Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 – Disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa

REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018
REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE MODIFICATO E INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 97 DEL 4 AGOSTO 2020, dal PROVVEDIMENTO N.128 DEL 20 FEBBRAIO 2023, dal PROVVEDIMENTO N. 134 DEL 25 LUGLIO 2023 e dal Provvedimento n. 147 del 20 Giugno 2024

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell’IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice del consumo, e in particolare gli articoli 67-bise seguenti;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dell’amministrazione digitale;
VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
VISTA la legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione con modificazioni del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale;
VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonché le disposizioni regolamentari attuative adottate dall’IVASS;
VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, c.d. “cresci Italia” e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;
VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modifiche nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e in particolare l’articolo 22;
VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, c.d. “legge concorrenza”, recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela del consumatore anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 9 del 14 novembre 2007, concernente la disciplina dell’uso di denominazione assicurativa ai sensi dell’articolo 308, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all’articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la procedura di presentazione dei reclami all’ISVAP di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari di assicurazione;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009 e successive modificazioni e integrazioni, recante istruzioni applicative per la predisposizione del rapporto annuale sul
controllo delle reti distributive di cui all’articolo 40 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione di cui agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al Titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’IVASS;
VISTO il Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014, concernente la disciplina dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi in attuazione dell’articolo 22, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
VISTO il Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela;
CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell’Unione europea;
CONSIDERATA, altresì, la necessità di revisione periodica della normativa, di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nonché di semplificazione e riordino della disciplina di settore;

adotta il seguente
REGOLAMENTO
Indice
PARTE I – Disposizioni di carattere generale
Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)

PARTE II – Accesso all’attività di intermediazione
Titolo I – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica
Capo I – Disciplina del Registro
Sezione I – Disposizioni generali

Art. 4 (Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi)
Art. 5 (Persone fisiche)
Art. 6 (Società)
Art. 7 (Aggiornamento dei dati e pubblico accesso)
Art. 8 (Soggetti tenuti all’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata) Art. 9 (Adempimenti per la gestione del Registro)

Sezione II – Iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del Registro
Art. 10 (Requisiti per l’iscrizione)
Art. 11 (Contratto di assicurazione della responsabilità civile)
Art. 12 (Domanda di iscrizione)

Sezione III – Iscrizione delle società nelle sezioni A o B del Registro
Art. 13 (Requisiti per l’iscrizione)
Art. 14 (Requisiti aggiuntivi per l’iscrizione delle società che intendono esercitare l’attività di distribuzione riassicurativa)
Art. 15 (Contratto di assicurazione della responsabilità civile)
Art. 16 (Domanda di iscrizione)

Sezione IV – Iscrizione nella sezione C del Registro
Art. 17 (Requisiti per l’iscrizione)
Art. 18 (Modalità per l’iscrizione)

Sezione V – Iscrizione nella sezione D del Registro
Art. 19 (Requisiti per l’iscrizione)
Art. 20 (Requisiti del responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa)
Art. 21 (Domanda di iscrizione)

Sezione VI – Iscrizione nella sezione E del Registro
Art. 22 (Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)
Art. 23 (Requisiti per l’iscrizione delle società)
Art. 24 (Copertura assicurativa della responsabilità civile)
Art. 25 (Modalità per l’iscrizione)

Sezione VII – Iscrizione nella sezione F del Registro
Art. 26 (Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)
Art. 27 (Requisiti per l’iscrizione delle società)
Art. 28 (Modalità per l’iscrizione)

Sezione VIII – Procedimenti di iscrizione, cancellazione, reiscrizione e disciplina del passaggio ad altra sezione del Registro
Art. 29 (Iscrizione nel Registro)
Art. 30 (Cancellazione dal Registro)
Art. 31 (Reiscrizione delle persone fisiche nel Registro)
Art. 32 (Reiscrizione delle società nel Registro)
Art. 33 (Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E)
Art. 34 (Passaggio ad altra sezione del Registro)
Art. 35 (Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)

Capo II – Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi degli intermediari iscritti nel Registro

Art. 36 (Estensione dell’esercizio dell’attività in altri Stati membri)
Art. 37 (Collaborazione tra Autorità)

Titolo II – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri

Art. 38 (Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi)
Art. 39 (Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell’Elenco annesso)
Art. 40 (Misure nei confronti degli intermediari)

PARTE III – Esercizio dell’attività di distribuzione

Titolo I – Svolgimento dell’attività
Capo I – Disposizioni generali

Art. 41 (Modalità di esercizio dell’attività da parte dell’impresa)
Art. 42 (Modalità di esercizio dell’attività da parte degli intermediari)
Art. 43 (Obblighi di comunicazione)
Art. 44 (Adempimenti annuali)
Art. 45 (Verifiche periodiche)
Art. 46 (Politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)

Capo II – Distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del Registro

Art. 47 (Condizioni per la distribuzione)
Capo III – Esercizio dell’attività per il tramite di addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario

Art. 48 (Requisiti per lo svolgimento dell’attività)

Capo IV – Disposizioni particolari

Art. 49 (Collocamento di forme pensionistiche complementari)
Art. 50 (Reti di vendita multilevel marketing)
Art. 51 (Norme particolari in materia di scioglimento dell’incarico di distribuzione conferito a soggetti iscritti nella sezione A)

Titolo II – Regole di presentazione e comportamento Capo I – Ambito di applicazione

Art. 52 (Ambito di applicazione)

Capo II – Regole di comportamento

Art. 53 (Limiti all’esercizio dell’attività di intermediazione)
Art. 54 (Regole generali di comportamento)
Art. 55 (Conflitti di interesse)
Art. 56 (Informativa precontrattuale)
Art. 57 (Informativa sulle remunerazioni)
Art. 58 (Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente)
Art. 59 (Vendita con consulenza)
Art. 59-bis (Vendita abbinata)
Art. 60 (Documentazione da consegnare ai contraenti)
Art. 61 (Modalità dell’informativa)
Art. 62 (Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale)
Art. 63 (Obblighi di separazione patrimoniale)
Art. 64 (Fideiussione bancaria)
Art. 65 (Adempimento delle obbligazioni pecuniarie)
Art. 66 (Contratti in forma collettiva)
Art. 67 (Conservazione della documentazione)
Art. 68 (Documentazione agli atti delle imprese e degli intermediari)

Capo II-bis – Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi

Sezione I – Regole generali
Art. 68-bis (Distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi)

Sezione II – Informativa precontrattuale al contraente
Art. 68-ter (Informativa precontrattuale)
Art. 68-quater (Requisiti delle informazioni fornite sul prodotto)
Art. 68-quinquies (Comunicazioni pubblicitarie)

Sezione III – Disposizioni in materia di incentivi
Art. 68-sexies (Principi generali in materia di incentivi)
Art. 68-septies (Condizioni di ammissibilità degli incentivi)
Art. 68-octies (Incentivi riguardanti l’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente)

Sezione IV – Valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza
Art. 68-novies (Valutazione di adeguatezza)
Art. 68-decies (Dichiarazione di rispondenza alle richieste ed alle esigenze e di adeguatezza)
At. 68-undecies (Valutazione di appropriatezza)
Art. 68-duodecies (Consulenza obbligatoria)
Art. 68-terdecies (Informazioni da ottenere dal contraente)

 

CAPO III – Promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza

Art. 69 (Ambito di applicazione)
Art. 70 (Attività esercitata in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi)
Art. 71 (Divieto di discriminazione)
Art. 72 (Collocamento di contratti non richiesti)
Art. 73 (Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza)
Art. 74 (Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza)
Art. 75 (Trasmissione della documentazione)
Art. 76 (Utilizzo di call center)
Art. 77 (Sito internet delle imprese di assicurazione)
Art. 78 (Registrazione dei domìni)
Art. 79 (Sito internet e profili di social network degli intermediari)
Art. 80 (Servizi di comparazione)
Art. 81 (Procedure per il collocamento tramite internet)
Art. 82 (Comunicazioni commerciali non richieste)
Art. 83 (Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza)

PARTE IV – Formazione e aggiornamento professionale

Titolo I – Requisiti professionali – formazione e aggiornamento

Art. 84 (Prova di idoneità)
Art. 85 (Commissione esaminatrice)
Art. 86 (Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento)
Art. 87 (Soggetti che impartiscono la formazione e l’aggiornamento)
Art. 88 (Formazione professionale)
Art. 89 (Aggiornamento professionale)
Art. 89-bis (Formazione e aggiornamento professionale di soggetti iscritti in altri Elenchi o Albi professionali)
Art. 90 (Modalità di accertamento delle competenze acquisite – Test di verifica)

Titolo II – Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all’aula

Art. 91 (Formazione a distanza)
Art. 92 (Videoconferenza e webinar)
Art. 93 (E-learning)
Art. 94 (Funzionalità della piattaforma di e-learning)

Titolo III – Disciplina dei prodotti formativi

Art. 95 (Contenuti minimi dell’obbligo formativo e di aggiornamento)

Titolo IV – Soggetti formatori

Art. 96 (Soggetti formatori)

PARTE V – Disposizioni transitorie e finali

Titolo I – Abrogazioni

Art. 97 (Abrogazioni)

Titolo II – Disposizioni transitorie

Art. 98 (Gestione del Registro)
Art. 99 (Intermediari iscritti contemporaneamente nella sezione A e nella sezione E del Registro)
Art. 100 (Iscrizione nel Registro delle persone fisiche in forza della precedente iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione e nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione)
Art. 101 (Termini per gli iscritti nella sezione D del Registro)
Art. 102 (Termini per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc)-septies del Codice)
Art. 103 (Termini per l’impresa che opera in qualità di distributore)
Art. 104 (Termini per l’adozione da parte delle imprese delle politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)
Art. 105 (Termini per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 109, comma 4- sexies del Codice)
Art. 106 (Formazione e aggiornamento professionale)

Titolo III – Disposizioni finali
Art. 107 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Elenco degli Allegati

– Allegato 1: Informazioni da trasmettere all’IVASS da parte delle imprese di assicurazione per l’iscrizione/cancellazione/reiscrizione dei produttori diretti.

– Allegato 2: Informazioni da trasmettere all’IVASS da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione ai sensi dell’articolo 43 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

– Allegato 3: Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti.

– Allegato 4: Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto.
– Allegato 4-bis: Informazioni sulla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo.
– Allegato 4-ter: Elenco delle regole di comportamento del distributore.

– Allegato 5: Materie della prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A e B del RUI.

– Allegato 6: Materie dei corsi di formazione e aggiornamento professionale.

PARTE I Disposizioni di carattere generale

Art. 1
(Fonti normative)

  1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 3, 5, 9, 109, 109-bis, 110, 111, 112, 114-bis, 116-quinquies, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 121 e 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 22, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 2
(Definizioni)

  1. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta, si intende per:
    1. “aderente”: Il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un’espressa volontà e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere economico del premio;
    2. “addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano”: gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso, che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali dove l’intermediario opera;
    3. “addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera”: gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso abilitati ad operare nel territorio della Repubblica in stabilimento, che svolgono l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa nei locali di tali intermediari;
    4. “agenti”: gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
    5. “assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”: l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    6. “banche”: le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385;
    7. “call center”: un insieme di risorse umane e di infrastrutture specializzate che consente contatti e comunicazioni multicanale con i contraenti;
      “g-bis) “carta d’identità elettronica” o “CIE”: il documento d’identità munito di elementi per l’identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare per come definito dal Codice dell’amministrazione digitale;
      “g-ter) “carta nazionale dei servizi” o “CNS”: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni disciplinata dal Codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni per come definito dal Codice dell’amministrazione digitale;”
    8. “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
    9. “collaborazione orizzontale”: collaborazione tra intermediari operativi iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o nell’Elenco annesso al Registro di cui all’articolo 116-quinquies del medesimo decreto, ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
      “i-bis) “Consulenza su base indipendente”: la consulenza prevista dall’articolo 24-bis, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;[1]
    10. “contraente” o “cliente”: la persona fisica o giuridica in favore della quale un distributore svolge attività di distribuzione assicurativa;[2]
    11. “contratto di assicurazione della responsabilità civile”: la copertura assicurativa prevista dall’articolo 110, comma 3, e dall’articolo 112, comma 3, del Codice;
    12. “contratti standardizzati”: i contratti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta del contraente, non modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione;
    13. “contributo di vigilanza”: il contributo di cui all’articolo 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    14. “corso”: insieme omogeneo, coordinato e sequenziale di uno o più moduli formativi idonei al raggiungimento di un obiettivo di apprendimento;
      n-bis) “DIP aggiuntivo IBIP”: Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi come disciplinato dal Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private; [3]
    15. “dipendenti dell’impresa”: il personale dell’impresa di assicurazione o riassicurazione direttamente coinvolto nell’attività di distribuzione;
    16. “distributore”: qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione;
    17. “distribuzione assicurativa”: le attività consistenti nel fornire consulenza in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi;[4] q-bis) “distribuzione riassicurativa”: le attività, anche quando sono svolte da un’impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistenti nel fornire consulenza in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione;[5]
    18. “documento informatico”: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
    19. “e-learning”:apprendimento realizzato tramite l’utilizzo delle tecnologie multimediali e di internet;
      s-bis) “fattori di sostenibilità”: fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 24, del Regolamento (UE) 2019/2088;
      ss-ter) “SPID”: sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e
      imprese, per come definito dal Codice dell’amministrazione digitale.”
    20. “firma digitale”: particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
    21. “firma elettronica”, “firma elettronica avanzata“ e “firma elettronica qualificata”: firme definite dall’articolo 3, comma 1, punti 10, 11 e 12 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
    22. “Fondo di garanzia”: il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    23. “formazione in aula”: la formazione conseguita attraverso la partecipazione a corsi che prevedono la compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo;
    24. “impresa che opera in qualità di distributore”: l’impresa di assicurazione o di riassicurazione quando svolge direttamente l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa ai sensi dell’articolo 109, comma 1-bisdel decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per il tramite dei propri dipendenti e/o attraverso l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza;
    25. “imprese preponenti”: le imprese di assicurazione o di riassicurazione che conferiscono incarichi finalizzati all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa ad intermediari iscritti nelle sezioni A, D e F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ovvero a intermediari inseriti nell’Elenco annesso;
      y-bis) “incentivo”: secondo quanto previsto dall’articolo 2, par. 1, (2), del Regolamento Delegato (UE) 2359/2017, qualsiasi onorario, commissione o vantaggio non monetario fornito da o a tale intermediario o impresa in relazione alla distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo, a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente interessato dalla transazione in questione o da un soggetto che agisca per conto di tale cliente;[6]
    26. “intermediari finanziari”: gli intermediari finanziari iscritti nell’Albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni;
      aa) “intermediario”: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario riassicurativo e intermediario assicurativo a titolo accessorio;
      bb)“istituti di pagamento”: le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, h-sexies) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni;
      bb-bis) “KID”: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento assicurativi, come disciplinato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/653 dell’8 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;[7] cc)“LCMS (Learning Content Management System)”: sistemi per la gestione diretta dei contenuti formativi;
      dd)“LMS (learning management system)”: piattaforma applicativa (o insieme di programmi) che permette l’erogazione dei corsi in modalità e-learninge, in particolare, gestisce gli utenti, la distribuzione dei corsi on-line, il tracciamento delle attività on-linee l’analisi delle statistiche;
      ee)“locali dell’intermediario”: le sedi o le dipendenze in cui opera l’intermediario, iscritto nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, intese come i locali accessibili al pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico, anche nel caso in cui l’accesso sia sottoposto a forme di controllo;
      ff)“mediatori o broker”: gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
      gg)“modulo formativo”: unità didattica di base finalizzata alla trattazione di uno o più argomenti didattici omogenei;
      hh)“periti assicurativi”: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti;
      ii)“polizza”: documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell’articolo 1888 del Codice civile;
      jj)“posta elettronica”: servizio internettramite il quale ogni utente abilitato può inviare e ricevere dei messaggi utilizzando un computero altro dispositivo elettronico connesso in rete attraverso un proprio accountdi posta registrato presso un providerdel servizio;
      kk)“posta elettronica certificata”: sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi”;
      ll)“Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta”: la società Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
      ll bis)preferenze di sostenibilità”: la scelta prevista dall’articolo 2, punto 4, del Regolamento delegato (UE) 2017/2359;
      mm)“produttori diretti”: gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima;
      nn)“pubblicità”: qualsiasi messaggio, diffuso con ogni mezzo di comunicazione e con qualunque modalità, avente la finalità di promuovere i prodotti assicurativi;
      oo)“Registro” o “RUI”: il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
      oo-bis) “Regolamento (UE) 2017/565”: il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;[8] oo-ter) “Regolamento (UE) 2017/2359”: il Regolamento Delegato (UE) 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;[9] oo-quater) “Direttiva Delegata (UE) 2017/593”: Direttiva Delegata (UE) 2017/593 della Commissione del 7 aprile 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari;[10] oo-quinquies) “Regolamento (UE) 2019/2088”: il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;”;
      oo-sexies) “Regolamento (UE) 2020/852”: il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088
      oo-septies) “Regolamento (UE) 2022/1288: il Regolamento delegato (UE) 2022/1288 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 6 aprile 2022 che integra il Regolamento (UE) 2019/2088 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «nonarrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche;
      pp) “responsabili della distribuzione dell’impresa”: le persone fisiche che, nell’ambito dell’impresa per la quale operano, hanno funzioni direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell’attività distributiva dell’impresa che opera in qualità di distributore;
      qq) responsabili dell’attività di distribuzione dell’intermediario”: le persone fisiche che, nell’ambito della società di intermediazione per la quale operano, hanno funzioni direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell’attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società;
      rr) “rete distributiva diretta”: i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione, inclusi gli addetti dei call center, gli intermediari iscritti nella sezione A, D o F del RUI, inclusi i relativi addetti all’attività di distribuzione iscritti nella sezione E del RUI o operanti all’interno dei locali e i relativi addetti dei call center, nonché gli intermediari iscritti nella sezione C del RUI;
      ss) “reti di vendita multilevel marketing”: le reti distributive operanti con tecniche di vendita quali il multilevel marketing, il network marketingo affini in cui, tra l’altro, il venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato;
      ss-bis) “schema di incentivazione”: secondo quanto previsto dall’articolo 2, par. 1, (3), del Regolamento Delegato (UE) 2359/2017, un insieme di norme che disciplinano il pagamento degli incentivi, incluse le condizioni secondo le quali gli incentivi vengono corrisposti;[11] ss-ter) “rischi di sostenibilità”: rischi di sostenibilità ai sensi dell’articolo 1, punto 55-quater, del Regolamento delegato (UE) 2015/35;
      tt) “società di intermediazione mobiliare” o Sim”: le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
      uu) “strumenti di pagamento elettronici”: dispositivi elettronici e/o insieme di procedure elettroniche concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento di cui l’utilizzatore si avvale per impartire un ordine di pagamento;
      vv) “tecniche di comunicazione a distanza”: qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi;
      ww) “videoconferenza”: modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti;
      xx) “webinar(o web-based seminar)”: modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti e la condivisione di materiale formativo.

    Art. 3
    (Ambito di applicazione)

    1. Il presente Regolamento disciplina le condizioni di accesso all’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera q), e l’esercizio della stessa.
    2. Costituisce altresì attività di distribuzione assicurativa l’attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), svolta a titolo oneroso nel contesto di un’attività commerciale, professionale o di una diversa attività principale e anche se tale attività riguardi contratti di assicurazione abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi forniti a titolo di attività principale.
    3. Costituisce, inoltre, attività di distribuzione assicurativa la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l’onere economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca un compenso.
    4. Il presente Regolamento non si applica:
      1. alle attività di cui all’articolo 107, comma 3, del Codice;
      2. alla distribuzione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi a titolo accessorio, laddove siano soddisfatte congiuntamente le condizioni fissate dall’articolo 107, comma 4, del Codice e fermi, in ogni caso, gli obblighi imposti dall’articolo 107, comma 5, del Codice.

    PARTE II – Accesso all’attività di intermediazione
    Titolo I – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica
    Capo I – Disciplina del Registro Sezione I – Disposizioni generali

    Art. 4
    (Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi)

    1. E’ istituito presso l’IVASS il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.
    2. Il Registro è suddiviso in sei sezioni nelle quali sono iscritti, ai sensi dell’articolo 109 del Codice, gli intermediari come di seguito indicato:
      1. sezione A: gli agenti;
      2. sezione B: i mediatori;
      3. sezione C: i produttori diretti;
      4. sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento, le Sim e Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta;
      5. sezione E: gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto nella sezione A, B, D o F, per il quale operano, gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di altro intermediario ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 5, del Codice, nonché gli addetti degli intermediari iscritti nella sezione E che operano al di fuori dei locali di questi ultimi. Non è richiesta l’iscrizione nella sezione E dei dipendenti e/o collaboratori che operano esclusivamente all’interno dei locali degli intermediari iscritti nella sezione E;
      6. sezione F: gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che, ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 1, del Codice, operano su incarico di una o più imprese di assicurazione.
    3. Nelle sezioni A, B, D ed F del Registro sono indicati gli intermediari temporaneamente non operanti, mediante evidenza:
      1. nelle sezioni A e F, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione o che non hanno assolto, o per i quali non è stato assolto, l’adempimento dell’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all’articolo 11;
      2. nella sezione B, degli iscritti che non hanno assolto, o per i quali non è stato assolto, l’adempimento dell’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all’articolo 11;
      3. nella sezione D, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione assicurativa.

