FAQ – Agenti in attività finanziaria
È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica. I soggetti che svolgono esclusivamente la prestazione dei servizi di pagamento devono iscriversi nella sezione speciale dell’elenco.
I requisiti richiesti per l’iscrizione delle persone fisiche sono:
- cittadinanza italiana o di uno stato UE o di uno stato diverso secondo le disposizioni dell’art. 2 D. Lgs. N. 286/1998;
- domicilio in Italia;
- possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell’art. 109 TUB;
- titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o un titolo di studio estero corrispondente;
- frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell’esercizio dell’agenzia in attività finanziaria;
- superamento dell’apposita prova d’esame indetta dall’Organismo, volta ad accertare il possesso di un’adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche;
- possesso di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e relative norme di attuazione.
E’ necessaria altresì la stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato l’agente risponde a norma di legge.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la normativa richiede i seguenti requisiti:
- requisiti patrimoniali e di forma giuridica previsti dalla disciplina civilistica per le società;
- sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
- oggetto sociale con previsione dell’esercizio in via esclusiva dell’attività di agenzia in attività finanziaria; possono essere previste attività connesse o strumentali e quelle definite compatibili dalla normativa;
- possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;
- possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame;
- possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e di una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e relative norme di attuazione.
E’ necessaria la stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato l’agente risponde a norma di legge.
L’iscrizione di persone giuridiche è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità da parte dei propri esponenti aziendali:
- i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di: – attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; – attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare; – attività d’insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; – funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici, pubbliche amministrazioni, associazioni imprenditoriali o loro società di servizi aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie;
- il Presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l’esercizio dell’attività o delle funzioni indicate alla lettera a);
- l’Amministratore unico, l’unico socio della società a responsabilità limitata, l’amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l’esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
Ai fini dell’iscrizione le persone fisiche aventi funzioni di amministrazione e direzione, scelte secondo i criteri sopra descritti, devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
- titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o un titolo di studio estero corrispondente;
- frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell’esercizio dell‘agenzia in attività finanziaria;
- possesso di un’adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata tramite il superamento dell’apposito esame, indetto dall’Organismo secondo le modalità da questo stabilite.
Sì. La normativa di settore subordina l’accesso all’elenco al superamento di una prova di esame organizzata dall’Organismo.
La prova d’esame deve essere sostenuta sia dalle persone fisiche sia, in caso di società, da coloro che svolgono attività di amministrazione e direzione.
Occorre:
- versare il contributo previsto dall’Organismo (contributo indicato nel Bando d’esame pubblicato dall’OAM);
- dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
- registrarsi nell’apposita sezione di questo sito secondo le modalità indicate nel manuale operativo;
- accedere nell’area privata del sito, prenotare la sessione prescelta nella pagina “Servizi-Prenotazione Prova di Esame” e verificare che per la sessione prenotata sia attivo il simbolo di un cerchio verde con un flag (a conferma della prenotazione stessa);
- presentare alla prova di esame un documento di identità e la quietanza comprovante l’avvenuto versamento del contributo. Il versamento effettuato ai fini della partecipazione alla prova di esame è rimborsabile esclusivamente nel caso in cui la prova venga annullata per motivi imputabili all’Organismo.
La normativa prevede che possono essere iscritte nell’elenco soltanto le persone fisiche e le società. Pertanto le imprese individuali possono esercitare l’attività di agenzia utilizzando l’iscrizione personale del titolare.
La normativa prevede che possono essere iscritte nell’elenco soltanto le persone fisiche e le società. Pertanto, le imprese familiari possono esercitare l’attività di agenzia utilizzando l’iscrizione personale del titolare e di tutti gli altri partecipanti che intendano svolgere l’attività di agenzia. Ove l’impresa, per lo svolgimento dell’attività di agenzia, si avvalga di collaboratori esterni è richiesta l’iscrizione anche di questi ultimi.
