Chi è l’agente e cosa fa?

L’agente di assicurazioni è colui che svolge attività di intermediazione su incarico di una compagnia di assicurazioni.

Attraverso il mandato egli ricopre il ruolo di rappresentante commerciale, per il quale è autorizzato a vendere e gestire i prodotti e i servizi assicurativi offerti dalla stessa compagnia.

Un agente viene definito monomandatario quando lavora per un’unica compagnia di assicurazioni.

Nei casi in cui opera per conto di più compagnie viene definito plurimandatario.

Si tratta di un libero professionista che si occupa di acquisire clienti e fidelizzarli offrendo consulenza sui prodotti assicurativi e assistenza sui contratti già attivi.

La gamma di prodotti e servizi assicurativi è suddivisa in due categorie principali: il ramo danni (assicurazione auto, assicurazione sulla casa, ecc.) e il ramo vita (assicurazione sulla vita, assicurazione per malattia/invalidità, assicurazione sui risparmi, pensioni integrative ecc.).

La professione è regolata dal Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 ‘Codice delle assicurazioni private’.


Come si diventa agente?

Requisito obbligatorio per operare come agente è l’iscrizione nella sezione A del RUI.

Dall’inizio del mese di giugno sarà operativo il nuovo Portale RUI, che consentirà agli intermediari e alle imprese di assicurazione di inserire e aggiornare i dati (richieste di iscrizione, comunicazioni, cancellazioni, modifica) direttamente nel Registro.

Per accedere sarà possibile utilizzare, a propria scelta, l’identità digitale (SPID), la carta nazionale dei servizi (CNS), la carta d’identità elettronica (CIE), secondo le modalità indicate nelle istruzioni tecniche che verranno pubblicate sul sito dell’IVASS.


Quali sono i requisiti per l’iscrizione alla sez. A del RUI?

(artt. 10, 13 e 14 del Reg. IVASS n. 40/2018)

Le persone fisiche che intendono iscriversi alla sezione A del RUI devono:

  • essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;
  • non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
  • avere superato la prova di idoneità (si rimanda alla sezione Esame IVASS A – B);
  • avere assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 11 del Reg. 40/2018 e/o essere incluse nella copertura stipulata, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 15 del Reg. 40/2018, dalle società per le quali svolgeranno l’attività;
  • non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.

Le società che intendono iscriversi alla sez. A del RUI devono:

  • essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 112, comma 1, del Codice;
  • non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
  • avere affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella medesima sezione del Registro alla quale la società chiede l’iscrizione;
  • essere in possesso della copertura assicurativa;
  • non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS;
  • non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.

Quali adempimenti annuali spettano all’iscritto nella sez. A del RUI?  

(art. 44 del Reg. IVASS n. 40/2018)

L’intermediario iscritto nella sezione A, sia persona fisica che società, deve assolvere ai seguenti adempimenti annuali:

ATTENZIONE: l’avvenuto rinnovo del contratto o la conferma di efficacia del contratto pluriennale, non va più comunicato entro il 5 febbraio di ogni anno.

L’abolizione di tale vincolo è stata introdotta dal Provvedimento IVASS n. 101.


Obblighi formativi: aggiornamento professionale 

(art. 86 e 89 del Reg. IVASS 40/2018)

L’iscritto nella sez. A del RUI, deve aggiornarsi annualmente a partire dal 1° gennaio ed entro il 31 Dicembre dell’anno successivo a quello di iscrizione nel registro.

(Si rimanda alla sezione Formazione e aggiornamento)