    Art. 5
    (Persone fisiche)

    1. Per gli intermediari persone fisiche, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:
      1. cognome e nome;
      2. luogo e data di nascita;
      3. numero e data di iscrizione;
      4. relativamente agli intermediari iscritti nella sezione A, denominazione sociale dell’impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono l’attività;
      5. relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni C o F, la denominazione sociale dell’impresa o delle imprese di assicurazione per le quali svolgono l’attività.
        e-bis.i domini e i sottodomini internet utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante siti internet di contratti di assicurazione.
    2. Per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporta:
      1. la tipologia dell’attività di distribuzione esercitata, ovvero se assicurativa o, per i soli iscritti nella sezioni A e B, riassicurativa;
      2. la qualifica di esercizio dell’attività di distribuzione, ovvero:
        (i) se operano individualmente;
        (ii) se operano in qualità di responsabili dell’attività di distribuzione di società iscritte, rispettivamente, nella sezione A, B o F e, per le società iscritte nella sezione B, di rappresentanti legali, amministratori delegati o direttori generali di società iscritte nella medesima sezione;
      3. le sedi operative;
      4. gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, con l’indicazione del regime di attività, nonché, in caso di stabilimento, della sede;
      5. l’eventuale operatività in altri Stati membri estesa ai relativi addetti iscritti nella sezione E, ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del Codice;
      6. nel caso di temporanea inoperatività, la data di inizio e l’eventuale termine del periodo di inattività.
    3. Per gli intermediari iscritti nella sezione E, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporta:
        1. cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione dell’intermediario o degli intermediari, iscritti nella sezione A, B, D o F, che si avvalgono della loro attività;
      1. la qualifica di esercizio dell’attività di distribuzione, ovvero:
        (i) se sono dipendenti degli intermediari di cui alla lettera a);
        (ii) se operano individualmente;
        (iii) se operano in qualità di dipendenti o collaboratori di persone fisiche iscritte nella sezione E;
        (iv) se operano in qualità di responsabili dell’attività di distribuzione di società
        iscritte nella sezione E;
        (v) se operano in qualità di addetti all’attività di distribuzione di una società iscritta nella sezione E;
        (vi) se operano ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 5, del Codice in qualità di intermediari a titolo accessorio.

    Art. 6 (Società)

    1. Per le società, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:
      1. ragione o denominazione sociale;
      2. sede legale;[12]
      3. numero e data di iscrizione;
      4. per le società iscritte nelle sezioni A, B, D o F:
        (i) gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, con l’indicazione del regime di attività, nonché, in caso di stabilimento, della sede;
        (ii) l’eventuale operatività in altri Stati membri estesa ai relativi addetti iscritti nella sezione E ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del Codice;
        (iii) nel caso di temporanea inoperatività, la data di inizio e l’eventuale termine del periodo di inattività;
      5. per le società iscritte nella sezione A, denominazione sociale dell’impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono l’attività;
      6. per le società iscritte nelle sezioni D e F, denominazione sociale dell’impresa o delle imprese di assicurazione, per la quale o per le quali svolgono l’attività.
        f-bis) per le società iscritte nelle Sezioni A, B o F, i domini e i sotto-domini internet utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante siti internet di contratti di assicurazione;
        “f-ter) per le società iscritte nella Sezione D, i domini e i sotto-domini internet utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante siti internet di contratti di assicurazione diversi dai prodotti di investimento assicurativo.
    2. Per le società iscritte nelle sezioni A, B o F, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:
      1. la tipologia dell’attività di distribuzione esercitata, ovvero se assicurativa, e, per i soli iscritti nella sezioni [13] A e B, riassicurativa, o assicurativa e riassicurativa;
      2. cognome, nome e numero di iscrizione nelle sezioni A, B o F del o dei responsabili dell’attività di distribuzione e, per le società iscritte nella sezione B, cognome, nome e numero di iscrizione nella medesima sezione del o dei rappresentanti legali e, ove nominati, del o degli amministratori delegati e direttori generali.
    3. Per le società iscritte nella sezione D il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporta il cognome e nome del o dei responsabili dell’attività di distribuzione assicurativa.
    4. Per le società iscritte nella sezione E, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:
      1. cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione dell’intermediario o degli intermediari, iscritti nelle sezioni A, B, D o F, che si avvalgono della loro attività;
      2. cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E del o dei responsabili dell’attività di distribuzione;
      3. cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E degli addetti all’attività di distribuzione;
        c-bis) i domini e i sotto-domini internet utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante siti internet di contratti di assicurazione”

    Art. 7
    (Aggiornamento dei dati e pubblico accesso)

    1. L’IVASS assicura l’aggiornamento dei dati contenuti nel Registro sulla base delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 43 dalle imprese e dagli intermediari, nonché delle risultanze dei controlli e delle verifiche effettuate a norma del presente Regolamento.
    2. L’IVASS assicura il pubblico accesso al Registro e ne garantisce la consultazione nel proprio sito internet.

    Art. 8
    (Soggetti tenuti all’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata)

    1. Sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata:le imprese italiane;
      1. i soggetti che richiedono l’iscrizione nelle sezioni A, B, D e F del Registro;
      2. gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro;
      3. gli intermediari iscritti nelle sezioni C ed E del Registro che richiedono il passaggio alle sezioni A, B o F;
      4. gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al Registro che richiedono l’iscrizione nella sezione E dei relativi collaboratori o la cancellazione degli stessi dalla medesima sezione.
    2. Ai fini di cui al comma 1, l’indirizzo di posta elettronica certificata è indicato negli atti, nella corrispondenza e, ove esistente, nel proprio sito internet.

 

Art. 8-bis
(Accesso al portale web del RUI)

  1. L’accesso al portale web del Registro è effettuato tramite SPID, CIE o CNS:
    a) direttamente dagli intermediari persone fisiche iscritti nelle Sezioni A, B e F del Registro;
    b) dal legale rappresentante dell’impresa e delle società iscritte nelle sezioni A, B, D e F del Registro;
    c) dal rappresentante generale o dal responsabile della sede secondaria dei distributori che operano in Italia in regime di libertà di stabilimento.
  2. I soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), dopo aver completato la procedura di accreditamento sul portale web del Registro, possono delegare altri incaricati.
  3. Le modalità tecniche di accesso al portale web del Registro e di gestione delle deleghe sono indicate nelle istruzioni applicative pubblicate sul sito istituzionale”

Art. 9
(Adempimenti per la gestione del Registro)

  1. Sono inviate all’IVASS tramite il portale web del Registro:
    1. le domande di iscrizione e reiscrizione nelle diverse sezioni del Registro, di cui agli articoli 12, 16, 18, 21, 25, 28, 31 e 32;
    2. le domande di cancellazione di cui all’articolo 30;
    3. le domande di avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E di cui all’articolo 33;
    4. le domande di passaggio ad altra sezione del Registro di cui all’articolo 34;
    5. le domande di estensione dell’esercizio dell’attività in altri Stati membri di cui all’articolo 36;
      e-bis) le comunicazioni relative al nominativo del responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa di cui all’articolo 41, comma 1;
    6. le comunicazioni di cui all’articolo 43;
      f-bis) le comunicazioni relative al dominio e al sotto-dominio del sito internet utilizzato per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione a distanza di contratti di assicurazione di cui all’articolo 78, commi 3-bis e 3-ter.

    1-bis. Sono inviate all’IVASS con le stesse modalità di cui al comma 1 tutte le altre comunicazioni previste dal presente Regolamento per la gestione del Registro.
    1.ter. Le comunicazioni dei distributori abilitati a operare sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi sono trasmesse con le modalità indicate nelle istruzioni applicative pubblicate dall’IVASS sul sito istituzionale.”

  2. [abrogato]
  3. [abrogato]

Sezione II – Iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del Registro

Art. 10
(Requisiti per l’iscrizione)

  1. Per ottenere l’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro, le persone fisiche devono:
    1. essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;
    2. non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
    3. avere superato la prova di idoneità di cui all’articolo 84;
    4. fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 11 e/o essere incluse nella copertura stipulata, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 15, dalle società per le quali svolgeranno l’attività;
    5. esclusivamente per l’iscrizione nella sezione B, avere aderito al Fondo di garanzia;
    6. non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexiesdel Codice.
  2. Ai fini iscrizione i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.
  3. Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione A o B come inoperative, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.

Art. 11
(Contratto di assicurazione della responsabilità civile)

  1. Il contratto di assicurazione della responsabilità civile è stipulato dagli intermediari di cui alle sezioni A e B con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo 13 responsabilità civile generale di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice o con un’impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. E’ consentita anche la stipulazione in coassicurazione.
  2. Il contratto deve avere le seguenti caratteristiche minimali:
    1. garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di distribuzione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell’intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le società iscritte nella sezione E e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura;
    2. coprire l’integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell’attività di distribuzione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell’efficacia della copertura;
    3. l’inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall’impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l’integrale ristoro del danno subito; l’impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato;
    4. garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri.
  3. Qualora l’intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura assicurativa si estende anche a tale attività.
  4. I massimali di copertura del contratto sono di importo almeno pari a quanto previsto dalla< normativa europea. [14]
  5. Il contratto ha decorrenza dalla data di iscrizione nel Registro e scadenza il 31 dicembre. I contratti con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre dell’anno di iscrizione e sono rinnovati annualmente.

Art. 12
(Domanda di iscrizione)

  1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del Registro è presentata con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9.
  2. Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente attesta di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell’imposta di bollo.

Sezione III – Iscrizione delle società nelle sezioni A o B del Registro

Art. 13
(Requisiti per l’iscrizione)

  1. Per ottenere l’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro le società devono:
    1. essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 112, comma 1, del Codice;
    2. non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
    3. avere affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella medesima sezione del Registro alla quale la società chiede l’iscrizione. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di distribuzione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella medesima sezione del Registro è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta;
    4. fermo restando quanto previsto dal comma 3, essere in possesso della copertura assicurativa di cui all’articolo 15;
    5. non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexiesdel Codice;
    6. non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexiesdel Codice.
  2. Ai fini di cui al comma 1, lettere e) e f), le società comunicano nella domanda di iscrizione, rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio capitale e il relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.
  3. Ai fini dell’iscrizione delle società nella sezione B, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, è necessario che:
    1. il rappresentante legale e, ove nominati, l’amministratore delegato e il direttore generale siano iscritti nella sezione B;
    2. le stesse società abbiano aderito al Fondo di garanzia.
  4. Le società, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e), e f), e dal comma 3, che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del comma 1, vengono iscritte nella sezione A o B del Registro come inoperative, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 3.

Art. 14
(Requisiti aggiuntivi per l’iscrizione delle società che intendono esercitare l’attività di distribuzione riassicurativa)

  1. Ai fini dell’iscrizione nelle sezioni A o B, in aggiunta ai requisiti previsti dall’articolo 13, le società che intendono esercitare l’attività di distribuzione riassicurativa devono disporre di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a centoventimila euro. Qualora intendano esercitare contemporaneamente l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa le società devono inoltre:
    1. avere affidato la responsabilità delle due attività a persone fisiche distinte, iscritte nella sezione corrispondente a quella in cui la società chiede l’iscrizione, in qualità, rispettivamente, di intermediario assicurativo e di intermediario riassicurativo;
    2. avere un’organizzazione adeguata allo svolgimento delle due attività, in termini di risorse umane e dotazioni operative.

Art. 15
(Contratto di assicurazione della responsabilità civile)

  1. Il contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato dalle società di cui alle sezioni A o B deve avere le caratteristiche previste dall’articolo 11 e garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi dalla società nell’esercizio dell’attività di distribuzione, dai responsabili dell’attività di distribuzione nonché dai danni conseguenti a negligenze ed errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori e persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le società iscritte nella sezione E e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione. Per le società da iscrivere nella sezione B, la copertura assicurativa deve estendersi anche ai rappresentanti legali, nonché agli eventuali amministratori delegati e direttori generali.
  2. Alle società che esercitano contemporaneamente l’attività assicurativa e riassicurativa, si applicano i massimali minimi previsti dall’articolo 11, comma 4, fermo restando che il massimale globale annuo per tutti i sinistri deve essere distinto per attività.

Art. 16
(Domanda di iscrizione)

  1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del Registro è presentata con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9.
  2. Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente attesta che la società ha provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell’imposta di bollo.

Sezione IV – Iscrizione nella sezione C del Registro

Art. 17 (Requisiti per l’iscrizione)

  1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione C del Registro, i produttori diretti devono:
    1. essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;
    2. non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
    3. avere conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all’attività svolta, secondo quanto stabilito dalla Parte IV;
      c-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.
  2. Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione al Registro l’impresa attesta di avere accertato, per ciascuno dei produttori diretti, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexiesdel Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.
  3. Nella domanda di iscrizione al Registro dei produttori diretti, l’impresa attesta altresì di aver provveduto ad impartire una formazione conforme a quanto stabilito dall’articolo 88 e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b) e dal comma 2. In relazione a tali requisiti è considerato idoneo l’accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’IVASS della domanda di iscrizione.

Art. 18
(Modalità per l’iscrizione)

  1. La domanda di iscrizione dei produttori diretti nella sezione C del Registro è presentata dall’impresa che se ne avvale con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9..
  2. Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, l’impresa richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione C hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.
  3. [abrogato]

Sezione V – Iscrizione nella sezione D del Registro

Art. 19
(Requisiti per l’iscrizione)

  1. Nella sezione D del Registro possono essere iscritti:
    1. le banche, purché siano autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del Testo unico bancario e siano iscritte nel relativo albo;
    2. le Sim, purché siano autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del Testo unico dell’intermediazione finanziaria e siano iscritte nel relativo albo;
    3. gli intermediari finanziari, purché siano iscritti nell’ Albo unico di cui all’articolo 106 del Testo unico bancario;
    4. gli istituti di pagamento, purché siano iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 114-septiesdel Testo unico bancario;
    5. Poste italiane spa – Divisione servizi di bancoposta.
  2. Per ottenere l’iscrizione nella sezione D, i soggetti di cui al comma 1 devono:
    1. avere affidato, tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta, la responsabilità dell’attività di distribuzione assicurativa ad una o più persone fisiche aventi le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq);
    2. non essere partecipati in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexiesdel Codice;
    3. non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexiesdel Codice.
  3. Ai fini di cui al comma 2, lettere b) e c), i soggetti di cui al comma 1 comunicano nella domanda di iscrizione, rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio capitale e il relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexiesdel Codice.

Art. 20
(Requisiti del responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa)

  1. Il responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa dei soggetti di cui all’articolo 19 deve:
    1. essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;
    2. essere scelto tra persone in possesso di una comprovata professionalità e competenza in materia assicurativa, bancaria e finanziaria. Ai fini di tale valutazione rilevano la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso,
      posseduta nei seguenti ambiti:
      (i) mercati assicurativi e finanziari;
      (ii) regolamentazione nel settore assicurativo e finanziario;
      (iii) assetti organizzativi e di governo societario, ivi inclusi quelli relativi alle regole di comportamento e gestione dei conflitti di interesse;
      (iv) gestione dei rischi connessi all’esercizio dell’attività di distribuzione;
      (v) attività e prodotti assicurativi e finanziari.
  2. I criteri adottati per le valutazioni di cui al comma 1 sono definiti nelle politiche aziendali, tenendo in considerazione i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche della società o del gruppo cui la stessa appartiene, in termini, tra l’altro, di dimensioni e complessità, anche operativa, tipologia di attività svolta e i rischi ad essa connessi.
  3. La verifica dei requisiti di cui al comma 1 è accertata dall’organo amministrativo. Delle valutazioni effettuate è fornita adeguata evidenza nella delibera di assegnazione dell’incarico di responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa e la relativa documentazione è conservata ai sensi dell’articolo 67.
  4. L’intermediario di cui all’articolo 19 assicura il possesso nel continuo dei requisiti di cui al comma 1 in capo al responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa e, ove ne riscontri l’insussistenza, comunica all’IVASS, entro il termine di cui all’articolo 43, comma 3, lettera c), il nominativo del nuovo responsabile in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 21
(Domanda di iscrizione)

  1. La domanda di iscrizione nella sezione D del Registro dei soggetti di cui all’articolo 19 è presentata all’IVASS con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9.
  2. Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente comunica il nominativo del responsabile dell’attività di distribuzione di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a) e attesta che la società da iscrivere ha provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell’imposta di bollo.

Sezione VI – Iscrizione nella sezione E del Registro

Art. 22
(Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)

  1. Gli addetti all’attività di distribuzione che operano al di fuori dei locali dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D, F, ovvero nell‘Elenco annesso, abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento [16] inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali addetti, che operano al di fuori dei locali di questi ultimi, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro devono:
    1. essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
    2. non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
    3. essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui alla Parte IV.
      c-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.
  2. Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione nel Registro l’intermediario attesta di avere accertato, per ciascuno dei soggetti di cui richiede l’iscrizione, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexiesdel Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.
  3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 48 con riguardo al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, non è richiesta l’iscrizione nel Registro degli addetti all’attività di distribuzione che operano esclusivamente all’interno dei locali dell’intermediario iscritto nella sezione E.
  4. Nella domanda di iscrizione nel Registro, l’intermediario che si avvale dei soggetti di cui al comma 1 attesta il conseguimento da parte degli stessi della formazione ovvero dell’aggiornamento professionale e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b) e dal comma 2. Per tali requisiti è considerato idoneo l’accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’IVASS della domanda di iscrizione.
  5. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F e nell’Elenco annesso al Registro che si avvalgono della collaborazione di persone fisiche iscritte nella sezione E del Registro che operano al di fuori dei propri locali:
    1. ai fini dell’esercizio dei poteri di vigilanza dell’IVASS, acquisiscono i dati relativi all’indirizzo completo di residenza
      o, se diverso, di domicilio; all’indirizzo di posta elettronica certificata, ove posseduto, nonché ai domini e sotto-domini internet, utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante siti internet di contratti di assicurazione;
    2. comunicano tempestivamente i dati di cui alla lettera a) su richiesta dell’IVASS.
  6. Le persone fisiche iscritte nella sezione E comunicano agli intermediari per cui è svolta l’attività i dati aggiornati di cui al comma 5, lettera a).

Art. 23
(Requisiti per l’iscrizione delle società)

  1. Le società addette all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto nelle sezioni A, B, D o F, ovvero nell’Elenco annesso, abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento [18] per il quale operano, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro, devono:
    1. essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 112, comma 1, del Codice;
    2. non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
    3. non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra società;
    4. aver affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione E. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di distribuzione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella sezione E è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta;
    5. preporre all’attività di distribuzione al di fuori dei locali della società esclusivamente addetti iscritti nella sezione E.
  2. Ai fini di cui al comma 1, nella domanda di iscrizione nel Registro l’intermediario attesta di avere accertato, per ciascuno dei soggetti di cui richiede l’iscrizione, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexiesdel Codice con riferimento alla sussistenza di partecipazioni o stretti legami.
  3. Il possesso dei requisiti da parte delle società di cui ai commi 1 e 2 è accertato dall’intermediario che se ne avvale, il quale provvede a fornirne attestazione nella domanda di iscrizione. È considerata valida l’attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), e comma 2, effettuata sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’IVASS della domanda di iscrizione.

Art. 24
(Copertura assicurativa della responsabilità civile)

  1. I soggetti di cui agli articoli 22 e 23 sono inclusi, ai sensi degli articoli 11 e 15, nella copertura assicurativa stipulata dall’intermediario per il quale operano iscritto nelle sezioni A, B o F, ovvero nell’Elenco annesso, abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento [19] che provvede ad attestare tale inclusione nella domanda di iscrizione.
  2. La copertura di cui al comma 1 si estende altresì all’attività dei collaboratori e dipendenti degli iscritti nella sezione E che operano esclusivamente all’interno dei locali di questi ultimi.

Art. 25
(Modalità per l’iscrizione)

  1. Ai fini dell’iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione E, ciascun intermediario che se ne avvale, iscritto nelle sezioni A, B, D o F, ovvero nell’Elenco annesso, abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento [20] presenta all’IVASS apposita domanda con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9.
  2. Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, il richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione E hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

Sezione VII – Iscrizione nella sezione F del Registro

Art. 26
(Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)

  1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione F del Registro, le persone fisiche, che operano in qualità di intermediari assicurativi a titolo accessorio su incarico di una o più imprese di assicurazione, devono:
    1. essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
    2. non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
    3. fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 11 e/o essere inclusi nella copertura stipulata, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 15, dalle società per le quali svolgeranno l’attività;
      c-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente;
    4. essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui alla parte IV;
    5. non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.
  2. Ai fini di cui al comma 1, lettera e), le persone fisiche comunicano nella domanda di iscrizione i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.
  3. Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), d) ed e) che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera c) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione F del Registro come inoperative secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.

Art. 27
(Requisiti per l’iscrizione delle società)

  1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione F del Registro, le società, che operano come intermediari assicurativi a titolo accessorio su incarico di una o più imprese di assicurazione, devono:
    1. essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 112, comma 1, del Codice;
    2. non essere enti pubblici o società controllate da enti pubblici;
    3. aver affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione F. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di distribuzione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella sezione F è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti scelti tra persone aventi le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera qq), tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta;
    4. fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 15;
    5. non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexiesdel Codice;
    6. non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexiesdel Codice.
  2. Ai fini di cui al comma 1, lettere e) e f), le società comunicano nella domanda di iscrizione, rispettivamente, i nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al dieci per cento del proprio capitale e il relativo importo, nonché i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.
  3. Le società, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c), e) e f) che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione F del Registro come inoperative secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3.

