riguardanti i nuovi prodotti o eventuali modifiche normative anche nel corso del primo anno di iscrizione.

Con riferimento ai consulenti finanziari autonomi iscritti nella relativa sezione dell’Albo unico in data antecedente al 1° gennaio 2022 si rende noto che l’obbligo di aggiornamento professionale attualmente in corso (relativo all’anno 2021 con scadenza successiva al 16 agosto 2022, data di entrata in vigore delle modifiche previste dalla sopracitata delibera Consob) dovrà essere adempiuto entro il 31 dicembre 2022.

Art. 164
(Aggiornamento professionale)

  1. I consulenti finanziari autonomi iscritti all’albo, a prescindere dall’esercizio effettivo dell’attività e ferme restando le ipotesi di sospensione di cui al comma 2-bis, sono tenuti all’aggiornamento professionale coerentemente con la natura e le caratteristiche dell’attività prestata ai clienti in conformità con quanto previsto dal punto 20, lettera b), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.
  2. A tal fine, i consulenti finanziari autonomi di cui al comma 1 partecipano, almeno ogni dodici mesi, a corsi di formazione della durata complessiva di almeno trenta ore, tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. I corsi di aggiornamento professionale devono concludersi con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite all’esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell’aggiornamento professionale. I corsi di aggiornamento professionale sono svolti a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nell’albo unico dei consulenti finanziari.
    2-bis. Gli obblighi di aggiornamento professionale sono sospesi qualora ricorra una delle seguenti cause:

a) gravidanza, dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino a un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l’adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
b) grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell’impedimento;
c) assenza continuativa per oltre sei mesi, per cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e b).
Il consulente finanziario autonomo – anche tramite la società di consulenza finanziaria per conto della quale opera – deve dare tempestiva comunicazione all’Organismo della sussistenza delle cause di sospensione nonché della loro cessazione106.
2-ter. Prima della ripresa dell’attività nei casi di cui al comma 2-bis, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale, i soggetti di cui al comma 1 effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore. Se l’attività riprende nello stesso anno, ovvero nell’anno successivo alla sospensione, restano valide le ore eventualmente effettuate prima della sospensione.
I nuovi obblighi di aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di ripresa dell’attività107.

3. Le società di consulenza finanziaria si dotano di idonee procedure per garantire l’aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi operanti per loro conto, in conformità con quanto previsto dai commi precedenti.
4. …omissis…
4-bis. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria conservano, per almeno cinque anni, la documentazione relativa all’effettivo adempimento dell’obbligo di aggiornamento professionale.
5. L’Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale richiedendo la trasmissione, anche periodica, della copia della documentazione prevista al comma 4-bis.
6. …omissis…