Nella denominazione o ragione sociale non devono comparire le parole “banca”, “banco”, “credito”, “risparmio”, “finanziaria” ovvero altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività bancaria o finanziaria: esse infatti sono riservate rispettivamente alle banche e agli intermediari finanziari. Le parole “credito” e “finanziaria” o locuzioni derivate possono tuttavia essere utilizzate se nella denominazione o ragione sociale è prevista anche l’indicazione “agenzia in attività finanziaria”, che qualifica esattamente l’attività svolta dal soggetto.
L’oggetto sociale deve prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività di agenzia in attività finanziaria; possono essere previste anche le attività connesse o strumentali e quelle indicate come compatibili dalla normativa.
Una persona fisica deve:
- dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
- registrarsi nell’apposita sezione di questo sito secondo le modalità indicate nel manuale operativo;
- prenotare, previo versamento del contributo, e sostenere con esito positivo la prova di esame;
- dotarsi della firma digitale;
- versare il contributo previsto per l’iscrizione;
- compilare il modulo elettronico previsto per gli agenti in attività finanziaria indicando i dati anagrafici, le altre informazioni e fornendo le attestazioni richieste;
- sottoscrivere l’istanza con firma digitale ed inviarla utilizzando l’apposita funzione;
- attendere sulla propria casella di posta elettronica certificata (PEC) le comunicazioni dell’Organismo. Lo stato del procedimento potrà essere verificato direttamente su questo sito accedendo alla propria area privata.
La società in possesso dei requisiti previsti deve:
- dotarsi della casella di posta elettronica certificata (PEC) e della firma digitale;
- versare il contributo previsto per l’iscrizione;
- registrarsi nell’apposita sezione di questo sito secondo le modalità indicate nel manuale operativo;
- compilare il modulo elettronico previsto per gli agenti in attività finanziaria indicando i dati anagrafici, le altre informazioni e fornendo le attestazioni richieste;
- sottoscrivere con firma digitale, nella persona del legale rappresentante, l’istanza di iscrizione ed inviarla utilizzando l’apposita funzione;
- attendere sulla propria casella di posta elettronica certificata (PEC) le comunicazioni dell’Organismo. Lo stato del procedimento potrà essere verificato direttamente accedendo alla propria area privata.
No, le domande di iscrizione devono essere presentate esclusivamente per via telematica. Le istanze avanzate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
Sì, l’utente è libero di utilizzare il provider e i prodotti che ritiene più appropriati. Non è necessario, tra l’altro, che la casella di posta elettronica e la firma digitale vengano acquisite dallo stesso fornitore. Per agevolare la propria utenza l’Organismo ha stipulato una convenzione con la società Aruba per la fornitura ai propri utenti – a condizioni agevolate – di caselle di posta elettronica certificata (PEC), dispositivi di firma digitale e della relativa assistenza. L’utilizzo di dispositivi diversi da quelli convenzionati non è coperto da alcuna garanzia e supporto
Sì, è previsto un contributo per l’iscrizione. E’ altresì richiesto il versamento di un contributo per la partecipazione alla prova d’esame (indicato nel Bando d’esame pubblicato dall’OAM).
Sì, il rinnovo dell’iscrizione è previsto annualmente previo versamento di un contributo.
Il termine tassativo per il pagamento del contributo è definito annualmente dal Comitato di Gestione e pubblicato sul sito dell’OAM.
L’accertato mancato pagamento del contributo determina l’emanazione di provvedimenti di rigore previsti dall’art. 128 duo-decies del TUB. Per tale inosservanza l’Organismo può applicare nei confronti degli iscritti il richiamo scritto, la sospensione e la cancellazione dall’elenco.
No, in quanto il contributo versato è destinato alla copertura delle spese sostenute dall’Organismo per l’istruttoria del procedimento di iscrizione.
Trattandosi di un soggetto diverso, la nuova società è tenuta ad inoltrare una nuova domanda di iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria.
Il soggetto iscritto deve presentare apposita domanda di cancellazione, utilizzando il modulo elettronico disponibile nell’area privata di questo sito. Il procedimento, fatte salve le ipotesi di sospensione o interruzione, si conclude entro 120 giorni dalla data di avvio.
Sì, l’attività di agenzia in attività finanziaria deve essere svolta in via esclusiva; possono essere esercitate attività strumentali e connesse alla stessa e quelle definite compatibili dalla normativa.