Art. 28
(Modalità per l’iscrizione)

  1. Ai fini dell’iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione F, ciascun intermediario a titolo accessorio presenta all’IVASS apposita domanda con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9.
  2. Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, il richiedente attesta di avere provveduto, o che la società ha provveduto, al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

Sezione VIII – Procedimenti di iscrizione, cancellazione, reiscrizione e disciplina del passaggio ad altra sezione del Registro

Art. 29
(Iscrizione nel Registro)

  1. L’IVASS procede all’iscrizione nel Registro sulla base dell’istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica agli istanti, per mezzo di un messaggio visualizzabile sul portale web del RUI, l’intervenuta iscrizione con l’indicazione della data di accoglimento dell’istanza. In caso di esito negativo dell’istruttoria, l’IVASS comunica agli istanti il preavviso di rigetto della domanda, con l’indicazione dei motivi e la fissazione di un termine per l’eventuale integrazione, decorso inutilmente il quale provvede al rigetto definitivo. Qualora l’istruttoria sia relativa a soggetti da iscrivere nelle sezioni C od E, le imprese o gli intermediari istanti provvedono tempestivamente a dare notizia agli interessati del rigetto della domanda.
  2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 33, le istruttorie relative alle domande di iscrizione al Registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.
  3. Ferme restando le verifiche periodiche previste dall’articolo 45 sulla permanenza dei requisiti necessari per l’iscrizione, l’IVASS, su richiesta degli intermediari interessati o delle imprese che si avvalgono dei produttori diretti, rilascia un’attestazione sull’iscrizione nel Registro.

Art. 30
(Cancellazione dal Registro)

  1. Salvo che non sia in corso un procedimento sanzionatorio o siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all’avvio dello stesso, l’IVASS procede alla cancellazione degli intermediari dal Registro:
    1. a seguito dell’emanazione di un provvedimento sanzionatorio di cui all’articolo 324, comma 1, lettera d) del Codice;
    2. in caso di rinuncia all’iscrizione, a seguito di presentazione di apposita domanda;
    3. in caso di mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni, a seguito dell’accertamento del relativo presupposto;
    4. in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 108, comma 4, 110, comma 1, 111, commi 1 e 3 o 112 del Codice;
    5. relativamente agli intermediari di cui alla sezione D, in caso di perdita delle autorizzazioni all’esercizio delle rispettive attività o di iscrizione agli albi di appartenenza;
    6. limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, in caso di perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 11 e 15, a seguito dell’accertamento del relativo presupposto;
    7. in caso di mancato versamento del contributo di vigilanza, previa diffida dell’IVASS e decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere;
    8. limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione B, in caso di mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia, previa diffida dell’IVASS e decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere.
  2. Per i soggetti iscritti nella sezione E, in caso di comunicazione di interruzione del rapporto ai sensi dell’articolo 43, comma 7, salvo che il soggetto svolga l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa per altri intermediari, l’IVASS procede alla cancellazione d’ufficio.
  3. La domanda di cancellazione dal Registro è presentata con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9.
  4. L’IVASS procede alla cancellazione dal Registro con provvedimento da comunicare ai destinatari tramite posta elettronica certificata. In caso di cancellazione degli intermediari iscritti nelle sezioni C od E, la comunicazione è effettuata alle imprese o agli intermediari che se ne avvalgono tramite messaggio visualizzabile sul portale web del RUI, i quali provvedono tempestivamente a darne notizia ai soggetti interessati.
  5. Le istruttorie relative alle domande di cancellazione dal Registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.

Art. 31
(Reiscrizione delle persone fisiche nel Registro)

  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le persone fisiche iscritte nel Registro e successivamente cancellate, possono essere nuovamente iscritte a condizione che:
    1. siano in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione. A tal fine rimane valido il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione al Registro purché:
      (i) ove si tratti di intermediari iscritti nella sezione C, E o F del RUI, la domanda di reiscrizione sia presentata entro cinque anni dalla cancellazione;
      (ii) ove la reiscrizione riguardi una sezione per la quale è richiesto il superamento della prova di idoneità non prevista per l’iscrizione nella sezione originaria, sia stata sostenuta e superata la prova di idoneità;
      (iii) ove la reiscrizione sia richiesta in una sezione in cui è prevista una formazione specifica sui contratti che verranno distribuiti, sia stata conseguita tale specifica formazione;
    2. nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata nello stesso anno ovvero nell’anno immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale pari a 30 ore, ovvero a 15 ore nel caso di intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E; restano valide le ore eventualmente effettuate prima della cancellazione;
    3. nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata oltre l’anno immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore, ovvero a 15 ore nel caso di intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E;
    4. nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo cinque anni dalla cancellazione:
      (i) per gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore;
      (ii) per gli intermediari iscritti nella sezione C, E o F, abbiano effettuato la formazione professionale;
    5. venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 12, 18, 25 e 28;
    6. in caso di cancellazione dovuta a condanna irrevocabile o fallimento, mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 114 del Codice.
  2. I soggetti cancellati a seguito dell’emanazione di un provvedimento sanzionatorio di cui all’articolo 324, comma 1, lettera d), del Codice possono essere reiscritti nel Registro purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione, siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione e venga presentata apposita domanda, secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera e).
  3. Ai fini di cui al comma 2, per ottenere la reiscrizione nelle sezioni A e B è altresì necessario il superamento della prova di idoneità di cui all’articolo 84 in data successiva a quella in cui è stato irrogato il provvedimento di cui al medesimo comma.
  4. L’IVASS procede alla reiscrizione nelle diverse sezioni del Registro secondo le modalità stabilite dall’articolo 29, commi 1 e 2.

Art. 32
(Reiscrizione delle società nel Registro)

  1. Le società cancellate dal Registro possono esservi nuovamente iscritte, purché:
    1. siano in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione;
    2. venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 16, 21, 25 28;
    3. in caso di cancellazione dovuta al mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 114 del Codice. I soggetti cancellati dalla sezione D del Registro possono essere reiscritti esclusivamente in tale sezione.
  2. La reiscrizione delle società nelle diverse sezioni del Registro è effettuata dall’IVASS secondo le modalità stabilite dall’articolo 29, commi 1 e 2.

Art. 33
(Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E)

  1. Ai fini dell’avvio di un rapporto di collaborazione con persone fisiche e società già iscritte nella sezione E, l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o F ovvero nell’Elenco annesso che intende avvalersene presenta all’IVASS apposita domanda con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9..
  2. La domanda di cui al comma 1 è presentata all’IVASS in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo.
  3. L’IVASS, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, procede, sulla base dell’istruttoria con esito positivo, all’iscrizione nel Registro della persona fisica o della società in qualità di addetto dell’intermediario che ha presentato la domanda. Si applica l’articolo 29, comma 1.
  4. Qualora le persone fisiche e le società di cui al comma 1 per le quali è stata chiesta l’iscrizione quali addetti di altro intermediario cessino di esercitare l’attività di distribuzione per il precedente intermediario, quest’ultimo presenta all’IVASS una comunicazione di interruzione del rapporto con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9.. Si applica l’articolo 43, comma 7.

Art. 34
(Passaggio ad altra sezione del Registro)

  1. Le persone fisiche iscritte nel Registro possono passare ad altra sezione a condizione che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a) e la domanda sia presentata all’IVASS in regola con la vigente disciplina sull’imposta di
    bollo, con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9.
  2. Gli intermediari iscritti nelle sezioni C e E del Registro effettuano la richiesta di passaggio di sezione sul portale web del Registro e a tal fine si dotano di SPID, CNS e CIE.
  3. In caso di passaggio ad altra sezione del Registro di intermediari provenienti dalle sezioni C o E, l’impresa o l’intermediario, per il quale è stata svolta l’attività, presentano la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione attraverso
    il portale web del Registro.
  4. Il passaggio ad altra sezione del Registro delle società è consentito a condizione che le società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione e la domanda sia presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9.
  5. Le società iscritte nella sezione E del Registro effettuano la richiesta di passaggio di sezione sul portale web del Registro e a tal fine il rappresentante legale si dota di SPID, CNS e CIE.
  6. In caso di passaggio ad altra sezione del Registro di società provenienti dalla sezione E, l’intermediario, per il quale è stata svolta l’attività, presenta la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione attraverso il portale web del Registro.
  7. Il presente articolo non si applica ai soggetti iscritti nella sezione D.
  8. Il passaggio ad altra sezione del Registro è effettuato dall’IVASS secondo le modalità stabilite dall’articolo 29, commi 1 e 2.”.

Art. 35
(Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)

  1. L’IVASS effettua, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini dell’ammissione alla prova di idoneità e dell’iscrizione e reiscrizione nel Registro. A tal fine, sono consultate direttamente le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati, indicati nelle dichiarazioni sostitutive o che siano comunque a conoscenza dei fatti dichiarati, con l’acquisizione, se necessario, di documentazione probatoria.
  2. L’assenza di veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, oltre alle conseguenze penali richiamate dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comporta, ai sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto, la decadenza, rispettivamente, dall’idoneità conseguita o dall’iscrizione o reiscrizione nel Registro.

Capo II – Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi degli intermediari iscritti nel Registro

Art. 36
(Estensione dell’esercizio dell’attività in altri Stati membri)

  1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F possono operare in altri Stati membri in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, previo espletamento delle procedure di notifica previste dagli articoli 116-bise 116-terdel Codice e nel rispetto di quanto disposto dagli articoli medesimi.
  2. Nel caso in cui gli intermediari di cui al comma 1 intendano avvalersi per l’operatività in altri Stati membri di propri addetti iscritti nella sezione E, gli stessi richiedono l’estensione dell’operatività anche per questi ultimi, in conformità a quanto disposto dall’articolo 116, comma 2, del Codice.
  3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, è presentata all’IVASS apposita comunicazione con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9..

Art. 37
(Collaborazione tra Autorità)

  1. Nell’ambito della ripartizione di competenze e della cooperazione tra Autorità previste dal Titolo IX, Capo II, Sezioni I, II, III e IV del Codice, l’IVASS collabora con le Autorità degli altri Stati membri allo scopo di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza sugli intermediari, anche mediante lo scambio di informazioni, sulla base di quanto previsto dai vigenti accordi europei di collaborazione tra le Autorità competenti [22]. A tal fine, l’IVASS informa le Autorità di vigilanza degli Stati membri di prestazione di qualsiasi variazione dei dati concernenti gli intermediari, comunicati all’atto della notifica di cui all’articolo 36, comma 1. Su richiesta delle medesime Autorità, l’IVASS comunica ogni altra informazione relativa all’esercizio dell’attività di intermediazione nel territorio dei rispettivi Stati membri.
  2. L’IVASS comunica altresì alle Autorità di vigilanza interessate i nominativi degli intermediari che, successivamente alla notifica di cui all’articolo 36, comma 1, siano stati cancellati dal Registro.

Titolo II – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri

Art. 38
(Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio e riassicurativi)

    1. Qualora un intermediario con residenza o sede legale in un altro Stato membro intenda svolgere l’attività di intermediazione nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, l’Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine ne dà notifica all’IVASS in coerenza con quanto previsto dagli articoli 116-quatere 116- quinquiesdel Codice.
    2. Gli intermediari di cui al comma 1 sono inseriti in un apposito Elenco annesso al Registro, che riporta almeno le seguenti informazioni:
        1. cognome e nome o ragione sociale;
        2. nazionalità;
        3. indirizzo di residenza o sede legale oppure numero di registrazione nello Stato membro d’origine;
        4. regime di attività svolta;
        5. in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della Repubblica e nominativo del responsabile;
        6. Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine;
        7. data di inizio dell’attività nel territorio della Repubblica;
        8. data dell’eventuale provvedimento, adottato dall’IVASS, di sospensione o di divieto di svolgimento dell’attività sul territorio della Repubblica nei confronti dell’intermediario ai sensi degli articoli 116-septies, 116-optieso 116-deciesdel Codice;
        9. indirizzo del sito internet dove è possibile consultare il Registro dello Stato membro d’origine in cui sono contenuti i dati relativi all’intermediario;

      i-bis) i domini e i sotto-domini internet utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola              promozione mediante siti internet di contratti di assicurazione.

  1. Sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Autorità di vigilanza competenti degli altri Stati membri, l’IVASS provvede all’aggiornamento dei dati contenuti nell’Elenco di cui al comma 2, eliminando dall’Elenco i nominativi degli intermediari per i quali sia pervenuta comunicazione di cancellazione dal Registro dello Stato membro d’origine.
  2. L’IVASS assicura il pubblico accesso all’Elenco annesso al Registro, garantendone la consultazione sul proprio sito internet.
  3. Gli intermediari di cui al comma 1 operano in conformità a quanto previsto dagli articoli 116-quatere 116-quinquiesdel Codice.

Art. 39
(Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell’Elenco annesso)

  1. Ai fini della presentazione delle domande di cui agli articoli 25, 31, 32 e 33, gli intermediari richiedenti iscritti nell’elenco annesso al Registro verificano il possesso dei requisiti di cui agli articoli 22 e 23.
  2. In caso di interruzione del rapporto di collaborazione con soggetti iscritti nella sezione E del Registro, si applica la disposizione dell’articolo 43, comma 7.

Art. 40
(Misure nei confronti degli intermediari)

  1. In coerenza con le disposizioni di cui al Titolo IX, Capo II, Sezione IV del Codice, qualora l’IVASS venga a conoscenza dell’esercizio sul proprio territorio dell’attività d’intermediazione assicurativa, anche a titolo accessorio, o riassicurativa da parte di intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri, per i quali non sia stata ricevuta alcuna notifica ai sensi dell’articolo 38, ne informa l’Autorità di vigilanza competente dello Stato membro d’origine e adotta misure idonee ad impedire l’ulteriore svolgimento dell’attività sul proprio territorio.
  2. Nei confronti degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso al Registro, l’IVASS può adottare le misure di cui agli articoli 116-septies,116-optiese 116-deciesdel Codice, nei casi e con le modalità ivi previste.
  3. Delle misure di sospensione o di divieto di esercizio dell’attività adottate nei confronti degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso, l’IVASS dà pubblicità sul proprio sito internete nel Bollettino.

PARTE III – Esercizio dell’attività di distribuzione
Titolo I – Svolgimento dell’attività
Capo I – Disposizioni generali

Art. 41
(Modalità di esercizio dell’attività da parte dell’impresa)

  1. Ai fini di cui all’articolo 109, comma 1-bisdel Codice, l’impresa che opera in qualità di distributore individua almeno un responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa avente le caratteristiche definite all’articolo 2, comma 1, lettera pp) e ne comunica il nominativo all’IVASS nel termine di trenta giorni dalla data del conferimento dell’incarico con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9..
  2. Il responsabile di cui al comma 1 deve:
    1. essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;
    2. essere scelto tra persone in possesso di una comprovata professionalità e competenza in materia assicurativa e finanziaria. Ai fini di tale valutazione rilevano la conoscenza teorica, acquisita attraverso gli studi e la formazione, e la conoscenza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso, posseduta nei seguenti ambiti:
      (i) mercati assicurativi e finanziari;
      (ii) regolamentazione nel settore assicurativo e finanziario;
      (iii) assetti organizzativi e di governo societario, ivi inclusi quelli relativi alle regole di comportamento e gestione dei conflitti di interesse;
      (iv) gestione dei rischi connessi all’esercizio dell’attività di distribuzione;
      (v) attività e prodotti assicurativi e finanziari.
      b-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.
  3. I criteri che l’impresa adotta per le valutazioni di cui al comma 2 sono definiti nelle politiche aziendali di cui all’articolo 30 del Codice e relative disposizioni di attuazione, tenendo in considerazione i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche dell’impresa medesima o del gruppo cui la stessa appartiene, in termini, tra l’altro, di dimensioni e complessità, anche operativa, tipologia di attività svolta e i rischi ad essa connessi.
  4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è accertato dall’organo amministrativo dell’impresa. Delle valutazioni effettuate è fornita adeguata evidenza nella delibera di assegnazione dell’incarico di responsabile della distribuzione.
  5. L’impresa assicura il possesso nel continuo dei requisiti di cui al comma 2 in capo al responsabile della distribuzione e, ove ne riscontri l’insussistenza, lo comunica all’IVASS entro il termine di cui all’articolo 43, comma 3, lettera c).
  6. L’impresa può avvalersi per l’esercizio dell’attività di distribuzione esclusivamente di dipendenti per i quali abbia preventivamente accertato:
    1. il possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
    2. il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi alla disciplina di cui alla Parte IV.
      b-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.
  7. L’impresa di cui al comma 6:
    1. accerta periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma e si astiene dall’utilizzare i soggetti per i quali ne abbia riscontrato l’insussistenza fino al perdurare della stessa;
    2. assicura che i soggetti di cui si avvale siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dalla Parte IV.
  8. L’impresa conserva, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione comprovante l’accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.
    8-bis. L’impresa può adempiere agli obblighi previsti dal Codice relativamente all’informativa precontrattuale del distributore sugli strumenti di tutela del contraente, mediante la consegna della documentazione precontrattuale prevista dall’articolo 185 del Codice, se tale documentazione è completa di tutte le informazioni richieste dall’articolo 120, comma 1, lettera c) del Codice.

Art. 42
(Modalità di esercizio dell’attività da parte degli intermediari)

  1. Gli intermediari svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi ad essi demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l’attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari, sulla base e nei limiti dell’incarico di distribuzione loro conferito o dell’accordo di distribuzione dagli stessi sottoscritto.
  2. È fatto divieto agli intermediari di cui al comma 1 di svolgere attività di distribuzione in relazione a contratti di imprese di assicurazione e riassicurazione non autorizzate o abilitate ad operare nel territorio della Repubblica.
  3. Possono instaurare rapporti di collaborazione orizzontale:
    1. gli intermediari iscritti nella sezione A del Registro, a condizione che abbiano assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all’articolo 11 e abbiano in corso uno o più incarichi di distribuzione;
    2. gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, a condizione che abbiano assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all’articolo 11;
    3. gli intermediari iscritti nella sezione D del Registro, a condizione che abbiano in corso uno o più incarichi di distribuzione;
    4. gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al Registro.
  4. La collaborazione orizzontale è formalizzata in un accordo scritto tra gli intermediari. Gli intermediari che partecipano all’accordo assicurano:
    1. che le informazioni relative alla percezione di tutte le remunerazioni, per le quali è prevista la comunicazione prima della sottoscrizione del contratto, siano trasmesse al cliente;
    2. che le informazioni sui costi e gli oneri connessi all’attività di distribuzione di cui agli articoli 18 e 25 del Regolamento IVASS n. 41 del 2018 siano comunicate all’impresa di assicurazione;
    3. il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari IVASS in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi;
    4. il rispetto dell’obbligo di inserimento nel “Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi” di cui all’allegato 3 e nel “Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti d’investimento assicurativi” di cui
      all’allegato 4” della corretta e completa informativa in relazione al fatto che l’attività è svolta in collaborazione tra più intermediari, di cui è indicata l’identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell’ambito della forma di collaborazione adottata.

    4-bis.[soppresso]

  5. Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.
  6. Non configurano rapporti di collaborazione orizzontale quelli instaurati tra iscritti nelle sezioni A e B del Registro, quando gli stessi siano stati ratificati dall’impresa con autorizzazione all’incasso dei premi ai sensi dell’articolo 118 del Codice.

Art. 43
(Obblighi di comunicazione)

  1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F del Registro comunicano all’IVASS, entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9, la perdita di taluno dei requisiti previsti per l’iscrizione. Nel caso in cui le informazioni riguardino intermediari iscritti nelle sezioni C o E, gli obblighi di comunicazione sono a carico, rispettivamente, delle imprese o degli intermediari che se ne avvalgono, ivi inclusi quelli inseriti nell’Elenco annesso al Registro.
  2. Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni A, B o F, in caso di ripresa dell’attività, trasmettono all’IVASS, entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di inoperatività, una comunicazione con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9. La ripresa dell’attività è subordinata:
    1. al possesso della copertura assicurativa di cui agli articoli 11 o 15, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell’operatività;
    2. alla presenza, limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, D o F del Registro, di uno o più incarichi di distribuzione;
    3. per gli intermediari persone fisiche, al conseguimento dell’aggiornamento professionale di cui all’articolo 89.
  3. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F comunicano all’IVASS tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento o dal momento in cui ne hanno notizia, con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9:
    1. le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione;
    2. relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, l’inizio dell’eventuale periodo di inoperatività;
    3. le informazioni riguardanti le nomine e le cessazioni relative alle cariche di responsabile dell’attività di distribuzione delle società iscritte nelle sezioni A, B, D, E e F del Registro, nonché, per le società iscritte nella sezione B, delle cariche di rappresentante legale e, ove nominati, di amministratore delegato e direttore generale;
      c-bis) le informazioni riguardanti le nomine e le cessazioni relative alle cariche di rappresentante legale delle società iscritte nelle Sezioni A, D e F del Registro e quelle riguardanti i soggetti da questo incaricati per l’accesso e la gestione della posizione sul portale web del Registro.
  4. Le imprese che hanno conferito incarichi di distribuzione ad intermediari iscritti nelle sezioni A, D o F oppure ad intermediari inseriti nell’Elenco annesso al Registro, comunicano gli elementi informativi relativi:
    1. al conferimento degli incarichi, entro dieci giorni lavorativi dalla data del relativo atto;
    2. a qualunque variazione delle informazioni di cui alla precedente lettera a), inclusa la cessazione dall’incarico, entro dieci giorni lavorativi dalla data dell’intervenuta variazione o cessazione.

