Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede

‘Per l’offerta fuori sede i soggetti abilitati si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede […]L’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto abilitato […].

Art. 31, commi 1 e 2, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)’

Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è la figura di cui i soggetti abilitati (ad es. intermediari finanziari, SIM, SGR e banche) devono avvalersi per svolgere attività di offerta fuori sede nei confronti del pubblico prevista dall’art. 30 del Testo Unico della Finanza, sulla base di un incarico che può assumere le forme del contratto di lavoro subordinato, del rapporto di agenzia o del mandato.

Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, agisce in qualità di “agente collegato” (tied agent), per conto e sotto la responsabilità di un’unica impresa di investimento, promuovendo e collocando i servizi e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, ricevendo e trasmettendo le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o prodotti finanziari, promuovendo e collocando prodotti finanziari, prestando il servizio di consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari. Può promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto abilitato nell’interesse del quale esercita l’attività di offerta fuori sede.

I soggetti abilitati hanno il dovere di garantire che i consulenti comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste e per conto di quale società operano.

La specifica professionalità e integrità richiesta ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede è oggetto di costante monitoraggio da parte dei soggetti abilitati, che devono dotarsi di procedure e assetti organizzativi interni idonei per controllare il rispetto da parte dei consulenti degli specifici obblighi previsti in capo a tali soggetti nel corso dell’attività di offerta fuori sede. I soggetti abilitati sono responsabili in solido per i danni arrecati a terzi nello svolgimento da parte dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede dei compiti loro affidati.

Solo i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal D.M. 11 novembre 1998, n. 472 concernenti l’onorabilità e la professionalità accertati dall’OCF sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengono conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata ovvero verificata sulla base di prove valutative, possono iscriversi alla sezione dell’albo unico dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.


Requisiti per l’iscrizione alla sezione dell’albo dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede

Per conseguire l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari in qualità di consulente abilitato all’offerta fuori sede è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. requisiti di onorabilità e assenza di situazioni impeditive o di incompatibilità con l’attività;
  2. requisiti professionali: è necessario aver conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale (ovvero quadriennale con anno integrativo), nonché aver superato la prova valutativa indetta dall’Organismo (si rimanda alla sezione Prova Valutativa). Sono esonerati dal superamento della prova valutativa coloro che risultano in possesso dei requisiti di professionalità accertati dall’Organismo previsti dall’art. 4 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 novembre 1998, n. 472.