Sì, gli agenti in attività finanziaria possono svolgere attività di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A.
In base alle nuove disposizioni, gli agenti in attività finanziaria possono svolgere l’attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Le norme prevedono comunque che, in determinati casi, l’agente possa assumere due ulteriori mandati (cfr. art.128- quater, comma 4, TUB). Tale limitazione non si applica agli agenti nei servizi di pagamento.
La permanenza nell’elenco è subordinata al mantenimento dei requisiti previsti per l’iscrizione, all’esercizio effettivo dell’attività, all’aggiornamento professionale e alla corresponsione dei contributi fissati dall’Organismo.
I soggetti iscritti sono tenuti all’osservanza dei seguenti obblighi:
- rispetto delle norme che regolano lo svolgimento dell’attività;
- mantenimento dei requisiti previsti per l’iscrizione;
- esercizio effettivo dell’attività;
- comunicazione, entro 10 giorni, di ogni variazione intervenuta nei dati comunicati all’atto dell’iscrizione;
- adeguamento, in caso di aumento dei volumi di attività, dei massimali della polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati nello svolgimento dell’attività in conformità alle disposizioni dell’Organismo;
- aggiornamento professionale annuale mediante frequenza di corsi di formazione, conformi agli standard stabiliti dall’Organismo e di durata non inferiore a 30 ore. In caso di società l’aggiornamento professionale deve essere curato anche per gli esponenti aziendali;
- comunicazione, su richiesta dell’Organismo, di dati e notizie, e trasmissione di atti e documenti secondo i termini e le modalità stabilite dallo stesso, nonché accoglimento di eventuali ispezioni disposte dall’Organismo nell’espletamento dei propri poteri di controllo;
- corresponsione dei contributi annuali previsti dall’Organismo;
- utilizzo di dipendenti e collaboratori iscritti nell’elenco;
- rispetto delle norme poste a garanzia della correttezza e della trasparenza dei rapporti con la clientela;
- rispetto della normativa antiriciclaggio (D.lgs. n. 231/2007);
- in caso di utilizzo di dipendenti e collaboratori obbligo, per l’agente persona fisica ovvero costituito in forma di società di persone, di utilizzare soggetti iscritti in elenco. L’agente in attività finanziaria risponde in solido dei danni causati dall’attività dei dipendenti e dei collaboratori di cui si avvale anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.
Sì.
No.
L’esercizio dell’attività di cambiavalute, come ogni altra attività diversa dalla concessione di finanziamenti o dalla prestazione di servizi di pagamento su mandato, non può essere esercitata dagli agenti in attività finanziaria. Tale riserva di attività, tuttavia non opera nei confronti degli agenti che svolgono in via esclusiva la prestazione di servizi di pagamento.
I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche e intermediari finanziari non possono svolgere attività di mediazione creditizia, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia ovvero, anche informalmente, attività di promozione per conto di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attività.
L’agente in attività finanziaria (persona fisica o società):
- cura la selezione dei dipendenti e collaboratori attraverso il superamento di una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall’Organismo e cura il loro aggiornamento professionale;
- verifica, anche attraverso l’adozione di adeguate procedure interne, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei dipendenti e collaboratori;
- trasmette all’Organismo l’elenco dei propri dipendenti e collaboratori;
- è responsabile in solido dei danni causati dall’attività svolta dai dei dipendenti e collaboratori, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate. Gli agenti – persone fisiche o le società di agenzia costituiti sotto forma di società di persone possono avvalersi esclusivamente di dipendenti o collaboratori personalmente iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria.
I dipendenti e collaboratori di società di agenzia in attività finanziaria, costituite in forma di società di capitale, che entrano in contatto con il pubblico, devono possedere:
- i requisiti di onorabilità;
- un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o un titolo di studio estero corrispondente;
- la frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell’esercizio dell’agenzia in attività finanziaria. Tali soggetti devono inoltre essere selezionati mediante una prova valutativa, i cui contenuti sono stabiliti dall’Organismo, e sono altresì tenuti all’aggiornamento professionale.