    4-bis) Le imprese comunicano all’IVASS tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento o dal momento in cui ne hanno notizia, con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9, le informazioni riguardanti le nomine e le cessazioni relative alle cariche di rappresentante legale e quelle relative ai soggetti da questo incaricati per l’accesso e la gestione della posizione sul portale web del Registro.
    4-ter) I distributori abilitati a operare in Italia in regime di stabilimento comunicano, con le modalità di cui al comma 4-bis, le informazioni riguardanti le nomine e le cessazioni relative all’incarico di rappresentante generale o responsabile della sede secondaria e quelle relative ai soggetti da loro incaricati per l’accesso e la gestione della posizione sul portale web del Registro.

  5. Le informazioni indicate nel comma 4 sono trasmesse all’IVASS dalle imprese tramite il portale web del Registro, mediante l’invio di un tracciato record redatto secondo le specifiche tecniche indicate nell’allegato 2 disponibile sul sito dell’Autorità.
  6. Le imprese che per la distribuzione di contratti assicurativi fanno ricorso a reti di vendita multilevel marketingdi cui all’articolo 50 comunicano all’IVASS, entro dieci giorni lavorativi, i nominativi degli intermediari che utilizzano tali tecniche di vendita.
  7. Le imprese e gli intermediari iscritti nel Registro ovvero nell’Elenco annesso al Registro che si avvalgono, rispettivamente, di soggetti iscritti nelle sezioni C o E, in caso di interruzione del rapporto sono tenuti a darne comunicazione all’IVASS entro trenta giorni lavorativi dalla data dell’interruzione con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9. In mancanza di tale comunicazione, i soggetti iscritti nelle sezioni C o E possono trasmettere all’IVASS, in forma cartacea ovvero a mezzo posta elettronica certificata, una dichiarazione di interruzione del rapporto di collaborazione conforme a quella pubblicata sul sito dell’Istituto.
  8. Le comunicazioni di cui al comma 7 sono trasmesse dalle imprese all’IVASS tramite il portale web del Registro, mediante l’invio di un tracciato record, redatto secondo le specifiche tecniche indicate nell’allegato 1 disponibile sul sito dell’Autorità

Art. 44
(Adempimenti annuali)

  1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, ogni anno:
    1. gli iscritti nelle sezioni A, B o F sono tenuti al rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile, salvo i casi di contratti pluriennali, e al pagamento del contributo di vigilanza;
    2. gli iscritti nella sezione B sono tenuti, inoltre, al pagamento del contributo al Fondo di garanzia;
    3. gli iscritti nelle sezioni C o D sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza.
  2. Il contributo di vigilanza è dovuto anche in caso di inoperatività. Il pagamento del contributo di vigilanza è effettuato secondo quanto stabilito annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 336 del Codice.
  3. Il pagamento del contributo al Fondo di garanzia è effettuato nella misura determinata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 115 del Codice.
  4. (abrogato) [28]
  5. (abrogato) [29]

Art. 45
(Verifiche periodiche)

  1. L’IVASS può verificare in capo ai soggetti che svolgono attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa:
    1. la permanenza del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per l’esercizio dell’attività;
    2. limitatamente ai soggetti iscritti nel Registro, anche l’assenza delle cause di incompatibilità, previste per l’iscrizione nella sezione di appartenenza.
  2. L’IVASS provvede alla cancellazione dal Registro, ai sensi dell’articolo 30, degli intermediari per i quali le verifiche circa il possesso dei requisiti di onorabilità e delle cause di incompatibilità di cui al comma 1 abbiano avuto esito negativo.
  3. L’IVASS verifica annualmente l’osservanza dell’obbligo del possesso della copertura assicurativa della responsabilità civile, anche mediante controlli presso le imprese che hanno fornito la copertura, nonché l’osservanza degli obblighi di pagamento del contributo al Fondo di garanzia e del contributo di vigilanza, provvedendo, secondo quanto previsto dall’articolo 30, alla cancellazione dal Registro degli intermediari inadempienti.

Art. 46
(Politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)

  1. Le imprese si dotano di politiche approvate dall’organo amministrativo, sulla base delle quali adottano procedure interne finalizzate a garantire:
    1. il rispetto dei requisiti professionali e organizzativi, inclusi quelli di onorabilità, previsti per l’esercizio dell’attività di distribuzione svolta direttamente e per il tramite di reti distributive;
    2. la corretta assunzione e gestione dei rischi nell’ambito dell’attività distributiva, l’osservanza delle regole di comportamento, anche nel caso di vendita a distanza, e la trasparenza delle operazioni, nell’ottica di un’appropriata protezione del consumatore.
  2. Le politiche e le procedure di cui al comma 1 identificano, altresì, le modalità idonee a individuare, prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse tra intermediari e imprese connessi al conferimento di incarichi diversi da quelli di cui all’articolo 53, comma1.
  3. La funzione preposta dalle imprese ai sensi dell’articolo 114-bisdel Codice assicura la corretta attuazione delle politiche e procedure, ne monitora la complessiva adeguatezza rispetto alle finalità di cui al presente articolo e provvede, almeno una volta l’anno, al riesame delle stesse sulla base degli esiti del monitoraggio nonché dell’evoluzione dell’operatività aziendale e delle condizioni di mercato, oltre che della normativa di riferimento, sottoponendo eventuali proposte di modifica all’organo amministrativo.
  4. La funzione di verifica di conformità delle norme delle imprese redige annualmente una relazione da sottoporre all’approvazione dell’organo amministrativo e da inoltrare all’IVASS, che illustri:
    1. le azioni di monitoraggio svolte ai fini della verifica della corretta attuazione delle politiche e procedure adottate e le relative risultanze;
    2. le eventuali criticità rilevate e le misure adottate o ritenute necessarie;
    3. le soluzioni proposte per le modifiche delle politiche e delle procedure;
    4. gli elementi relativi alle verifiche e alle analisi effettuate in relazione agli adempimenti di cui all’articolo 30-decies del Codice e relative disposizioni di attuazione, funzionali al corretto controllo della distribuzione. [30]
  5. L’IVASS definisce con apposito provvedimento gli specifici contenuti, nonché le modalità e i tempi di invio della relazione di cui al comma precedente.

Capo II – Distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del Registro

Art. 47
(Condizioni per la distribuzione)

  1. La distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del Registro può essere effettuata a condizione che l’incarico di distribuzione limiti l’operatività dei suddetti intermediari, dei relativi addetti, iscritti nella sezione E o esercenti l’attività all’interno dei locali dove gli iscritti nella sezione D operano, al collocamento di contratti assicurativi standardizzati.
  2. Qualora le imprese predispongano procedure di emissione delle polizze direttamente presso i locali degli intermediari iscritti nella sezione D, deve essere comunque garantita l’impossibilità di modificare le condizioni contrattuali stabilite dalle imprese stesse nonché, in caso di emissione delle polizze attraverso collegamenti informatici, la protezione da interferenze interne alla struttura dell’intermediario.
  3. Ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del Codice la distribuzione di contratti assicurativi non standardizzati da parte degli intermediari iscritti nella sezione D può essere effettuata esclusivamente all’interno dei locali di tali intermediari e a condizione che le persone fisiche che distribuiscono i contratti all’interno di tali locali:
    1. siano iscritte nella sezione A del Registro e siano titolari di un mandato conferito dalla medesima impresa mandante dell’iscritto nella sezione D;
    2. siano iscritte nella sezione B del Registro e siano titolari di una lettera di libera collaborazione con la medesima impresa mandante dell’iscritto nella sezione D;
    3. siano in possesso di una valida copertura di responsabilità civile professionale.

Capo III – Esercizio dell’attività per il tramite di addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario

Art. 48
(Requisiti per lo svolgimento dell’attività)

  1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro possono avvalersi, per lo svolgimento dell’attività di distribuzione all’interno dei propri locali, di addetti per i quali abbiano preventivamente accertato:
    1. il possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
    2. il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione, conformi alla disciplina di cui alla Parte IV.
      b-bis) il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero equipollente.
  2. Gli intermediari di cui al comma 1:
    1. accertano periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma e si astengono dall’utilizzare i soggetti per i quali ne abbiano riscontrato l’insussistenza fino al perdurare della stessa;
    2. assicurano che i soggetti di cui si avvalgono siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dalla Parte IV.
  3. Gli intermediari di cui al comma 1 conservano, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione comprovante l’accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.

Capo IV – Disposizioni particolari

Art. 49
(Collocamento di forme pensionistiche complementari)

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 50, comma 2, lettera a), il collocamento di forme pensionistiche complementari è consentito alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi iscritti nel Registro, nonché agli addetti operanti all’interno dei locali di questi ultimi, nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità di vigilanza competenti in materia di forme pensionistiche complementari. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera cc-septiesdel Codice, il collocamento di forme pensionistiche complementari non è consentito agli intermediari assicurativi a titolo accessorio.

Art. 50
(Reti di venditamultilevel marketing)

  1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 agosto 2005, n. 173 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il ricorso da parte delle imprese di assicurazione alla distribuzione di contratti assicurativi a mezzo di intermediari operanti con reti di vendita multilevel marketing è ammesso a condizione che ogni componente della rete sia iscritto nel Registro. Il ricorso a tale tecnica di vendita non è consentito alle imprese con sede legale nel territorio di altri Stati membri, autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi ed è comunque precluso agli iscritti nella sezione B del Registro.
  2. In ogni caso, l’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa per il tramite delle reti di vendita di cui al comma 1 può essere effettuato purché:
    1. l’attività non abbia ad oggetto il collocamento di forme pensionistiche complementari e i contratti di cui all’articolo 41 del Codice;
    2. la prospettazione dei contratti avvenga esclusivamente mediante proposte di assicurazione preventivamente numerate, di contenuto immodificabile, che non prevedano clausole di copertura provvisoria, in relazione all’operatività di garanzie immediatamente impegnative per l’impresa;
    3. i componenti la rete si astengano dal prospettare al potenziale contraente esemplificazioni di prestazioni a scadenza o preventivi, se non tramite appositi elaborati predisposti dall’impresa, con divieto di fornire informazioni che pregiudichino la libera e consapevole adozione di scelte contrattuali da parte dei contraenti;
    4. in caso di attribuzione ai componenti della rete del potere di incassare premi assicurativi, questi ultimi ricevano esclusivamente i mezzi di pagamento previsti dall’articolo 54, comma 5 che abbiano quale diretta intestataria o beneficiaria l’impresa e non ricevano denaro contante. Di tale circostanza deve essere fornita menzione, con caratteri idonei per dimensioni e struttura grafica, nella proposta e nella documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.
  3. Le imprese che fanno ricorso alle reti di vendita multilevel marketing:
    1. conferiscono ai soggetti che, in forma individuale o societaria, coordinano la rete, un mandato agenziale, opportunamente integrato per tener conto delle peculiarità operative di tale tecnica di vendita; tali soggetti si dotano di uffici periferici, adeguatamente dislocati nelle aree geografiche in cui è concentrata l’attività assuntiva ed effettuano i necessari controlli sull’attività di distribuzione svolta dai componenti della rete;
    2. definiscono tipologie di contratti da immettere in distribuzione attraverso la medesima rete, le relative procedure assuntive, la tempistica di rendicontazione della produzione conseguita, nonché l’effettuazione, con cadenza almeno trimestrale, di controlli anche di natura ispettiva;
    3. sviluppano infrastrutture atte a fornire immediato riscontro alle richieste di chiarimenti sui contratti offerti, e provvedono anche a svolgere, con adeguate tecniche campionarie, indagini presso i contraenti, al fine di verificare le effettive informazioni precontrattuali fornite dai singoli componenti la rete. Gli esiti di tali controlli devono essere periodicamente illustrati per iscritto ad un responsabile dell’impresa;
    4. si dotano di procedure atte a controllare l’utilizzo delle proposte affidate in dotazione alla rete e a rilevare le modalità di gestione e di recupero della modulistica giacente presso i componenti della rete stessa;
    5. garantiscono agli assicurati la necessaria assistenza post-vendita, affidando la gestione dei contratti stipulati all’intermediario che coordina la rete ovvero agli eventuali uffici periferici diretti dell’impresa e in ogni caso a strutture che risultino facilmente accessibili da parte degli assicurati e dotate di personale adeguato in termini di numerosità e preparazione professionale; nel caso in cui l’assistenza venga prestata da uffici direzionali dell’impresa, istituiscono un apposito numero verde. All’atto dell’accettazione della proposta o della trasmissione della polizza definitiva, deve essere fornita all’assicurato, per iscritto, l’indicazione della struttura che si occupa dell’assistenza post-vendita o dell’eventuale numero verde.

Art. 51
(Norme particolari in materia di scioglimento dell’incarico di distribuzione conferito a soggetti iscritti nella sezione A)

  1. Nel caso in cui l’incarico di distribuzione conferito a soggetti iscritti nella sezione A del Registro si sciolga per il verificarsi di una circostanza eccezionale e non prevedibile da parte dell’impresa preponente, l’impresa, in attesa del conferimento dell’incarico ad altro intermediario iscritto nella sezione A, può assumere temporaneamente, attraverso la preposizione di un proprio dipendente quale institore, la gestione diretta dell’attività a condizione che:
    1. entro sessanta giorni dalla data in cui è stato sciolto l’incarico di distribuzione o l’impresa ne abbia avuto notizia, conferisca un incarico ad altro soggetto iscritto nella sezione A e ne dia comunicazione all’IVASS entro i successivi dieci giorni;
    2. l’impresa, per continuare ad avvalersi dei soggetti iscritti nella sezione E che svolgevano l’attività per l’intermediario con il quale il rapporto si è sciolto, nonché degli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali del medesimo intermediario, assuma, con atto sottoscritto dal legale rappresentante, la responsabilità per l’operato di tali soggetti fino all’iscrizione nella sezione E del Registro da parte dell’intermediario al quale è stato conferito l’incarico ai sensi della lettera a), dei soggetti di cui quest’ultimo intenda avvalersi per lo svolgimento dell’attività di distribuzione al di fuori dei propri locali.
  2. Nel corso della gestione diretta, i soggetti iscritti nella sezione E, dei quali l’impresa continui ad avvalersi ai sensi del comma 1, lettera b), rimangono iscritti nel Registro.
  3. L’IVASS si riserva di verificare la sussistenza delle circostanze eccezionali e non prevedibili di cui al comma 1.
  4. L’impresa preponente comunica all’IVASS, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è stato sciolto l’incarico di distribuzione o l’impresa ne abbia avuto notizia, l’assunzione in gestione diretta dell’attività dell’intermediario, indicando le circostanze di cui al comma 1, attestate dalla relativa documentazione di supporto, nonché il nominativo del dipendente preposto in qualità di institore. L’impresa dà notizia dell’avvio e della cessazione della gestione diretta attraverso la pubblicazione di una apposita comunicazione sul proprio sito internet.
  5. L’intermediario a cui è stato conferito l’incarico di distribuzione ai sensi del comma 1, lettera a), provvede a richiedere l’iscrizione nel Registro dei soggetti di cui intenda avvalersi per lo svolgimento dell’attività di distribuzione al di fuori dei propri locali. L’IVASS provvede alla cancellazione d’ufficio dal Registro dei soggetti di cui al comma 2 per i quali il nuovo intermediario non abbia richiesto l’iscrizione.
  6. Nel caso in cui l’impresa non abbia comunicato all’IVASS nei termini di cui al comma 1, lettera a), l’avvenuta sostituzione dell’intermediario con il quale il rapporto si è sciolto, l’IVASS provvede alla cancellazione d’ufficio dal Registro dei soggetti iscritti nella sezione E dei quali il medesimo intermediario si avvaleva.
  7. Nei casi previsti dal comma 5 e dal comma 6, la cancellazione dei soggetti iscritti nella sezione E del Registro non ha luogo se tali soggetti sono stati iscritti nel Registro anche da altri intermediari.

Titolo II – Regole di presentazione e comportamento Capo I – Ambito di applicazione

Art. 52
(Ambito di applicazione)

  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di cui ai Capi II e III si applicano all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa di prodotti assicurativi diversi dai prodotti d’investimento assicurativi effettuata:
    1. dagli intermediari iscritti nel Registro;
    2. dagli addetti a tale attività operanti all’interno dei locali dell’intermediario per il quale operano, con esclusione degli articoli 53, 63, 64 e 67;
    3. dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente l’attività di distribuzione;31
    4. agli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all’articolo 3, comma 4, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 107, comma 5, del Codice.
  2. Le disposizioni di cui ai Capi II-bis e III si applicano all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa di prodotti d’investimento assicurativi effettuata:
    1. dagli iscritti nel Registro nelle sezioni A e B e relativi collaboratori iscritti nella sezione E, inclusi gli addetti a tale attività all’interno dei locali dell’intermediario per il quale operano, e dagli iscritti nel Registro nella sezione C;
    2. dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente l’attività di distribuzione.[32]

Capo ll – Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti assicurativi diversi dai prodotti d’investimento assicurativi.[33]

Art. 53
(Limiti all’esercizio dell’attività di intermediazione)

  1. L’attività di intermediario non è compatibile con la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o suo collaboratore ai sensi dell’articolo 2403-bisdel codice civile, titolare delle funzioni fondamentali, presso le imprese di assicurazione preponenti.
  2. Con riferimento ai responsabili di altre funzioni aziendali, le imprese adottano e formalizzano adeguate politiche atte a prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse tra l’intermediario e l’impresa connessi al conferimento di incarichi di intermediazione.

Art. 54
(Regole generali di comportamento)

  1. Nello svolgimento dell’attività di distribuzione e, in particolare, nell’offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, i distributori devono:
    1. comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare pregiudizio agli stessi;
    2. osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando, nel caso di intermediari, le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali eventualmente operano;
    3. acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati.
  2. I distributori forniscono ai contraenti informazioni sull’attività svolta e sui prodotti distribuiti, ivi incluse le comunicazioni pubblicitarie, corrette, chiare, non fuorvianti, imparziali e complete, secondo quanto disposto dall’articolo 119-bisdel Codice. Le comunicazioni pubblicitarie predisposte dagli intermediari sono sempre chiaramente identificabili come tali e sono soggette alla preventiva autorizzazione delle imprese preponenti.
  3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i distributori aggiornano periodicamente le proprie cognizioni e capacità professionali in conformità a quanto disposto dalla Parte IV.
  4. I distributori sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano o a cui sottopongono il rischio ai fini della quotazione o dell’assunzione, nonché nei casi di cui all’articolo 189 del Codice ed in ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione. E’ comunque vietato l’utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse da quelle strettamente inerenti allo svolgimento dell’attività di distribuzione, salvo espresso consenso prestato dall’interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati.
  5. I distributori possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:
    1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
    2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, mezzi di pagamento elettronico, anche on-line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
  6. I distributori, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni, e dai relativi decreti di attuazione, prevedono, senza oneri a carico dei contraenti, l’uso di strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on-line, per corrispondere i premi assicurativi.
  7. Ai distributori è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice. Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice, il divieto riguarda i premi di importo superiore a euro 750 annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

Art. 55
(Conflitti di interesse)

  1. Nell’offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni in materia di conflitti di interesse di cui all’articolo 119-bis, commi 6 e 7, del Codice.
  2. I distributori comunque si astengono dall’assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. L’obbligo di astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a
    operazioni di leasing, salvo in ogni caso l’applicazione dell’articolo 119-bis, commi 6 e 7, del Codice.
  3. In ogni caso i distributori, in funzione dell’attività svolta e della tipologia dei contratti offerti:
    1. propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
    2. operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi ivi comprese le loro eventuali preferenze di sostenibilità;
    3. si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
    4. si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri;
    5. evitano di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti, in conformità a quanto disposto dall’articolo 119-bis, commi 4 e 5 del Codice.

