Chi è l’intermediario iscritto nella sezione F del RUI?

L’intermediario assicurativo sezione F è una nuova categoria inserita nel RUI dal Regolamento IVASS 40/2018.

La sezione F è dedicata agli intermediari a titolo accessorio, ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 1, del Codice, che operano su incarico di una o più imprese di assicurazione.

Rientrano in tale categoria tutti coloro che svolgono un business diverso da quello assicurativo ma che offrono in modo complementare una polizza assicurativa. Per fare degli esempi:

  • le agenzie viaggi che oltre al pacchetto viaggi propongono una polizza viaggi per le coperture dei rischi legati all’evento di un viaggio (perdita bagaglio, annullamento viaggio, spese mediche, etc);
  • le società di autonoleggio che oltre al veicolo a noleggio propongono una copertura assicurativa del veicolo sui danni (kasko, atti vandalici , furto, etc);
  • la GDO (grande distribuzione organizzata) che oltre al bene principale (smartphone, lavatrice, etc) propone una copertura assicurativo sul bene acquistato per la copertura dei danni accidentali e/o furto.

Come ci si iscrive nella sezione F del RUI?

Dall’inizio del mese di giugno sarà operativo il nuovo Portale RUI, che consentirà agli intermediari e alle imprese di assicurazione di inserire e aggiornare i dati (richieste di iscrizione, comunicazioni, cancellazioni, modifica) direttamente nel Registro.

Per accedere sarà possibile utilizzare, a propria scelta, l’identità digitale (SPID), la carta nazionale dei servizi (CNS), la carta d’identità elettronica (CIE), secondo le modalità indicate nelle istruzioni tecniche che verranno pubblicate sul sito dell’IVASS.


Quali sono i requisiti per l’iscrizione alla sez. F del RUI?

(artt. 26 e 27 del Reg. IVASS n. 40/2018)

Per ottenere l’iscrizione nella sezione F del Registro, le persone fisiche, che operano in qualità di intermediari assicurativi a titolo accessorio su incarico di una o più imprese di assicurazione, devono:

  • essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
  • non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
  • avere assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile;
  • essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente;
  • aver conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all’attività svolta;
  • non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.

Per ottenere l’iscrizione nella sezione F del Registro, le società, che operano come intermediari assicurativi a titolo accessorio su incarico di una o più imprese di assicurazione, devono:

  • essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 112, comma 1, del Codice;
  • non essere enti pubblici o società controllate da enti pubblici;
  • aver affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione F;
  • avere assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile;
  • non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS;
  • non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.

Quali adempimenti annuali spettano all’iscritto nella sez. F del RUI? 

(art. 44 del Reg. IVASS n. 40/2018)

L’intermediario iscritto nella sezione F, sia persona fisica che società, deve assolvere ai seguenti adempimenti annuali:

ATTENZIONE: l’avvenuto rinnovo del contratto o la conferma di efficacia del contratto pluriennale, non va più comunicato entro il 5 febbraio di ogni anno.

L’abolizione del vincolo di comunicazione è stata introdotta dal Provvedimento IVASS n. 101.


Obblighi formativi: aggiornamento professionale 

(art. 86 e 89 del Reg. IVASS 40/2018)

L’iscritto nella sez. F del RUI, deve aggiornarsi annualmente a partire dal 1° gennaio ed entro il 31 Dicembre dell’anno successivo a quello di iscrizione nel registro.

(Si rimanda alla sezione Formazione e aggiornamento)

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