I dipendenti e collaboratori di agenti – persone fisiche o costituiti in forma di SOCIETA’ di persone che entrano in contatto con il pubblico, devono essere personalmente iscritti nell’elenco degli agenti e, pertanto, oltre ad essere in possesso dei requisiti sopra elencati, devono superare l’apposita prova d’esame prevista dalla legge.
No, i collaboratori di agenti in attività finanziaria non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti.
La mancanza anche di un solo requisito richiesto per l’iscrizione determina il rigetto dell’istanza. L’Organismo comunica tempestivamente agli istanti i motivi del rigetto.
Sì, ogni variazione delle informazioni fornite in sede di iscrizione, compreso il venir meno dei requisiti di onorabilità, va segnalato entro 10 giorni all’Organismo, avvalendosi dell’apposita funzione “Segnalazione variazione dei dati” disponibile nell’area privata di questo sito.
La polizza può ad esempio contenere clausole che prevedano una franchigia oppure il venir meno della copertura assicurativa in caso di dolo del dipendente/collaboratore o in caso di mancata regolazione del premio secondo le previsioni del contratto di assicurazione?” group=”group-1″]
Per poter esercitare l’attività di agente o mediatore il D.Lgs. n. 141/10 richiede obbligatoriamente la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato l’agente o il mediatore risponde a norma di legge: ne consegue che non può ritenersi conforme agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 141/10 qualsiasi polizza che preveda cause di esclusione della copertura assicurativa per motivi diversi da quelli previsti dalla legge (ad esempio il dolo dell’assicurato, ma non dei suoi dipendenti/collaboratori) o che infici l’operatività della copertura assicurativa (come ad esempio le clausole di sospensione della garanzia per mancata comunicazione di dati o mancato pagamento del premio di regolazione oppure l’introduzione di franchigie opponibili ai terzi danneggiati).
Si, entrambi esercitano effettivamente l’attività, requisito necessario per la permanenza nell’elenco.
Non per lo stesso prodotto, in quanto in tal modo si violerebbe il vincolo di monomandato.
Si. Per gli Agenti persona fisica i requisiti di professionalità sono quelli previsti dall’art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 141/10 (titolo di studio, corso, esame). L’esperienza professionale è prevista, in via aggiuntiva rispetto ai requisiti appena ricordati, per i soli amministratori, direttori e sindaci delle Società che chiedono l’iscrizione.
SI. Per poter operare gli agenti devono stipulare la loro polizza individuale indipendentemente da quella stipulata dall’agenzia di cui sono dipendenti/collaboratori. Nel caso in cui i soggetti citati intendano assolvere a tale obbligo mediante adesione alla polizza già stipulata dall’agente per conto del quale operano, è comunque necessario che venga riservato a ciascun soggetto aderente (dipendente o collaboratore) un massimale individuale conforme alle previsioni dell’OAM. Infatti, l’art. 16 del D.lgs. n.141/2010 prevede espressamente che per le coperture cumulative i massimali siano riferiti a ciascun soggetto iscritto
Il collaboratore/dipendente deve essere segnalato come tale dall’agenzia costituita in forma di società di capitali, con la quale ha instaurato il rapporto di lavoro, anche nel caso in cui lo stesso sia iscritto come agente persona fisica. In tal caso dovranno essere pagate sia la quota prevista per i collaboratori/dipendenti sia la quota d’iscrizione prevista per gli agenti persone fisiche.
NO. La polizza deve essere stipulata dall’iscritto (cioè la società).
La società di persone si deve iscrivere come persona giuridica attraverso il proprio legale rappresentante. I soci, che siano anche amministratori, hanno la facoltà, ma non l’obbligo, di iscriversi come agenti in attività finanziaria personalmente; resta fermo l’obbligo di iscriversi personalmente nel momento in cui fossero loro ad entrare in contatto con il pubblico per la promozione o conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento.
NO. Non esiste un elenco di enti di formazione accreditate presso l’Organismo. Tutte le informazioni relative alla prova d’esame sono indicate nel Bando d’esame, mentre le informazioni relative alla prova valutativa sono indicate nella Circolare n.22/15.
Il modulo da compilare per via telematica di presentazione dell’istanza di iscrizione è reperibile nella propria “area privata” (accessibile previa “registrazione” al portale) tra i “servizi” a disposizione dell’utente.