Art. 56
(Informativa precontrattuale)

  1. I distributori consegnano o trasmettono al contraente prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, copia di una dichiarazione redatta in modo conforme al “Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi” di cui all’allegato 3 e la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto i distributori consegnano o trasmettono le informazioni di cui all’allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.
  2. [abrogato]
  3. [abrogato] 3-bis. I distributori riesaminano il contenuto delle informazioni previste dall’allegato 3, ogniqualvolta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano.
  4. [abrogato]
  5. L’informativa precontrattuale:
    1. è scritta in un linguaggio e in uno stile chiaro e sintetico, così da facilitare la comprensione delle informazioni in essa contenute. È in ogni caso assicurata la completezza delle informazioni essenziali;
    2. è presentata e strutturata in modo tale da essere chiara e di facile lettura;
    3. ha un carattere di stampa con occhio medio pari almeno a 1,2 mm;
    4. se prodotta a colori, non deve essere meno comprensibile nel caso in cui sia stampata o fotocopiata in bianco e nero.
  6. In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi di informativa previsti dal presente Regolamento sono adempiuti dall’intermediario che entra in contatto con il contraente.
  7. La documentazione di cui al comma 1 può essere fornita tramite un sito internet purché ricorrano le condizioni di cui all’articolo 120-quater, comma 5, del Codice. Il distributore è in ogni caso responsabile della veridicità, dell’aggiornamento e del contenuto della pubblicazione effettuata in una pagina web diversa dal proprio sito internet.
  8. I distributori, al fine di dimostrare l’adempimento degli obblighi informativi, conservano un’apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova di aver correttamente inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la documentazione o, nei casi di cui al comma 7, la comunicazione di cui all’articolo 120-quater, comma 5, lettera c), del Codice.
  9. Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i distributori che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell’assicurato ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del Codice e gli intermediari riassicurativi. [35]

Art. 57
(Informativa sulle remunerazioni)

  1. Ai sensi dell’articolo 120-bis del Codice, le informazioni concernenti il compenso percepito con riferimento al contratto distribuito sono comunicate al contraente:
    1. dall’intermediario che distribuisce il contratto;
    2. dall’impresa di assicurazione, con riferimento ai dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto.
      Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informazione è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.[36]
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al contraente prima della conclusione del contratto nell’ambito dell’informativa resa ai sensi dell’articolo 56, comma 3, lettera a), e ogni qual volta il contraente effettui pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati già previsti nel contratto concluso.
  3. Resta fermo quanto previsto in materia di trasparenza delle provvigioni dall’articolo 131 del Codice e relative disposizioni di attuazione e dall’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 58
(Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente o dell’assicurato)

  1. I distributori sono tenuti a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato. A tal fine i distributori, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze.
  2. In particolare, ai fini di cui al comma 1, i distributori chiedono notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell’assicurato, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.
  3. Le imprese, per ciascun prodotto distribuito, impartiscono agli intermediari e ai dipendenti di cui si avvalgono per la distribuzione dei prodotti assicurativi, istruzioni idonee a guidare i medesimi nella fase precontrattuale di acquisizione dal contraente delle informazioni utili e pertinenti in relazione alla tipologia di contratto offerto.
  4. Sulla base delle informazioni raccolte, i distributori, tenuto conto della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto, forniscono al contraente medesimo, in forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata.
    4-bis. [soppresso]
  5. (Abrogato) [39]
  6. (Abrogato) [40]
  7. In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti dall’intermediario che entra in contatto con il contraente.[41]
  8. Dell’attività svolta sulla base del presente articolo i distributori conservano traccia documentale ai sensi dell’articolo 67.
  9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell’assicurato ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del Codice e agli intermediari riassicurativi.

Art. 59
(Vendita con consulenza)

  1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 58, se viene offerta una consulenza prima della conclusione di un contratto, il distributore fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata, ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, contenente i motivi per cui il contratto offerto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente medesimo.
  2. Se la consulenza è basata su una analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119- ter, comma 4, del Codice, l’intermediario assicurativo fonda tale consulenza sull’analisi di un numero sufficiente di contratti e di fornitori disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo più adeguato a soddisfare le esigenze del contraente.
  3. La documentazione dalla quale risulti la raccomandazione personalizzata di cui al presente articolo, debitamente sottoscritta dal contraente, è conservata con le modalità di cui all’articolo 67.[42]

Articolo 59-bis
(Vendita abbinata)

  1. I distributori che propongono prodotti assicurativi insieme a un prodotto o servizio diverso da un’assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, forniscono al contraente, anche avvalendosi dei documenti precontrattuali di cui al Regolamento IVASS n. 41 del 2018, la descrizione adeguata delle diverse componenti dell’accordo o del pacchetto e l’evidenza separata dei costi e degli oneri di ciascun componente, nonché del modo in cui la sua composizione modifica i rischi o la copertura assicurativa.
  2. In caso di distribuzione con consulenza di un prodotto assicurativo come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, i distributori assicurano che l’intero pacchetto o accordo sia adeguato alle esigenze del cliente. In caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi in assenza di consulenza, i distributori valutano la coerenza con le richieste e le esigenze assicurative del cliente e l’appropriatezza del pacchetto di servizi o prodotti nel suo insieme.[43]

Art. 60
(Documentazione da consegnare ai contraenti)

  1. I distributori rilasciano al contraente, oltre alla documentazione di cui all’articolo 56, copia del contratto e di ogni altro atto o documento la cui redazione è prevista dal presente Regolamento. [44]

Art. 61
(Modalità dell’informativa)

  1. Gli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal presente Regolamento sono adempiuti con le modalità di cui all’articolo 120-quaterdel Codice, in base alla scelta effettuata dal contraente di cui il distributore conserva traccia. Il distributore informa il contraente della possibilità di modificare in ogni momento la scelta effettuata. La modifica vale per le comunicazioni successive.
  2. Qualora il contraente abbia scelto di comunicare tramite posta elettronica, il distributore conserva traccia anche dell’indicazione relativa all’indirizzo dallo stesso fornito e dei relativi aggiornamenti.
  3. La comunicazione con cui è inviata la documentazione in formato elettronico fa riferimento alla scelta effettuata dal contraente e contiene l’informazione che la modalità di comunicazione prescelta può essere modificata in ogni momento.
  4. Nel caso in cui il contraente abbia scelto di ricevere le comunicazioni e l’informativa su supporto durevole non cartaceo o tramite internet, il distributore assolve comunque agli obblighi di cui agli articoli 58 e 59 anche avvalendosi di modalità informatiche.
  5. Il contraente può riferire la scelta sulle modalità di comunicazione anche con riguardo a tutti
    gli eventuali successivi contratti stipulati con il medesimo distributore, fermo restando, in
    relazione a ciascun contratto, l’adempimento degli obblighi di cui di cui al presente Regolamento.[45]
  6. In ogni caso, la scelta di cui all’articolo 120-quater del Codice non autorizza l’invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.

Art. 62
(Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale)

  1. I distributori favoriscono l’utilizzo da parte dei contraenti della tecnologia di firma elettronica avanzata, di firma elettronica qualificata e di firma digitale per la sottoscrizione della documentazione relativa al contratto di assicurazione.
  2. La polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
  3. I distributori che adottano soluzioni di firma elettronica avanzata con acquisizione di dati biometrici connessi alla firma apposta dal contraente rispettano le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali.

Art. 63
(Obblighi di separazione patrimoniale)

  1. Ai sensi dell’articolo 117 del Codice, i premi versati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell’intermediario medesimo.
  2. Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all’articolo 117, commi 2 e 3, del Codice, i premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all’impresa o all’intermediario stesso espressamente in tale qualità. Il versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre i dieci giorni successivi a
    quello in cui i premi sono stati ricevuti. Il versamento può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti. Gli intermediari che operano per più imprese adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l’attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati. Agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.
  3. Gli intermediari rimettono all’impresa le somme percepite a titolo di premi secondo le indicazioni ed istruzioni dalla stessa impartite ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera b).
  4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli iscritti nella sezione B esclusivamente nel caso in cui gli stessi si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 65, comma 1.

Art. 64
(Fideiussione bancaria)

  1. Le disposizioni dell’articolo 63 non si applicano agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con il minimo previsto dalla normativa europea. [46] A tal fine, i premi sono considerati al netto degli oneri fiscali.
  2. La fideiussione bancaria stipulata dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F deve prevedere l’operatività della garanzia a prima richiesta e deve assicurare il mantenimento costante delle caratteristiche di cui al comma 1.
  3. Ai fini del rilascio della fideiussione è preso a riferimento l’ammontare dei premi incassati al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della stipulazione.
  4. In caso di più incarichi di distribuzione o accordi di libera collaborazione, per determinare l’importo della fideiussione bancaria, il quattro per cento dei premi incassati previsto dal comma 1 è calcolato sul monte premi netto, complessivamente incassato dall’intermediario, indipendentemente dalla quota afferente ai singoli accordi, risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.

Art. 65
(Adempimento delle obbligazioni pecuniarie)

  1. L’articolo 118, comma 1, del Codice trova applicazione nei confronti degli intermediari di cui alla sezione B del Registro, purché:
    1. gli stessi siano autorizzati da un’impresa di assicurazione all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati o agli altri aventi diritto, in forza di un’espressa previsione contenuta nell’accordo stipulato con l’impresa medesima;
    2. ove l’accordo di cui alla precedente lettera a) sia stato stipulato con un intermediario iscritto nella sezione A, tale accordo sia stato ratificato dall’impresa preponente di quest’ultimo intermediario;
    3. nel caso di polizza assunta in coassicurazione, le attività indicate alla lettera a) siano previste nell’accordo sottoscritto con l’impresa delegataria. In tale circostanza, le disposizioni dell’articolo 118, comma 1, del Codice hanno effetto nei confronti di ciascuna delle imprese coassicuratrici.
  2. Nelle dichiarazioni di cui agli articoli 56 e 73, comma 3, gli intermediari iscritti nella sezione B forniscono al contraente specifica informativa riguardo alla sussistenza o meno dell’autorizzazione a svolgere le attività indicate dal comma 1 ed ai conseguenti effetti.
  3. L’informativa di cui al comma 2 deve essere fornita anche dagli intermediari iscritti nella sezione E del Registro che collaborano con soggetti iscritti nella sezione B, fermo restando che in tal caso l’autorizzazione all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati o agli altri aventi diritto sussiste solo se espressamente riferita anche ad essi nell’accordo sottoscritto con l’impresa.

Art. 66
(Contratti in forma collettiva)

  1. Nei contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere del pagamento dei premi, le disposizioni degli articoli 55, 56, comma 1, per i prodotti assicurativi diversi dai prodotti d’investimento assicurativi, 57, 58, 60, 61 e 68 ter, comma 1, per i prodotti d’investimento assicurativi, [47] nei confronti degli aderenti, oltre che del contraente. Gli obblighi di cui al presente comma sono adempiuti dal distributore, anche attraverso la collaborazione del contraente, fermo il dovere di vigilanza sull’operato di quest’ultimo di cui è responsabile. La consegna agli aderenti della documentazione precontrattuale e contrattuale è effettuata con le modalità scelte dal contraente ai sensi dell’articolo 120-quater del Codice.
  2. Con riferimento ai contratti in forma collettiva che prevedono un’assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l’importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a 100 euro, il distributore consegna anche all’aderente, con le modalità di cui al comma 1, la documentazione di cui all’articolo 185, commi 1 e 2, del Codice e relative disposizioni di attuazione.
  3. Nei contratti in forma collettiva, gli assicurati che non sostengono, neppure in parte, l’onere del pagamento del premio, ricevono l’informativa contrattuale con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, lettere b) e c), del Regolamento IVASS in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.

Art. 67
(Conservazione della documentazione)

    1. I distributori, conservano, per la durata del rapporto ovvero per altro termine maggiore previsto dalla legge e, in ogni caso, per almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto, la documentazione concernente: [48]
      1. i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento dell’attività di distribuzione ed eventuali procure;
      2. i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa, inclusa quella di cui agli articoli 58 e 59, nonché la prova delle attività svolte per il tramite del contraente ai sensi dell’articolo 66; [49]
      3. le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;
      4. la formazione professionale e l’aggiornamento professionale di cui alla Parte IV, inclusa l’eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale previste dall’articolo 89, comma 6;
      5. l’evidenza dei soggetti che svolgono attività di distribuzione nell’ambito della loro organizzazione ed ai quali si estende la copertura assicurativa di cui agli articoli 11 e 15;
      6. limitatamente alle imprese, la documentazione di cui all’articolo 114-bis,comma 2, del Codice;
      7. l’iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e l’aggiornamento professionale effettuato dagli stessi, la documentazione relativa agli accertamenti svolti ai sensi dell’articolo 48 con riguardo agli addetti operanti all’interno dei locali, nonché l’eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione previste dall’articolo 89, comma 6.
        g-bis) la documentazione relativa agli adempimenti di cui all’articolo 30-decies del Codice e relative disposizioni di attuazione. [50] Per gli intermediari iscritti nella sezione C, la documentazione di cui al comma 1, lettere da a) a d), è conservata dalle imprese per conto delle quali tali soggetti operano.
    2. In caso di cessazione dell’incarico di distribuzione, l’obbligo di conservare la documentazione di cui al comma 1, lettere b) e c), viene meno con la riconsegna all’impresa della documentazione stessa.
  1. Le imprese conservano, negli stessi termini di cui al comma 1, la documentazione relativa alla formazione e all’aggiornamento professionale eventualmente impartiti agli intermediari e ai propri dipendenti direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione, inclusa l’eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione dall’obbligo di aggiornamento professionale previste dall’articolo 89, comma 6.
  2. La documentazione di cui ai commi 1 e 3 può essere archiviata e conservata anche mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.
  3. Le procedure e le modalità di archiviazione e conservazione adottate devono essere idonee a garantire l’ordinata tenuta e gestione della documentazione di cui al comma 1.

Art. 68
(Documentazione agli atti delle imprese e degli intermediari)

  1. I distributori, al fine di ridurre gli oneri a carico dei contraenti e degli aderenti, adottano modalità di gestione della documentazione idonee ad evitare che venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui già dispongano, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo contraente, e che risulti ancora in corso di validità.

Capo II-bis [51]

Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi
Sezione I – Regole generali

68-bis
(Distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi)

  1. Alla distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi si applicano le disposizioni di cui al presente Capo, nonché gli articoli 53, 54, 55, 56, commi 5, 6, 7 e 8, 57, 58, commi 3, 7 e 8, 59 ,59-bis, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, e 68 del Capo II del Titolo II quando è effettuata:
    1. dagli iscritti nel Registro nelle sezioni A e B e relativi collaboratori iscritti nella sezione E;
    2. dagli iscritti nel Registro nella sezione C;
    3. dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente l’attività di distribuzione.
  2. Alla distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi si applicano le disposizioni di cui al presente Capo, nonché gli articoli 54, 55, 56, commi 5, 6, 7 e 8, 57, 58, commi 3, 7 e 8, 59, 59-bis, 60, 61, 62,65, 66 e 68 del Capo II del Titolo II quando è effettuata dagli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario di cui alla lettera a) del comma 1.
    2-bis. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione pubblicano sul proprio sito web, ove pertinenti, le informazioni previste dal Regolamento (UE) 2019/2088, dal Regolamento (UE) 2020/852 e dal Regolamento (UE) 2022/1288, secondo le modalità ivi indicate.

Sezione II – Informativa precontrattuale al contraente

Articolo 68-ter
(Informativa precontrattuale)

  1. Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto di assicurazione, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione di cui all’articolo 68-bis consegnano o trasmettono al cliente:a) copia di una dichiarazione, redatta in modo conforme al “Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti di investimento assicurativi” di cui all’allegato 4;
    b) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.
    In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione di cui all’articolo 68-bis consegnano o trasmettono le informazioni di cui all’allegato 4 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.”
    1-bis. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione di cui all’articolo 68-bis riesaminano il contenuto delle informazioni previste dall’allegato 4, ogniqualvolta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano.
  2. Ai fini di cui all’articolo 121-sexies, comma 1, lettere b) e c), del Codice e tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/2088 e dal Regolamento (UE) 2022/1288, l’intermediario assicurativo e l’impresa di assicurazione che distribuiscono prodotti d’investimento assicurativi forniscono al contraente, prima della conclusione dei relativi contratti, una descrizione generale della loro natura, dei rischi sottesi, dei costi e degli oneri connessi, inclusi, in caso di consulenza obbligatoria di cui all’articolo 68-duodecies, i costi relativi alla valutazione periodica dell’adeguatezza. Tale descrizione spiega le caratteristiche specifiche del prodotto d’investimento assicurativo proposto, il funzionamento e i risultati della gestione e/o dello strumento finanziario che ne costituisce il sottostante in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi ad essi associati ivi compresi gli eventuali rischi di sostenibilità, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al contraente di adottare decisioni di investimento informate.
  3. La descrizione dei rischi di cui al comma 2 include, laddove pertinente per il tipo specifico di prodotto d’investimento assicurativo offerto e per il livello di conoscenza del contraente, i seguenti elementi:
      1. i rischi connessi al tipo di prodotto d’investimento assicurativo, inclusi i rischi associati all’insolvenza dell’emittente dei sottostanti o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne (bail-in);
      2. la volatilità del prezzo dei sottostanti ed eventuali limiti del mercato disponibile per essi;
      3. informazioni sugli ostacoli o le limitazioni al diritto di riduzione e riscatto e al disinvestimento.

    3-bis. L’informativa di cui al comma 3 include, ove pertinente, le informazioni previste dal Regolamento (UE) 2019/2088, dal Regolamento (UE) 2020/852 e dal Regolamento (UE) 2022/1288 secondo le modalità ivi indicate;

  4. L’intermediario assicurativo e l’impresa di assicurazione forniscono una descrizione accurata della natura dei sottostanti e/o della gestione separata dei prodotti d’investimento assicurativi, degli elementi che li compongono e del modo in cui l’interazione tra i componenti influisce sul rischio d’investimento.
  5. Se il prodotto d’investimento assicurativo contempla una garanzia o un meccanismo di protezione dei premi versati, l’intermediario assicurativo e l’impresa di assicurazione forniscono al contraente informazioni sull’ambito di applicazione e sulla natura di tale garanzia o meccanismo.
  6. Quando l’intermediario assicurativo e l’impresa di assicurazione forniscono al contraente informazioni in merito a un prodotto d’investimento assicurativo comunicano l’esistenza del KID e del DIP aggiuntivo IBIP. Gli obblighi informativi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 possono essere adempiuti mediante la consegna del KID o del DIP aggiuntivo IBIP, se tali documenti contengono tutte le informazioni previste In caso di prodotti che prevedono più opzioni, l’intermediario fornisce le informazioni con riferimento alla specifica linea di investimento offerta.

Articolo 68-quater
(Requisiti delle informazioni fornite sul prodotto)

  1. L’intermediario di assicurazione e l’impresa di assicurazione fanno in modo che le informazioni fornite soddisfino le seguenti condizioni:
    1. sono accurate e danno sempre un’indicazione corretta dei rischi finanziari quando menzionano potenziali rendimenti di un prodotto d’investimento assicurativo;
    2. nell’indicazione dei rischi, utilizzano un carattere grafico di dimensioni almeno uguali alle dimensioni del carattere prevalentemente utilizzato per tutte le informazioni fornite, nonché una disposizione grafica che assicuri che tale indicazione sia messa in evidenza;
    3. sono sufficienti e presentate in modo da risultare comprensibili per il contraente al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute;
    4. non mascherano, minimizzano od oscurano elementi, dichiarazioni o avvertenze importanti;
    5. sono uniformemente presentate nella stessa lingua dei materiali informativi e di marketing, in qualsiasi forma, forniti a ciascun contraente, tranne nel caso in cui il contrente abbia accettato di ricevere informazioni in più di una lingua;
    6. sono aggiornate e pertinenti al mezzo di comunicazione utilizzato.
  2. Se l’intermediario assicurativo e l’impresa di assicurazione raffrontano diversi prodotti d’investimento assicurativi, il raffronto:
    1. è significativo ed è presentato in modo corretto ed equilibrato;
    2. specifica le fonti delle informazioni utilizzate;
    3. indica i fatti e le ipotesi principali utilizzati anche mediante l’utilizzo di un esempio rappresentativo.
  3. Se l’intermediario assicurativo e l’impresa di assicurazione forniscono informazioni contenenti un’indicazione dei risultati passati di un prodotto d’investimento assicurativo o di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, utilizzato come sottostante dei prodotti d’investimento assicurativi, rispettano le condizioni seguenti:
    1. tale indicazione non costituisce l’elemento più evidente della comunicazione;
    2. le informazioni forniscono dati appropriati sui risultati riguardanti i cinque anni precedenti o, laddove non disponibili, l’intero periodo durante il quale i prodotti d’investimento assicurativi sono stati distribuiti e l’indice finanziario utilizzato; in ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di 12 mesi;
    3. il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono indicati chiaramente;
    4. contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri;
    5. quando l’indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro nel quale il contraente è residente, le informazioni indicano chiaramente di che valuta si tratta e avvertono che il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni del cambio;
    6. quando l’indicazione è basata sui risultati lordi, è indicato l’effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri
  4. Quando le informazioni includono o fanno riferimento a simulazioni di risultati passati, l’intermediario assicurativo e l’impresa di assicurazione fanno sì che le informazioni riguardino uno strumento finanziario o un indice finanziario, utilizzati come sottostante dei prodotti di investimento assicurativi, e che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
    1. le simulazioni dei risultati passati sono basate sui risultati passati reali di uno o più strumenti finanziari o indici finanziari identici o sostanzialmente uguali o sottostanti allo strumento finanziario in questione;
    2. per quanto riguarda i risultati passati reali di cui alla lettera a), sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 3, lettere a), b) c), e) e f);
    3. le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono a simulazioni dei risultati passati e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
  5. Quando le informazioni contengono informazioni su risultati futuri, esse soddisfano le seguenti condizioni:
    1. le informazioni non si basano su simulazioni di risultati passati né vi fanno riferimento;
    2. le informazioni si basano su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi;
    3. quando le informazioni si basano sui risultati lordi, è indicato l’effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri;
    4. le informazioni si basano su ipotesi di risultato in varie condizioni di mercato (ipotesi sia positive sia negative) e riflettono la natura e i rischi delle specifiche tipologie di strumenti oggetto dell’analisi;
    5. le informazioni contengono un avviso evidente che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
  6. Quando fanno riferimento ad un trattamento fiscale individuale del contraente, le informazioni indicano in modo evidente che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente e può essere soggetto a variazioni in futuro.
  7. Le informazioni non utilizzano il nome di nessuna autorità competente in un modo che possa indicare o suggerire che essa avalla o approva i prodotti d’investimento assicurativi distribuiti.

Articolo 68-quinquies
(Comunicazioni pubblicitarie)

  1. Le informazioni contenute nelle comunicazioni pubblicitarie effettuate dagli l’intermediari assicurativi o dalle imprese di assicurazione sono coerenti con quelle fornite ai contraenti in sede precontrattuale e di sottoscrizione del contratto.
  2. Le comunicazioni pubblicitarie, se contengono un’offerta o un invito a proporre, specificano le modalità di risposta del contraente e rinviano al set informativo di cui al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.

Sezione III – Disposizioni in materia di incentivi

Articolo 68-sexies
(Principi generali in materia di incentivi)

  1. Gli intermediari e le imprese di assicurazione non possono, in relazione all’attività di distribuzione di prodotti d’investimento assicurativi, pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari a o da qualsiasi soggetto diverso dal contraente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che tali incentivi o schemi di incentivazione:
    1. abbiano lo scopo di accrescere la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa;
    2. non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del contraente.
  2. L’esistenza, la natura e l’importo degli incentivi o schemi di incentivazione di cui al comma 1 o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al contraente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della distribuzione di un prodotto d’investimento assicurativo. Gli intermediari e le imprese di assicurazione, laddove applicabile, informano i contraenti in merito ai meccanismi per trasferire ai contraenti medesimi i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per l’attività di distribuzione. Le informazioni sono fornite in una forma comprensibile in modo che i contraenti o potenziali contraenti possano ragionevolmente comprendere la natura dell’attività di distribuzione e del tipo specifico di prodotto d’investimento assicurativo che sono loro proposti, nonché i rischi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa.
  3. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano agli incentivi o schemi di incentivazione che consentono lo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa o 59 sono necessari a tal fine e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell’intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei contraenti.

Articolo 68-septies
(Condizioni di ammissibilità degli incentivi)

  1. Ai fini dell’articolo 68-sexies, comma 1, lettera a), onorari, commissioni o benefici non monetari sono considerati come concepiti per migliorare la qualità del servizio assicurativo prestato al cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
    1. sono giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il relativo cliente, proporzionale al livello di incentivi ricevuti, come:
      i) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di prodotti d’investimento assicurativi e accesso a una vasta gamma di prodotti d’investimento assicurativi adeguati, tra cui un numero appropriato di prodotti di imprese di assicurazione che non hanno legami stretti con l’intermediario;
      ii) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di prodotti d’investimento assicurativi in combinazione o con l’offerta al cliente, almeno su base annuale, di valutare il persistere dell’adeguatezza dei prodotti assicurativi in cui il cliente ha investito, o con un altro servizio continuativo in grado di costituire un valore per il cliente, come la consulenza sull’asset allocation ottimale o l’assistenza nella gestione del contratto; oppure
      iii) l’accesso, a un prezzo competitivo, a una vasta gamma di prodotti d’investimento assicurativi che possano soddisfare le esigenze dei clienti, compreso un numero adeguato di prodotti di imprese di assicurazione che non hanno legami stretti con l’intermediario, insieme o alla fornitura di strumenti a valore aggiunto, come gli strumenti di informazioni oggettivi, che assistono il cliente interessato nell’adozione delle decisioni di investimento o consentono al cliente interessato di monitorare, modellare o regolare la gamma di prodotti assicurativi in cui ha investito, o alla fornitura di relazioni periodiche sulla performance e i costi e oneri collegati ai prodotti assicurativi;
    2. non offrono vantaggi diretti all’impresa beneficiaria, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il cliente interessato;
    3. sono giustificati dalla garanzia di un beneficio continuativo per il cliente interessato in relazione a un incentivo continuativo.
  2. Ai fini del comma 1, lettera a), sono considerati stretti legami i rapporti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera iii), punti 1, 2 e 3, del Codice.
  3. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 8 del Regolamento (UE) 2017/2359, un compenso, commissione o beneficio non monetario è inammissibile, qualora la prestazione dell’attività di distribuzione al contraente sia distorta o negativamente influenzata a causa del compenso, della commissione o del beneficio non monetario.
  4. Gli intermediari soddisfano le condizioni di cui ai commi 1 e 3 fintantoché continuano a pagare o ricevere il compenso, la commissione o il beneficio non monetario.
  5. Gli intermediari conservano evidenza del fatto che i compensi, le commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa:
    1. tenendo un elenco interno di tutti i compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione dell’attività di distribuzione assicurativa; e 60
    2. registrando il modo in cui i compensi, commissioni e benefici non monetari pagati o ricevuti dall’intermediario, o che quest’ultimo intende impiegare, migliorino la qualità dell’attività di distribuzione prestata ai contraenti, nonché le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei contraenti.
  6. In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi, gli intermediari:
    1. prima di distribuire un prodotto d’investimento assicurativo, forniscono ai contraenti le informazioni di cui all’articolo 68-sexies, comma 2. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente;
    2. qualora non siano stati in grado di quantificare prima l’importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbiano invece comunicato ai contraenti il metodo di calcolo di tale importo, rendono noto successivamente l’esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato; e
    3. nel caso di incentivi continuativi, comunicano singolarmente ai contraenti, almeno una volta l’anno, l’importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico.
  7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 68-sexies, comma 2, nell’adempimento degli obblighi di cui al comma 5 e degli altri obblighi di comunicazione di cui all’articolo 121- sexies del Codice, gli intermediari possono avvalersi delle informazioni fornite dalle imprese nel KID e nel Regolamento IVASS n. 41 del 2018.

Articolo 68–octies
(Incentivi riguardanti l’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente)

  1. Nello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente, non sono accettati e trattenuti compensi, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di minore entità che possono migliorare la qualità della prestazione offerta ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Gli intermediari che forniscono consulenza su base indipendente:
    1. restituiscono al contraente, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione, ogni compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, in relazione alle attività e ai servizi prestati al contraente. Tutti i compensi, commissioni o benefici monetari ricevuti da terzi in relazione all’attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente sono trasferiti integralmente al contraente;
    2. stabiliscono e attuano una politica per assicurare che compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati e trasferiti a ogni singolo contraente;
    3. informano i contraenti sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate modalità.
  2. Gli intermediari di cui al comma 1 non accettano benefici non monetari, ad eccezione di quelli di minore entità che siano ammissibili secondo quanto previsto al comma 3.
  3. Gli intermediari di cui al comma 1 non accettano benefici non monetari, ad Sono ammissibili esclusivamente i seguenti benefici non monetari di minore entità:
    1. le informazioni o la documentazione relativa ad un prodotto d’investimento assicurativo di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico contraente;
    2. il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato dal produttore del prodotto d’investimento assicurativo per promuovere la commercializzazione di un prodotto, o quando il soggetto terzo è contrattualmente impegnato e pagato dal produttore per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest’ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
    3. partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato prodotto d’investimento assicurativo, attività di distribuzione assicurativa o consulenza su base indipendente;
    4. ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).
  4. I benefici non monetari di minore entità ammissibili devono essere ragionevoli e proporzionati e tali da non incidere sul comportamento dell’intermediario in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del contraente.
  5. I benefici non monetari di minore entità ammissibili sono comunicati ai contraenti prima dello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa e della consulenza su base indipendente. I benefici possono essere descritti in modo generico.

Sezione IV – Valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza

Articolo 68-novies
(Valutazione di adeguatezza)

  1. Gli intermediari e le imprese di assicurazione, quando forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, raccomandano prodotti di investimento assicurativi che:
    1. siano coerenti con le richieste e le esigenze assicurative del contraente o potenziale contraente;
    2. siano adeguati al contraente o potenziale contraente ai sensi dell’articolo 121- septies, comma 2, del Codice.
  2. Ai fini del comma 1, gli intermediari e le imprese di assicurazione, prima di far sottoscrivere una proposta o un contratto di assicurazione, ottengono dal contraente o potenziale contraente le informazioni necessarie in merito alle richieste ed esigenze assicurative del contraente che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti in merito:
    1. all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto;
    2. alle conoscenze e esperienze necessarie nell’ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto raccomandato;
    3. alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
    4. agli obiettivi di investimento del contraente o potenziale contraente, inclusa la tolleranza di rischio e le sue eventuali preferenze di sostenibilità.
  3. Gli intermediari e le imprese di assicurazione che effettuano periodicamente la valutazione di adeguatezza ai sensi dell’articolo 121-septies, comma 12, del Codice adottano appropriate politiche e procedure che siano dimostrabili, per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui contraenti.
  4. Fermi restando gli obblighi informativi in materia di realizzazione dei prodotti assicurativi, quando effettuano la distribuzione con consulenza, gli intermediari e le imprese di assicurazione dispongono di appropriate politiche e procedure, dimostrabili, per assicurare di essere in grado di:
    1. comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e i rischi, del prodotto d’investimento assicurativo che intendono distribuire nonché gli eventuali fattori di sostenibilità;
    2. valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se altri prodotti d’investimento assicurativi distribuibili equivalenti possano essere adeguati per il contraente.

Articolo 68-decies
(Dichiarazione di rispondenza alle richieste ed alle esigenze e di adeguatezza)

  1. Qualora gli intermediari e le imprese di assicurazione ritengono che il prodotto di investimento assicurativo è coerente con le richieste ed esigenze del contraente o potenziale contraente, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.
  2. Ai fini di cui all’articolo 14 del Regolamento (UE) 2017/2359, gli intermediari e le imprese di assicurazione che prestano consulenza sui prodotti di investimento assicurativi forniscono ai contraenti, prima che l’operazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del contraente ivi comprese le sue eventuali preferenze di sostenibilità.
    2-bis. In coerenza con l’articolo 9, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 2017/2359, se nessun prodotto di investimento assicurativo soddisfa le preferenze di sostenibilità del contraente o potenziale contraente, e quest’ultimo decide volontariamente di adattare le proprie preferenze di sostenibilità ai fini della conclusione del contratto, la dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 2 riporta tale adattamento e specifica le ragioni per le quali il contraente ha adattato le proprie preferenze di sostenibilità. Ove nessun prodotto di investimento assicurativo soddisfi le preferenze di sostenibilità del contraente o potenziale contraente e quest’ultimo non abbia adattato le proprie preferenze di sostenibilità, gli intermediari e le imprese di assicurazione che prestano consulenza ai sensi del comma 2 illustrano al contraente o potenziale contraente le ragioni per cui non può essere fornita la dichiarazione di adeguatezza e conservano la relativa documentazione.
  3. Qualora, ai fini dell’effettuazione dell’operazione, venga utilizzato un mezzo di comunicazione a distanza che non consente la previa consegna delle dichiarazioni previste dai commi 1 e 2, queste possono essere fornite al contraente, su supporto durevole, subito dopo la sottoscrizione del contratto, a condizione che:
    1. il contraente abbia accettato di ricevere la dichiarazione di adeguatezza subito dopo la conclusione del contratto;
    2. l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione abbia dato al contraente la possibilità di ritardare la conclusione del contratto al fine di ricevere la dichiarazione di adeguatezza prima della conclusione del contratto.

Articolo 68-undecies
(Valutazione di appropriatezza)

  1. Gli intermediari e le imprese di assicurazione che svolgono attività di distribuzione in relazione a vendite che non prevedono una consulenza accertano che il prodotto d’investimento assicurativo proposto o richiesto sia coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente o potenziale contraente. A tal fine, gli intermediari e le imprese di assicurazione ricevono dal contraente o potenziale contraente le seguenti informazioni ove pertinenti: specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.
  2. Gli intermediari e le imprese di assicurazione, quando distribuiscono prodotti di investimento assicurativi senza fornire consulenza, richiedono al contraente o potenziale contraente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di prodotto proposto o chiesto, al fine di determinare se il prodotto in questione è appropriato per il contraente o potenziale contraente.
  3. Qualora gli intermediari e le imprese di assicurazione ritengano, ai sensi del comma 2, che il prodotto non sia appropriato per il contraente o potenziale contraente, lo avvertono di tale situazione, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.
  4. Qualora il contraente o potenziale contraente scelga di non fornire le informazioni di cui al comma 2 o se tali informazioni non sono sufficienti, gli intermediari e le imprese di assicurazione lo avvertono che tali circostanze impediranno loro di determinare se il prodotto è per lui appropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.
  5. Le avvertenze di cui ai commi 3 e 4 possono essere fornite utilizzando un formato standardizzato. Si applica l’articolo 68-decies, comma 3.

Articolo 68-duodecies (Consulenza obbligatoria)

  1. Salvo che si tratti di prodotti d’investimento assicurativi non complessi di cui all’articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/2359, gli intermediari e le imprese di assicurazione sono obbligati a fornire consulenza per la vendita dei prodotti di investimento assicurativi.
  2. Nel caso di consulenza obbligatoria, se gli intermediari e le imprese di assicurazione ritengono che il prodotto d’investimento assicurativo non è coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente, non è adeguato per il contraente o potenziale contraente, o non ottengono dal contraente le informazioni previste a tal fine, si astengono dalla distribuzione, anche in caso di iniziativa contrattuale proveniente dal contraente.
  3. Le imprese produttrici comunicano agli intermediari l’elenco dei prodotti rispetto ai quali sussiste l’obbligo di effettuare la consulenza.
  4. La prestazione della consulenza accompagnata da una valutazione periodica dell’adeguatezza non comporta l’applicazione dell’articolo 121-septies, comma 2, secondo periodo, del Codice.

Articolo 68-terdecies
(Informazioni da ottenere dal contraente)

  1. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione non richiedono nuovamente le informazioni ottenute in conformità con gli articoli 68-novies e 68-undecies, qualora ancora valide e veritiere.
  2. La documentazione dalla quale risulti la valutazione di adeguatezza di cui all’articolo 68- novies, la dichiarazione di rispondenza ai bisogni ed alle esigenze e di adeguatezza di cui all’articolo 68-decies ivi compresa la documentazione di cui al comma 2-bis, secondo capoverso, e la valutazione di appropriatezza di cui all’articolo 68-undecies è conservata con le modalità di cui all’articolo 67.

Capo III – Promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza

Art. 69
(Ambito di applicazione)

  1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alla promozione e al collocamento, effettuate interamente tramite tecniche di comunicazione a distanza, aventi ad oggetto: [52]
    1. contratti di assicurazione sulla vita rivolti a contraenti aventi il domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale, nel territorio della Repubblica;
    2. contratti di assicurazione contro i danni per la copertura di rischi ubicati nel territorio della Repubblica.
  2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla promozione e al collocamento tramite internet di contratti di assicurazione a condizione che:
    1. il sito internet contenga l’esplicita avvertenza che il relativo contenuto è rivolto solo a contraenti con domicilio abituale o, se persone giuridiche, con sede legale in Stati diversi dall’Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita, e alla copertura di rischi ubicati al di fuori dell’Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione contro i danni;
    2. il sito internet disponga di procedure tecniche tali da rifiutare proposte o adesioni provenienti da contraenti con domicilio abituale o, se persone giuridiche, con sede legale in Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione sulla vita, ovvero proposte o adesioni relative alla copertura di rischi ubicati in Italia, per quanto riguarda i contratti di assicurazione contro i danni.

Art. 70
(Attività esercitata in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi)

  1. L’esercizio dell’attività di cui all’articolo 69, comma 1, è consentito alle imprese italiane, alle imprese di assicurazione comunitarie abilitate ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, agli intermediari iscritti nel Registro e agli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro che siano stati inseriti nell’Elenco annesso al Registro di cui all’articolo 38.

Art. 71
(Divieto di discriminazione)

  1. Nella promozione e nel collocamento di contratti di assicurazione a distanza non è consentito l’utilizzo di procedure che impediscano a determinate categorie di contraenti di contattare il distributore o, nel caso di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di concludere il contratto a distanza.
  2. In particolare non è consentito, ai sensi del comma 1, l’utilizzo di filtri basati sul prefisso telefonico del chiamante e di meccanismi o comportamenti idonei a bloccare od ostacolare l’elaborazione di preventivi o la prosecuzione della vendita su internet per effetto dell’inserimento di particolari valori o informazioni, quali il luogo di residenza o altri fattori di discriminazione territoriale.

Art. 72
(Collocamento di contratti non richiesti)

  1. Non è consentito ai distributori di collocare contratti di assicurazione, anche in forma collettiva, mediante tecniche di comunicazione a distanza, senza il preventivo consenso espresso del contraente o dell’aderente. L’assenza di risposta o il mancato dissenso non possono essere considerati espressione del consenso del contraente.
  2. In caso di coperture assicurative proposte in abbinamento a beni o servizi di diversa natura, non sono consentite modalità di presentazione del prodotto che prevedano l’accettazione automatica di quanto non richiesto e, in ogni caso, meccanismi di opt-out che, se non azionati dal destinatario, possano far ritenere accettata l’offerta assicurativa. [53]

Art. 73
(Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza)

  1. Al primo contatto e, in ogni caso, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i distributori forniscono al contraente le informazioni di cui all’articolo 121, comma 1, del Codice, ivi incluse quelle sul diritto di recesso ai sensi dell’articolo 67-duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e comunicano altresì allo stesso:
    1. il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater del Codice e di poter modificare la modalità di comunicazione prescelta;
    2. la circostanza che richiederanno al contraente la ritrasmissione della polizza da questo sottoscritta, anche attraverso un qualsiasi mezzo telematico o informatico, qualora i distributori intendano conservarne traccia documentale. La polizza può essere formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
      Le informazioni sono rese in modo chiaro e comprensibile in conformità a quanto previsto dall’articolo 121, comma 3, del Codice. Si applica l’articolo 56, comma 1. [54]
  2. I distributori predispongono gli strumenti per consentire al contraente di effettuare la scelta di cui al comma 1, lettera a), e adottano procedure per mantenere evidenza della scelta effettuata dal contraente e della trasmissione o ricezione della documentazione.
  3. Nei termini di cui al comma 1 e secondo le modalità prescelte dal contraente, i distributori trasmettono la documentazione di cui all’articolo 56, comma 4, o 68-ter, comma 1. [55]
  4. Nel caso di collocamento a distanza mediante telefonia vocale, i distributori assolvono agli obblighi di informativa precontrattuale e di trasmissione della relativa documentazione nei termini di cui all’articolo 121, comma 2, del Codice.
  5. I distributori conservano, ai sensi dell’articolo 67, la documentazione atta a comprovare l’adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dai commi precedenti.

Art. 74
(Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza)

  1. Nello svolgimento dell’attività di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni di cui ai Capi II e II bis. [56]
  2. I distributori adottano procedure tali da garantire:
    1. la conclusione del contratto solo se sono stati adempiuti i relativi obblighi di cui al presente Regolamento; [57]
    2. l’acquisizione da parte del contraente su supporto durevole delle informazioni richieste e di quelle fornite;
    3. la conservazione delle informazioni concernenti l’adempimento degli obblighi di cui alla lettera a).
  3. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro, inoltre:
    1. effettuano preventivamente una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a quelle per le quali operano, concernente l’applicazione delle tecniche di vendita a distanza, dalla quale risultino le modalità e l’oggetto delle stesse, nonché l’impegno a garantire l’osservanza delle disposizioni del presente Capo e ad effettuare analoga comunicazione per ogni successiva modifica procedurale;
    2. osservano le indicazioni e le istruzioni impartite dalle imprese preponenti o da quelle per le quali operano con riferimento all’utilizzo professionale di siti internet, profili di social networked eventuali applicazioni, e verificano la conformità alle medesime indicazioni e istruzioni di quelli utilizzati dai propri addetti iscritti nella sezione E;
    3. assumono nei confronti delle imprese preponenti o di quelle per le quali operano ogni responsabilità, anche derivante dall’eventuale intervento di propri addetti, connessa allo svolgimento dell’incarico tramite tecniche a distanza.

Art. 75
(Trasmissione della documentazione)

  1. I distributori trasmettono al contraente:
    1. entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza, salvo che la stessa sia stata formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;
    2. in corso di contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.
  2. Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso a ricevere la documentazione su supporto durevole, anche tramite posta elettronica, nei termini di cui all’articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo.

Art. 76
(Utilizzo dicall center)

  1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro possono avvalersi di call center per la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza a condizione che:
    1. l’impresa si avvalga di addetti del call center che siano suoi dipendenti oppure di soggetti per i quali abbia assunto la piena responsabilità del relativo operato. In tale ultimo caso, l’impresa individua un proprio dipendente quale incaricato del coordinamento e del controllo dell’attività svolta dal call center;
    2. l’intermediario assuma la piena responsabilità dell’operato degli addetti e individui, per ogni sede del call center, un collaboratore iscritto nella sezione E del Registro, incaricato del coordinamento e del controllo della relativa attività.
  2. Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 assicurano che gli addetti del call center:
    1. siano in possesso di adeguate competenze professionali e di una appropriata conoscenza delle caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti, secondo quanto disposto dalla Parte IV;
    2. forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità, la denominazione dell’impresa di assicurazione e, in caso di call center dell’intermediario, anche il nominativo di quest’ultimo;
    3. forniscano risposte uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali.
  3. Le imprese e gli intermediari di cui al comma 1 garantiscono, inoltre, che il contraente:
    1. possa, a richiesta, essere messo in contatto con l’incaricato del coordinamento e del controllo del call center;
    2. riceva le informazioni in lingua italiana e in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile.