Per prenotare la prova d’esame è necessario registrarsi al portale come PERSONA FISICA e selezionare tra i “Servizi” disponibili nella propria area privata la prenotazione d’esame. Pertanto, non è possibile accedere al servizio di prenotazione della prova d’esame dall’area privata di una PERSONA GIURIDICA.
La Circolare n. 22/15 emanata dall’OAM indica le regole da rispettare nello svolgimento del test finale della prova valutativa. Il test deve essere effettuato di regola in aula e con la presenza contestuale del candidato e del soggetto che eroga il test: nei casi in cui il test non venga effettuato in aula devono comunque essere adottate modalità di svolgimento che rendano possibile la puntuale verifica del rispetto di tutte le regole previste dalla Circolare n. 22/15 (compilazione personale del test in forma scritta ed immediata correzione individuale, non utilizzo di vocabolari, dizionari, testi, telefoni cellulari o supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie, ecc.). In tali casi inoltre la comunicazione da inviarsi all’OAM (indicante la data, l’ora, il luogo in cui si tiene il test) deve indicare in luogo in cui si trovano il candidato ed il soggetto erogante il test e la puntuale illustrazione delle cautele adottate per garantire la verifica del corretto svolgimento del test.
L’utente deve inviare una richiesta specifica alla email info@organismo-am.it indicando come oggetto “Comunicazione del codice IBAN per la restituzione del versamento prova d’esame”, ed allegando l’attestazione del bonifico effettuato o, in alternativa, comunicando: il codice IBAN del conto corrente sul quale provvedere alla restituzione del versamento, il CRO del bonifico da rimborsare, il codice IBAN dal quale tale versamento è stato effettuato ed il nome del candidato a favore del quale il versamento è stato effettuato.
Si
Si, nel caso in cui due società di agenzia in attività finanziaria operino su mandato di un unico intermediario non si pongono problemi di violazione della disciplina sul monomandato.
Se si, quali sono le conseguenze della mancata comunicazione?” group=”group-1″]
E’ possibile. Fino alla comunicazione dei dati della polizza, tuttavia, l’iscrizione è inefficace e il soggetto risulta iscritto con la dicitura “non operativo”.
Si, è compatibile.
No, non è compatibile.
L’attività di agenzia in attività finanziaria deve essere svolta in via esclusiva; possono essere esercitate attività strumentali e connesse alla stessa e quelle definite compatibili dalla normativa. Il D.Lgs. 169/12 ha stabilito che l’attività di agenzia in attività finanziaria è compatibile con l’attività di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario. L’attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, né con l’attività di consulente finanziario e neppure con quella di società di consulenza finanziaria.
No, il candidato che abbia superato l’esame, può presentare istanza di iscrizione in qualsiasi momento.
Il possesso dei requisiti di onorabilità è richiesto a tutti coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società che si iscrive e nella società controllante.
L’iscrizione personale è richiesta dalla legge soltanto nel caso in cui la società si avvalga di tali soggetti per i rapporti con il pubblico.
Si, poiché il DPR 26/10/1972 n.641 prevede che i soggetti che ottengono l’iscrizione presso Albi, Elenchi o Ruoli debbano versare all’Erario una tassa di concessione governativa una tantum pari ad € 168,00.
Si. E’ possibile richiedere il rimborso del versamento effettuato per la prenotazione della prova d’esame solo ed esclusivamente nel caso in cui l’utente si sia cancellato nei termini previsti dai relativi Bandi d’esame oppure non abbia effettuato la prenotazione della prova stessa attraverso il portale (per esempio, nell’ipotesi in cui i posti disponibili erano esauriti). Altrimenti, il contributo è rimborsabile solo ed esclusivamente nel caso in cui la prova d’esame venisse revocata per motivi imputabili all’OAM (come specificatamente indicato nel Bando d’esame).Inoltre, non è possibile cambiare la prenotazione per una sessione ormai chiusa con altre eventuali sessioni (non è possibile, pertanto, utilizzare il CRO del versamento effettuato per una prova d’esame già prenotata).
No. I soggetti che hanno superato la prova d’esame sono esonerati dalla prova valutativa.