Art. 77
(Sito internet delle imprese di assicurazione)

  1. Nel caso di promozione e di collocamento di contratti di assicurazione tramite internet, le informazioni contenute nel sito dell’impresa di cui al Titolo XIII del Codice e relative disposizioni di attuazione sono integrate con l’indicazione che l’impresa opera attraverso il sito in qualità di distributore di prodotti assicurativi.

Art. 78
(Registrazione dei domìni)

        1. I distributori che svolgono attività di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite siti internet sono titolari del relativo dominio.
        2. In conformità a quanto disposto dall’articolo 109, comma 2-bis, del Codice, nel caso in cui l’attività di cui al comma 1 è svolta da un intermediario, il titolare del dominio è la persona fisica che opera a titolo individuale ovvero la società di intermediazione.
        3. E‘ fatta salva la facoltà dell’impresa e dell’intermediario di mettere a disposizione degli intermediari con cui insistono accordi e
          rapporti finalizzati alla distribuzione di contratti di assicurazione, spazi del sito internet di cui sia titolare, per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1.
          3-bis. Per la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione mediante siti internet, gli intermediari iscritti nel Registro o inseriti nell’Elenco annesso si avvalgono esclusivamente dei domini e dei sotto-domini internet dei quali abbiano dato comunicazione all’IVASS.
          3-ter. Le comunicazioni all’IVASS, di cui al comma 3-bis, sono effettuate entro i 30 giorni successivi alla data di registrazione del dominio internet, secondo le istruzioni tecniche fornite dall’Istituto e rese disponibili sul suo sito istituzionale, da:
          1.  gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e F del Registro;
          2. gli intermediari iscritti nella sezione D del Registro con riferimento ai contratti di assicurazione diversi dai prodotti di investimento assicurativo;
          3. gli intermediari inseriti nell’Elenco annesso;
          4. l’impresa relativamente ai produttori diretti, iscritti nella sezione C del Registro, di cui si avvale;
          5. gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F relativamente alle persone fisiche e alle società, iscritte nella sezione E del Registro, di cui si avvalgono.

3-quater. Le eventuali variazioni del dominio internet sono comunicate nei termini e secondo le modalità indicate nel comma 3-ter.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche nei casi di sola promozione di contratti di assicurazione mediante siti internet.
3-sexies. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D con riferimento ai contratti di assicurazione diversi dai prodotti d’investimento assicurativi e F del Registro comunicano i sotto-domini internet che le imprese o altri intermediari hanno messo loro a disposizione nei successivi 30 giorni.

Art. 79
(Sito internet e profili di social network degli intermediari)

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 74, in caso di promozione e collocamento tramite internet, il sito, i profili di social network dell’intermediario e le eventuali applicazioni utilizzati per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, contengono nella home page, ovvero in una apposita pagina direttamente accessibile dalla home page, in maniera chiara e visibile, le seguenti informazioni:
    1. i dati identificativi dell’intermediario, il numero di iscrizione nel Registro e l’indirizzo del sito internet dove consultare gli estremi della relativa iscrizione;
    2. la sede legale e le eventuali sedi operative;
    3. il recapito telefonico, il numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica e, laddove previsto, l’indirizzo di posta elettronica certificata;
    4. di essere soggetto alla vigilanza dell’IVASS;
    5. i recapiti per la presentazione dei reclami e la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.
  2. Per gli intermediari iscritti nell’Elenco annesso al registro di cui all’articolo 38, il sito, i profili di social network e le eventuali applicazioni di cui al comma 1 contengono le seguenti informazioni:
    1. i dati identificativi dell’intermediario, il numero di iscrizione nel Registro dello Stato membro di origine e la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia;
    2. la sede legale e l’eventuale sede secondaria, il recapito telefonico, il numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica e, in caso di operatività in regime di stabilimento, l’indirizzo di posta elettronica certificata;
    3. l’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine;
    4. i recapiti per le richieste di informazioni e per la presentazione di reclami e la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi della normativa vigente.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di sola promozione dell’attività di distribuzione.

Art. 80
(Servizi di comparazione)

  1. Gli intermediari che, tramite siti internet o altri mezzi, forniscono informazioni su uno o più contratti assicurativi, anche confrontati o ordinati, secondo le modalità di cui all’articolo 106, comma 1, del Codice:
    1. indicano il dato relativo alla quota di mercato comparata e l’elenco delle imprese di assicurazione con le quali hanno sottoscritto accordi finalizzati alla comparazione delle polizze; qualora il servizio di cui al comma 1 sia fornito attraverso siti internet, tali informazioni sono rese nell’home page o in altra pagina del sito direttamente accessibile dall’home page;
    2. garantiscono che il numero delle imprese pubblicizzate ai fini del confronto corrisponda a quello delle imprese effettivamente comparate;
    3. in caso di mancata quotazione di una o più delle imprese comparate, esplicitano i motivi dell’impedimento e comunicano all’utente le relative quotazioni, anche in un momento successivo;
    4. forniscono comparazioni basate non soltanto sul prezzo, ma anche sulle caratteristiche principali delle polizze, in base a uno standard uniforme, tale da agevolare il confronto tra le diverse offerte;
    5. si dotano di processi di rilevazione delle esigenze assicurative del contraente e di quotazione delle garanzie tali da produrre una gamma di prodotti tutti rispondenti alle esigenze dallo stesso manifestate;
    6. adottano modalità operative idonee ad evitare forme di abbinamento forzato delle coperture accessorie a contratti assicurativi della responsabilità civile auto e meccanismi di attribuzione automatica di garanzie non richieste e per le quali non sia stata manifestata espressamente la volontà di adesione (opt-out);
    7. garantiscono la trasparenza delle remunerazioni riconosciute da ciascuna delle imprese all’intermediario per il servizio di comparazione, nonché dei compensi riconosciuti dalle imprese, per ciascuna polizza, in caso di conclusione del contratto in conformità a quanto previsto dall’articolo 120-bisdel Codice;
    8. nel diffondere comunicazioni pubblicitarie si conformano a quanto disposto dall’articolo 54, comma 2;
    9. garantiscono la riservatezza delle informazioni acquisite in ragione dell’attività svolta in linea con quanto previsto dall’articolo 54, comma 4.

Art. 81
(Procedure per il collocamento tramite internet)

  1. I distributori che collocano contratti assicurativi tramite internetrendono disponibili sul proprio sito le informazioni relative a:
    1. le diverse fasi da seguire per la conclusione del contratto;
    2. i mezzi tecnici e le modalità per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima della conclusione del contratto.
  2. Immediatamente prima che il contraente concluda la fase che determina il perfezionamento del contratto, il distributore lo avvisa delle conseguenze che tale operazione comporta.

Art. 82
(Comunicazioni commerciali non richieste)

  1. I distributori che promuovono contratti assicurativi effettuando comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza per l’invio di materiale pubblicitario, per la vendita a distanza, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, richiedono il previo consenso del contraente all’utilizzo della tecnica di comunicazione. I distributori predispongono gli strumenti per l’acquisizione del consenso del contraente e adottano procedure tali da consentire l’evidenza della prestazione del consenso.
  2. Il consenso di cui al comma 1 è prestato in maniera esplicita, in relazione alle diverse tipologie di comunicazione, senza oneri per il contraente ed è revocabile in ogni momento.
  3. Salvo opposizione del contraente, i distributori possono utilizzare le tecniche di comunicazione a distanza di cui al comma 1 senza acquisire il previo consenso del contraente medesimo nel caso in cui questo abbia già fornito i propri recapiti in occasione della commercializzazione di un contratto di assicurazione relativo allo stesso ramo assicurativo o ad altri rami, purché il prodotto sia distribuito dalla medesima impresa. I distributori in occasione di ciascuna comunicazione effettuata ai sensi del presente comma informano il contraente della possibilità di opporsi, in ogni momento e senza oneri, alla ricezione di ulteriori comunicazioni, indicando le relative modalità.

Art. 83
(Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza)

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 82, i distributori che promuovono contratti assicurativi effettuando comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza informano in occasione di ciascuna comunicazione il contraente:
    1. se la comunicazione commerciale è finalizzata al collocamento di contratti assicurativi;
    2. della provenienza dei dati personali del contraente e del loro utilizzo;
    3. che ha diritto di revocare il consenso all’utilizzo della comunicazione commerciale reso ai sensi dell’articolo 82, comma 1, e di opporsi alle comunicazioni ai sensi dell’articolo 82, comma 3, in ogni momento e senza oneri;
    4. sulle modalità per l’esercizio dei diritti di cui alla lettera c).
      d-bis) che saranno registrate le conversazioni o le comunicazioni telefoniche che danno luogo alla conclusione di contratti assicurativi. Tale comunicazione può essere effettuata una sola volta prima del collocamento di un contratto assicurativo;
      d-ter) che, con riferimento ai prodotti IBIPs, saranno registrate anche le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche rese nell’ambito dello svolgimento dell’attività di distribuzione che non hanno condotto all’effettiva conclusione di contratti assicurativi. [58]
  2. I distributori assicurano che le comunicazioni commerciali di cui al comma 1 effettuate da soggetti terzi per loro conto:
    1. siano accompagnate dalle informazioni di cui al comma 1;
    2. indichino il nominativo del distributore che commercializza il contratto di assicurazione;
    3. in caso di comunicazione effettuata mediante siti internet, prevedano un linkipertestuale al sito interneto al profilo di social network del distributore ovvero l’indicazione del relativo indirizzo.
      2-bis. I distributori adottano tutte le misure ragionevoli per registrare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche effettuate, trasmesse o ricevute attraverso apparecchiature elettroniche. Le registrazioni sono conservate per il periodo di cui all’articolo 67, comma 1.
      2-ter. I distributori si astengono dallo svolgere per telefono l’attività di distribuzione assicurativa se essi non hanno preventivamente effettuato la comunicazione di cui al comma 1. [59]

PARTE IV
Formazione e aggiornamento professionale

Titolo I
Requisiti professionali – formazione e aggiornamento

Art. 84
(Prova di idoneità)

  1. La prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A e B del Registro è indetta dall’IVASS, di norma una volta l’anno, con provvedimento pubblicato, anche in forma di comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per esteso nel Bollettino Ufficiale e nel sito internet dell’Istituto.
  2. Il provvedimento che indice la prova fissa una o più sessioni d’esame e stabilisce le sedi nonché le modalità di svolgimento e di presentazione della domanda di ammissione alla prova.
  3. Per la partecipazione alla prova di idoneità è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.
  4. La prova di idoneità è diretta ad accertare il possesso di conoscenze e competenze adeguate all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa e consiste in un esame scritto, articolato in quesiti a risposta multipla, suddiviso in tre moduli:
    1. Modulo assicurativo, per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 – Sezione 1);
    2. Modulo riassicurativo, per l’esercizio dell’attività di intermediazione riassicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 – Sezione 2);
    3. Modulo assicurativo e riassicurativo, per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 – Sezioni 1 e 2).
  5. Per l’ammissione al Modulo riassicurativo di cui alla lettera b) del comma 4 è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, dei requisiti di professionalità necessari per l’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro in qualità di intermediario assicurativo.
  6. Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi.

Art. 85 (Commissione esaminatrice)

  1. La commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata, per una o più sessioni e/o per una o più sedi, con provvedimento dell’IVASS ed è composta da:
    1. almeno un direttore dell’IVASS con funzioni di presidente;
    2. almeno un esperto o specialista dell’IVASS;
    3. almeno due docenti universitari in materie tecniche, giuridiche, economiche e finanziarie rilevanti per l’esercizio dell’attività, uno dei quali scelto dall’IVASS tra una rosa sufficientemente ampia di nomi indicati congiuntamente dalle principali associazioni di categoria.
  2. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più dipendenti dell’IVASS.
  3. Il presidente della commissione esaminatrice, ove necessario in ragione delle esigenze di celerità connesse all’elevato numero dei candidati, alla pluralità di sessioni o di sedi, può, prima dello svolgimento della prova di idoneità, suddividere la commissione in due o più sottocommissioni. Il presidente della commissione ripartisce tra le sottocommissioni i compiti previsti per l’espletamento della prova di idoneità.
  4. I componenti della commissione esaminatrice non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile, né devono aver tenuto corsi di formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi alla prova.
  5. La commissione e le sottocommissioni si riuniscono su convocazione del presidente, anche mediante teleconferenza o altri sistemi di telecomunicazione, e decidono a maggioranza con la partecipazione di tutti i componenti. A parità di voti prevale quello del presidente.
  6. I compensi da corrispondere ai membri esterni della commissione sono determinati dall’IVASS nel provvedimento di nomina.

Art. 86
(Soggetti tenuti all’obbligo di formazione e aggiornamento)

  1. Sono tenuti all’obbligo di formazione professionale di cui alla presente Parte IV:
    1. gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro;
    2. i produttori diretti delle imprese di assicurazione, ai fini dell’iscrizione nella sezione C del Registro;
    3. gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, ai fini dell’iscrizione nelle sezioni E o F del Registro;
    4. gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera, nonché gli addetti dei call center dell’intermediario, prima di intraprendere l’attività, con eccezione della distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi distribuiti tramite gli intermediari iscritti nella sezione D del Registro;[60]
    5. i dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa, nonché gli addetti dei call center delle imprese, prima di intraprendere l’attività.
  2. Sono tenuti all’obbligo di aggiornamento professionale di cui alla presente Parte IV:
    1. le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro;
    2. i soggetti di cui al comma 1.

Art. 87
(Soggetti che impartiscono la formazione e l’aggiornamento)

  1. Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro impartiscono direttamente ovvero organizzano, avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all’articolo 96 commi 1 e 2, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale previsti per i soggetti di cui al comma 3.
  2. Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro i corsi di aggiornamento sono tenuti direttamente dalle imprese, ovvero organizzati dalle imprese o dagli intermediari stessi avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all’articolo 96, comma 2.
  3. I corsi sono tenuti o organizzati a cura dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del Registro o delle relative imprese preponenti:
    1. per le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella sezione E del Registro, inclusi anche gli intermediari a titolo accessorio;
    2. per gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o E del Registro opera, ivi inclusi gli addetti dei call center.
  4. I corsi sono tenuti od organizzati a cura delle imprese preponenti:
    1. per i produttori diretti da iscrivere o iscritti nella sezione C del Registro;
    2. per gli intermediari a titolo accessorio da iscrivere o iscritti nella sezione F del Registro, per i relativi addetti operanti all’interno dei locali e i collaboratori iscritti nella sezione E;
    3. per i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa e per gli addetti dei call center.
  5. Nel caso in cui il medesimo soggetto collabori con diversi intermediari di riferimento, questi possono attuare idonee forme di coordinamento per ripartire tra loro le relative attività di formazione e di aggiornamento professionale, purché sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti dalla presente Parte IV e la formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarità dei diversi prodotti distribuiti.
  6. Nel caso di collaborazione orizzontale ciascun intermediario cura esclusivamente gli obblighi di formazione e aggiornamento professionale della propria rete di collaboratori. E’ preclusa la possibilità di organizzare la formazione e l’aggiornamento professionale per i dipendenti e/o collaboratori dell’intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di collaborazione orizzontale. Ciascun intermediario può affidare la docenza per i corsi della propria rete all’intermediario con cui ha instaurato il rapporto di collaborazione, purché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 96, comma 3, oppure alle relative imprese preponenti.

Art. 88
(Formazione professionale)

  1. La formazione professionale è:
    1. pertinente e adeguata rispetto all’attività da svolgere e in particolare ai contratti oggetto di distribuzione;
    2. mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione con la clientela.
  2. La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell’inizio dell’attività, a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91 della presente Parte IV.
  3. I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l’effettività dell’apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione.
  4. La formazione professionale acquisita ai sensi e per gli effetti del presente articolo rimane valida ai fini della reiscrizione nelle sezioni C, E o F del Registro o della ripresa dell’attività, se l’inattività non si protrae per oltre cinque anni.

Art. 89
(Aggiornamento professionale)

  1. L’aggiornamento professionale è finalizzato all’approfondimento e all’accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia dell’attività svolta e dei prodotti intermediati, all’evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell’attività.
  2. L’aggiornamento professionale è svolto annualmente, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nel Registro o a quello di inizio dell’attività di distribuzione. In ogni caso, l’aggiornamento professionale è effettuato in occasione dell’evoluzione della normativa di riferimento e, con riguardo alla rete distributiva diretta, in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire.
  3. I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l’effettività dell’apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di aggiornamento.
  4. L’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 30 ore annuali, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91.
  5. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti nella sezione E del Registro e per i relativi addetti all’attività di distribuzione operanti all’interno dei locali, l’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 15 ore annuali. Nel caso di variazione dell’attività svolta, da accessoria a principale o viceversa, i contenuti dell’aggiornamento e la durata dei corsi sono determinati in base all’attività svolta in misura prevalente nel corso dell’anno.
  6. Gli obblighi di aggiornamento professionale sono sospesi per:
    1. gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro, temporaneamente non operanti a titolo individuale ovvero tramite società iscritte nelle medesime sezioni, che abbiano provveduto a dare comunicazione dell’inizio del periodo di inoperatività nelle forme stabilite dall’articolo 43;
    2. i soggetti di cui all’articolo 86, comma 2, per i quali ricorra una delle seguenti cause di impedimento:
      (i) gravidanza dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l’adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
      (ii) grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell’impedimento;
    3. gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, gli addetti dei call center e i dipendenti delle imprese, che non svolgono temporaneamente attività di distribuzione in quanto assenti continuativamente per oltre 6 mesi per cause diverse da quelle di
      cui alla lettera b) o destinati ad altro incarico.
  7. Prima della ripresa dell’attività, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale, i soggetti di cui al comma 6 effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore, ovvero a 15 ore per gli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E e per i relativi addetti all’attività di distribuzione operanti all’interno dei locali. Se l’attività riprende nello stesso anno, ovvero nell’anno successivo alla sospensione, restano valide le ore eventualmente effettuate prima della sospensione. I nuovi obblighi di aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di ripresa dell’attività.

Articolo 89-bis
(Formazione e aggiornamento professionale di soggetti iscritti in altri Elenchi o Albi professionali)

  1. Le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai fini dell’iscrizione e della permanenza negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di cui all’articolo 128-undecies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nell’Albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,nonché ai sensi del Titolo IX della Parte III del Libro III del Regolamento Intermediari CONSOB, se svolte in conformità con la disciplina della Parte IV e nelle materie indicate dall’allegato 6 del presente Regolamento, possono essere fatte valere anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti dal Codice e dalla normativa di attuazione.
  2. Le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai sensi del Titolo IX della Parte III del Libro III del Regolamento Intermediari CONSOB, dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa all’interno dei locali possono essere fatte valere anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti dal Codice e dalla normativa di attuazione se svolte in conformità con la disciplina della Parte IV e nelle materie indicate dall’Allegato 6 del presente Regolamento.[61]

Art. 90
(Modalità di accertamento delle competenze acquisite – Test di verifica)

  1. I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è sempre rilasciato al partecipante un attestato, sottoscritto dal responsabile della struttura che ha effettuato la formazione o l’aggiornamento professionale, da cui risultino i soggetti di cui all’articolo 87 che hanno impartito o organizzato il corso, nonché l’ente formatore di cui gli stessi si sono eventualmente avvalsi e i nominativi dei docenti, incluso per entrambi il possesso dei requisiti di cui all’articolo 96, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l’esito positivo dello stesso. L’attestato può essere rilasciato anche in formato digitale ai sensi dell’articolo 67, comma 4.
  2. Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto coloro che dimostrino di aver frequentato interamente il numero di ore previste per il corso.
  3. Il test di verifica è svolto a cura del medesimo soggetto che ha effettuato i corsi di formazione o di aggiornamento professionale, previo accertamento dell’esatta identità dei partecipanti.
  4. Il test di verifica è articolato in un questionario a scelta multipla e risposta singola. Il questionario:
    1. è composto da domande che, per numero e complessità, rispondono a criteri di adeguatezza, pertinenza e proporzionalità ai contenuti e alla durata del corso di formazione o di aggiornamento;
    2. è predisposto a cura del soggetto che effettua il corso, evitando duplicazioni e utilizzi ripetuti del medesimo insieme di domande;
    3. può essere elaborato attraverso supporti tecnologici con estrazione casuale delle relative domande e risposte da un database sufficientemente ampio, creando sequenze differenti per ogni singolo partecipante.
  5. Il test di verifica dei corsi di formazione professionale di cui all’articolo 88 è effettuato esclusivamente in aula. Nell’esecuzione del test non è consentito l’ausilio di alcun supporto cartaceo e/o elettronico, né l’utilizzo di telefoni cellulari.
  6. Il test si intende superato dai candidati che abbiano risposto correttamente al sessanta per cento (60%) dei quesiti proposti.
  7. I soggetti di cui all’articolo 87 che effettuano la formazione o l’aggiornamento redigono, anche in formato digitale ai sensi dell’articolo 67, comma 4, la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test e in particolare:
    1. il programma del corso;
    2. i nominativi dei docenti, incluso il possesso dei requisiti di cui all’articolo 96;
    3. il verbale delle procedure di esame con evidenza dei risultati del test;
    4. il questionario somministrato.
  8. Qualora per la formazione o l’aggiornamento ci si avvalga degli enti formatori di cui all’articolo 96, commi 1 e 2, i soggetti di cui all’articolo 87 acquisiscono da detti enti la documentazione di cui al comma 7.

Titolo II
Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all’aula

Art. 91 (Formazione a distanza)

  1. Ai fini della presente Parte IV, si considerano equivalenti all’aula i corsi di formazione e aggiornamento svolti esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
    1. videoconferenza;
    2. webinar;
    3. e-learning.
  2. I soggetti che effettuano i corsi di cui al comma 1 garantiscono l’identificazione dei partecipanti, l’effettiva interattività dell’attività didattica e la tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione. Gli stessi soggetti, anche ai fini del rilascio dell’attestato di cui all’articolo 90, comma 1, rendono disponibili per ciascun partecipante report contenenti almeno i dati concernenti:
    1. i corsi (titolo, area tematica, modulo, durata);
    2. lo svolgimento dei corsi (data e ora di iscrizione, inizio e fine di fruizione del corso, ultimo collegamento, numero di connessioni, durata complessiva della fruizione, stato di avanzamento nel corso, rilevazione del materiale visionato, data e ora di accesso al materiale visionato).

Art. 92
(Videoconferenza e webinar)

  1. I corsi effettuati tramite videoconferenza prevedono la compresenza temporale e l’interazione video-audio in tempo reale tra docenti e discenti collegati via cavo, etere o internet, nonché tra discenti anche in modalità asincrona.
  2. I corsi effettuati tramite webinar prevedono, mediante l’utilizzo di internet, la compresenza temporale e l’interazione audio-video in tempo reale, anche attraverso web-came microfono, di docenti e discenti e si caratterizzano per la possibilità di visionare slidese di disporre di uno spazio di lavoro virtuale, in cui tutti i partecipanti possono condividere testi, immagini, tabelle ed altre informazioni.
  3. La struttura che effettua il corso prevede e attua adeguati controlli sull’effettiva presenza e continua partecipazione alla videoconferenza e/o al webinar.

Art. 93 (E-learning)

  1. I corsi effettuati con modalità di e-learning si avvalgono di piattaforme caratterizzate dai seguenti elementi essenziali:
    1. tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione, come previsto dall’articolo 91, comma 2, secondo lo standard SCORM ovvero attraverso standard con le medesime caratteristiche;
    2. fruizione dei materiali didattici attraverso il webe sviluppo di attività formative basate su tecnologia LMS (Learning Management System) e in associazione a moduli LCMS (Learning Content Management System);
    3. monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso formativo, sia attraverso momenti di valutazione e autovalutazione;
    4. multimedialità, intesa come effettiva integrazione tra diversi media per favorire una migliore comprensione dei contenuti;
    5. interazione con docenti/tutore con gli altri discenti al fine di favorire, tramite le nuove tecnologie, la creazione di contesti collettivi di apprendimento;
    6. introduzione di misure atte ad impedire collegamenti simultanei dello stesso utente da postazioni diverse (o dalla medesima postazione).

Art. 94
(Funzionalità della piattaforma di e-learning)

  1. Le funzionalità della piattaforma di e-learning prevedono:
    1. l’inserimento di credenziali di accesso per ciascun utente;
    2. un adeguato tempo minimo necessario per la fruizione del corso, in relazione alle caratteristiche ed ai contenuti dello stesso, l’inibizione dell’accelerazione della fruizione del corso;
    3. la possibilità da parte dell’utente di sospendere la fruizione del corso e poter riprendere successivamente dal punto in cui si era interrotto;
    4. la previsione di verifiche random per testare la fruizione e l’apprendimento del discente. Tali verifiche saranno determinanti per la prosecuzione del modulo formativo;
    5. la possibilità di chiedere e ricevere approfondimenti dal docente mediante tecniche a distanza (forum, chat telematiche, instant messaging, e-mail, telefono, etc.);
    6. la somministrazione di test interattivi di apprendimento per ogni modulo formativo, dal cui esito dipende l’accesso al modulo formativo successivo.

Titolo III
Disciplina dei prodotti formativi

Art. 95
(Contenuti minimi dell’obbligo formativo e di aggiornamento)

  1. La formazione e I’aggiornamento professionale:
    1. sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, competenze e capacità necessarie a fornire consulenza professionale, a valutare la coerenza dei prodotti in relazione alle richieste e alle esigenze assicurative e previdenziali del contraente in un’ottica di protezione dello stesso, nonché ad assistere il contraente medesimo nella gestione del rapporto, sia in fase precontrattuale che contrattuale;
    2. prevedono una progettazione per aree e moduli didattici che assicurano un elevato livello di professionalità, commisurato alla complessità dell’attività svolta e dei prodotti offerti.
  2. La formazione e l’aggiornamento professionale hanno per oggetto nozioni giuridiche, tecniche, fiscali ed economiche concernenti l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa. In particolare:
    1. i corsi di formazione professionale prevedono una conoscenza generale di tutte le aree tematiche di cui all’allegato 6 e l’approfondimento di specifici argomenti, anche in relazione all’attività da svolgere;
    2. i corsi di aggiornamento professionale prevedono, per ciascun anno, moduli di approfondimento scelti tra le aree tematiche di cui all’allegato 6 e tengono conto dell’evoluzione della normativa di riferimento nonché delle specificità connesse al ruolo ricoperto, all’attività e funzioni svolte nonché alla sezione del Registro di appartenenza, alla dimensione e complessità dell’attività di distribuzione esercitata e alla diversa tipologia dei prodotti distribuiti.
  3. Le conoscenze e competenze dei soggetti che forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi o vendono tali prodotti sono adeguate alle caratteristiche dei prodotti offerti e modulate in ragione della complessità e della continua innovazione nella progettazione dei prodotti medesimi, oltre che finalizzate a garantire che vengano fornite al contraente le informazioni necessarie e che vengano effettuate valutazioni adeguate in relazione ai rischi che caratterizzano tali prodotti.
  4. Nel caso di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite tecniche di comunicazione a distanza, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono un adeguato livello di conoscenza delle tecnologie utilizzate.
  5. Per gli iscritti nelle sezioni A, D o F, e per i loro rispettivi collaboratori, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono specifiche cognizioni di informatica tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle applicazioni e delle procedure predisposte dall’impresa preponente.
  6. Per gli intermediari incaricati della gestione dei sinistri, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono specifiche cognizioni tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle procedure di gestione adottate dall’impresa che conferisce l’incarico.
  7. Ai fini dell’esercizio dell’attività di distribuzione riassicurativa o di collocamento di forme pensionistiche complementari, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono nozioni specifiche relative, rispettivamente, alla disciplina del contratto e dell’impresa di riassicurazione e alle norme sulla previdenza complementare.
  8. Il programma dei corsi e il relativo materiale didattico sono posti a disposizione dei partecipanti.

Titolo IV Soggetti formatori

Art. 96 (Soggetti formatori)

  1. Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all’articolo 87 possono organizzare la formazione avvalendosi:
    1. delle associazioni di categoria delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno due anni;
    2. di enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
    3. degli enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo internazionale.
  2. Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all’articolo 87 possono organizzare l’aggiornamento avvalendosi dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonché da enti che, pur se non muniti delle certificazioni di cui al comma 1, lettera c), svolgano l’attività formativa quale attività prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative.
  3. I docenti incaricati dalle imprese, dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro o dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono scelti tra:
    1. docenti universitari che esercitano la didattica nelle materie giuridiche, economico- finanziarie, tecniche, attuariali e fiscali, attinenti le aree tematiche di cui all’allegato 6;
    2. soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie di cui alla lettera a) del presente comma attraverso l’esercizio della docenza formativa e/o di attività professionali;
    3. dipendenti, anche in quiescenza, di imprese di assicurazione e riassicurazione o di intermediari iscritti nella sezione D del Registro, intermediari iscritti nelle sezioni A e B del Registro, purché in possesso di una comprovata esperienza professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell’attività e di adeguata capacità didattica.
  4. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del Registro, che intendono impartire direttamente la formazione o l’aggiornamento professionale alla propria rete di collaboratori, possono avvalersi, in tutto o in parte, di docenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal comma 3, ovvero provvedere direttamente in qualità di docenti se in possesso dei medesimi requisiti.
  5. Costituisce fattore impeditivo all’attività di docenza la mancanza di uno dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 110 del Codice nonché l’irrogazione della sanzione della radiazione dal registro o di ogni altra analoga misura espulsiva da albi, ruoli, ordini, collegi o altri elenchi professionali.

PARTE V – Disposizioni transitorie e finali

Titolo I
Abrogazioni

Art. 97 (Abrogazioni)

  1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
    1. il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;
    2. il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, ad eccezione dell’articolo 13;
    3. il Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014;
    4. il Regolamento IVASS n. 8 del 24 febbraio 2015.
  2. In relazione a violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi, al fine dell’individuazione delle singole fattispecie violative e delle relative sanzioni, le disposizioni contenute negli abrogati Regolamenti di cui al comma 1.

Titolo II Disposizioni transitorie

Art. 98 (Gestione del Registro)

  1. Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all’articolo 108-bisdel Codice restano attribuite all’IVASS le funzioni di registrazione degli intermediari assegnate all’Organismo di cui al medesimo articolo.
  2. Le modalità di registrazione diretta da parte degli intermediari saranno disciplinate in un successivo provvedimento.

Art. 99
(Intermediari iscritti contemporaneamente nella sezione A e nella sezione E del Registro)

  1. L’IVASS procede d’ufficio alla cancellazione degli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano contemporaneamente iscritti nella sezione A ed E del Registro.
  2. In particolare procede alla cancellazione:
    1. della iscrizione nella sezione A, se in tale sezione l’intermediario non è operativo;
    2. della iscrizione nella sezione E, se l’intermediario risulta operativo nella sezione A.
  3. A tal fine, l’IVASS adotta il procedimento di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 100
(Iscrizione nel Registro delle persone fisiche in forza della precedente iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione e nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione)

  1. Le persone fisiche che, alla data del 1° gennaio 2007, erano iscritte nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione o nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non hanno effettuato il trasferimento nel Registro, mantengono il titolo per l’iscrizione a condizione che:
    1. siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1 del Codice;
    2. nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, abbiano partecipato a corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91.
  2. Le persone fisiche di cui al comma 1 presentano istanza di iscrizione secondo le modalità previste dagli articoli 8-bis e 9.

Art. 101
(Termini per gli iscritti nella sezione D del Registro)

  1. Gli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritti nella sezione D del Registro, entro il 23 febbraio 2019 comunicano all’IVASS, secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, i dati identificativi della persona fisica o delle persone fisiche individuate quali responsabili dell’attività di distribuzione.
  2. Nella comunicazione gli iscritti nella sezione D attestano di aver accertato che i soggetti di cui al comma 1 sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2.

Art. 102
(Termini per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc-septies del Codice)

  1. Gli intermediari che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritti nel Registro ed esercitano attività corrispondente a quella definita dall’articolo 1, comma 1, lettera cc-septies del Codice, su incarico diretto di una o più imprese di assicurazione, sono tenuti entro il 23 febbraio 2019 a comunicare all’IVASS che l’attività è svolta a titolo accessorio ai fini di cui all’articolo 109-bisdel Codice.
  2. Per gli intermediari di cui al comma 1 che dichiarano di operare su incarico di una o più imprese di assicurazione, l’IVASS provvede d’ufficio al trasferimento in via transitoria nella sezione A del Registro ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 con evidenza della qualifica di intermediario assicurativo a titolo accessorio.
  3. Entro il termine di cui al comma 1, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro e Elenco annesso, che si avvalgono di collaboratori iscritti nella sezione E operanti a titolo accessorio, ne danno comunicazione secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 3. L’IVASS provvede ad indicare nel Registro la qualifica di intermediario assicurativo a titolo accessorio.
  4. Gli intermediari che esercitano attività corrispondente a quella definita dall’articolo 1, comma 1, lettera cc)-septies del Codice per la quale è previsto l’obbligo di iscrizione nella sezione F del Registro, presentano entro il 23 febbraio 2019 istanza di iscrizione secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, e, a tal fine, si dotano della firma elettronica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera u).
  5. In attesa dell’iscrizione, i soggetti che presentano l’istanza nel termine previsto possono continuare ad esercitare l’attività precedentemente svolta.
  6. Entro il 23 febbraio 2019, i soggetti iscritti in via transitoria nella sezione A del Registro ai sensi del comma 2, accertano il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 48, comma 1, lettere a) e b), in capo agli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei propri locali. Nel caso in cui ne riscontrino l’insussistenza, si astengono dall’utilizzarli per l’esercizio dell’attività di distribuzione.
  7. L’IVASS, in caso di rigetto dell’iscrizione, ne dà comunicazione scritta agli interessati, con le modalità di cui all’articolo 29.

Art. 103
(Termini per l’impresa che opera in qualità di distributore)

  1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, operano in qualità di distributori, entro il 23 febbraio 2019 comunicano all’IVASS, secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, i dati identificativi della persona fisica o, se previste, delle persone fisiche individuate quali responsabili della distribuzione.
  2. Nella comunicazione le imprese attestano di aver accertato che i soggetti di cui al comma 1 sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 41, comma 2.
  3. Entro il termine di cui al comma 1 le imprese che operano in qualità di distributori accertano il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 41, comma 7, lettera a), in capo ai dipendenti direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione.

Art. 104
(Termini per l’adozione da parte delle imprese delle politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione)

  1. Le imprese si adeguano alle disposizioni dell’articolo 46 a decorrere dall’esercizio 2019.
  2. Per l’esercizio 2018 il controllo delle reti distributive viene effettuato ai sensi dell’articolo 40 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e il rapporto viene redatto e trasmesso secondo le disposizioni ivi contenute.
  3. La prima relazione annuale viene redatta ai sensi dell’articolo 46, comma 4, con riferimento all’esercizio 2019, secondo le modalità e nei termini previsti dal provvedimento richiamato dall’articolo 46, comma 5.
  4. Fino all’adozione del provvedimento di cui all’articolo 46, comma 5, continua ad applicarsi il provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009.

Art. 105
(Termini per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice)

  1. Gli iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro comunicano i dati di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice, secondo le modalità che saranno indicate in un successivo provvedimento.
  2. Secondo le modalità contenute nel provvedimento di cui al comma 1, le imprese di assicurazione che si avvalgono di produttori diretti iscritti nella sezione C del Registro attestano di avere accertato, per ciascuno dei produttori, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di stretti legami.
  3. I soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono di intermediari iscritti nella sezione E del Registro attestano nella medesima comunicazione di aver accertato, per ciascuno dei medesimi intermediari, che non sussistono le condizioni impeditive all’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del Codice con riferimento alla sussistenza di partecipazioni o stretti legami.
  4. Agli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti in via transitoria nella sezione A del Registro ai sensi dell’articolo 102, comma 2, si applica quanto previsto dai commi 1 e 3.

Art. 106
(Formazione e aggiornamento professionale)

  1. Le imprese garantiscono che i propri dipendenti direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione alla data del 23 febbraio 2019 siano in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali e che assolvano agli obblighi di aggiornamento professionale di cui all’articolo 89 a decorrere dall’anno 2019.
  2. La formazione professionale conseguita dagli addetti dei call center delle imprese in conformità ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 rimane valida a condizione che l’attività sia iniziata entro il 23 febbraio 2019.
  3. Le ore di aggiornamento professionale effettuate entro il 23 febbraio 2019 in conformità ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 sono valide ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento, fermo restando il monte ore complessivo di cui all’articolo 89 per l’anno 2019.
  4. La formazione professionale conseguita alla data del 23 febbraio 2019 in conformità ai criteri fissati dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e dal Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 è valida:
    1. ai fini della prima iscrizione e dell’inizio dell’attività da parte degli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, se la domanda di iscrizione è presentata ovvero l’attività è iniziata entro e non oltre dodici mesi dalla data del conseguimento;
    2. ai fini della reiscrizione e della ripresa dell’attività degli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, se la domanda di reiscrizione è presentata ovvero l’attività è ripresa entro e non oltre cinque anni dalla data in cui è intervenuta l’inattività.

Titolo III Disposizioni finali

Art. 107 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

  1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS ed entra in vigore il 1° ottobre 2018.
  2. Le imprese e gli intermediari si adeguano alle disposizioni di cui alla Parte IV entro il 23 febbraio 2019.
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    Allegati:
    Allegato 1
    Allegato 2
  2. Allegato 3
  3. Allegato 4
    Allegato 3 (abrogato)
    Allegato 4 (abrogato)
    Allegato 5
    Allegato 6
[1]Lettera inserita dall’articolo 4, comma 1, lett. a), del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[2]Lettera modificata dall’articolo 4, comma 1, lett. b), del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[3]Lettera inserita dall’articolo 4, comma 1, lett. c), del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[4]Lettera modificata dall’articolo 4, comma 1, lett. d), del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[5]Lettera inserita dall’articolo 4, comma 1, lett. e), del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[6]Lettera inserita dall’articolo 4, comma 1, lett. f), del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[7]Lettera inserita dall’articolo 4, comma 1, lett. g), del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[8]Lettera inserita dall’articolo 4, comma 1, lett. h), del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[9]Lettera inserita dall’articolo 4, comma 1, lett. h), del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[10]Lettera inserita dall’articolo 4, comma 1, lett. h), del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[11]Lettera inserita dall’articolo 4, comma 1, lett. i), del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[12]Lettera modificata dall’articolo 4, comma 2, del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[13]Parola sostituita dall’articolo 4, comma 2, lett. b), del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[14]Comma modificato dall’articolo 4, comma 3, del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[15]Lettera aggiunta dall’articolo 4, comma 4, del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[16]Le parole “abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento,” sono state aggiunte dall’articolo 4, comma 5, lett. a), del Provvedimento IVASS n. 97/2020
[17]Lettera inserita dall’articolo 4, comma 5, lett. b), del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[18]Le parole “ovvero nell’Elenco annesso, abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento,” sono state inserite dall’articolo 4, comma 6, del Provvedimento IVASS n. 97/2020
[19]Le parole “ovvero nell’Elenco annesso, abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento,” sono state inserite dall’articolo 4, comma 7, del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[20]Le parole “ovvero nell’Elenco annesso, abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento,” sono state inserite dall’articolo 4, comma 8, del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[21]Lettera inserita dall’articolo 4, comma 9, del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[22]Comma modificato dall’articolo 4, comma 10, del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[23]Lettera inserita dall’articolo 4, comma 11, lett. a), del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[24]Lettera inserita dall’articolo 4, comma 11, lett. b), del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[25]Comma modificato dall’articolo 4, comma 12, lett. a), del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[26]Comma inserito dall’articolo 4, comma 12, lett. b), del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[27]Disposizione annullata dalla sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7549
[28]Comma abrogato dall’articolo 4, comma 13, del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[29]Comma abrogato dall’articolo 4, comma 13, del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[30]Comma modificato dall’articolo 4, comma 14, del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[31]Lettera inserita dall’articolo 4, comma 15, del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[32]L’articolo 52 è stato modificato dall’articolo 4, comma 16, del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[33]Rubrica modificata dall’articolo 4, comma 17, del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[34]Disposizione annullata dalla sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7549.
[35]Articolo sostituito dall’articolo 4, comma 18, del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[36]Comma modificato dall’articolo 4, comma 19, lett. a), del Provvedimento IVASS n. 97/2020
[37]Comma aggiunto dall’articolo 4, comma 20, lett. a), del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[38]Disposizione annullata dalla sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7549.
[39]Comma abrogato dall’articolo 4, comma 20, lett. b), del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[40]Comma abrogato dall’articolo 4, comma 20, lett. b), del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[41]Comma modificato dall’articolo 4, comma 20, lett. c), del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[42]Comma modificato dall’articolo 4, comma 21, del Provvedimento IVASS n. 97/2020, che ha abrogato le parole: “debitamente sottoscritta dal contraente”.
[43]Articolo aggiunto dall’articolo 4, comma 22, del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[44]Articolo modificato dall’articolo 4, comma 23, del Provvedimento IVASS n. 97/2020, che ha abrogato le parole “da quest’ultimo sottoscritto”.
[45]Comma modificato dall’articolo 4, comma 24, del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[46]Comma modificato dall’articolo 4, comma 25, del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[47]Comma modificato dall’articolo 4, comma 26, del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[48]Comma sostituito dall’articolo 4, comma 27, lett. a), del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[49]Comma modificato dall’articolo 4, comma 27, lett. b), del Provvedimento IVASS n. 97/2020, che ha abrogato le parole “, inclusa quella di cui agli articoli 58 e 59”.
[50]Lettera aggiunta dall’articolo 4, comma 27, lett. c), del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[51]Il Capo II-bis è stato aggiunto dall’articolo 4, comma 28, del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[52]Comma modificato dall’articolo 4, comma 29, del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[53]Comma modificato dall’articolo 4, comma 30, del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[54]Comma modificato dall’articolo 4, comma 31, lett. a), del Provvedimento IVASS n.97/2020.
[55]Comma modificato dall’articolo 4, comma 31, lett. b), del Provvedimento IVASS n.97/2020.
[56]Comma modificato dall’articolo 4, comma 32, lett. a), del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[57]Comma modificato dall’articolo 4, comma 32, lett. b),del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[58]Lettere aggiunte dall’articolo 4, comma 33, comma 1, lett. a), del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[59]I commi 2-bis e 2-ter sono stati aggiunti dall’articolo 4, comma 33, comma 1, lett. b), del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[60]Lettera modificata dall’articolo 4, comma 34, del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
[61]Articolo aggiunto dall’articolo 4, comma 35, del Provvedimento IVASS n. 97/2020.
   

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