‘La riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita dell’albo […] di prestare la consulenza in materia di investimenti relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi di investimento collettivo senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti […]  

Art. 18-ter, comma 1, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)’

Con l’introduzione dell’art. 18-ter del TUF le società di consulenza finanziaria, nella veste di società per azioni (s.p.a.) e di società a responsabilità limitata (s.r.l.), in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali previsti dal Decreto Ministeriale del 5 aprile 2012, n. 66 nonché di una struttura organizzativa idonea ad assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa di settore, sono legittimate a prestare il servizio finanziario della consulenza in materia di investimenti senza detenere fondi o titoli appartenenti alla  clientela.

Al fine di soddisfare gli obiettivi di investimento dei propri clienti, le società di consulenza finanziaria e i consulenti finanziari autonomi valutano una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato e sufficientemente diversificati per tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti.

Il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria sono comunemente detti fee-only, in quanto remunerati a parcella solo dal proprio cliente. Non possono pertanto percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente.

Le società di consulenza finanziaria e i consulenti finanziari autonomi non possono ricevere procure speciali o generali per il compimento di operazioni o deleghe a disporre delle somme o dei valori di pertinenza dei clienti.


Requisiti per l’iscrizione alla sezione dell’albo delle società di consulenza finanziaria

Le società di consulenza per essere iscritte nell’albo devono possedere i seguenti requisiti:

  1. requisiti di onorabilità e assenza di situazioni impeditive o di incompatibilità con l’attività;
  2. requisiti di professionalità: è necessario che i titolari di funzioni di amministrazione e di direzione presso la società possiedano i requisiti di professionalità previsti per i consulenti finanziari autonomi tra cui il superamento della Prova Valutativa (si rimanda alla sezione Prova Valutativa) e che coloro che svolgono funzioni di controllo possiedano i requisiti di professionalità stabilito dal codice civile per i sindaci, i componenti del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione;
  3. requisito di indipendenza: è necessario che la stessa società, nonché i suoi soci e titolari di funzioni di amministrazione e di direzione siano indipendenti. A tal fine essi non possono intrattenere, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con:
    • emittenti e intermediari;
    • società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo;
    • azionista o gruppo di azionisti che controllano tali società;
    • amministratori o dirigenti di tali società;
    • se tali rapporti possono condizionare l’indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti;
  1. requisiti patrimoniali: è necessaria la sottoscrizione di un’assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell’iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 5.000.000 di euro all’anno per l’importo totale delle richieste di indennizzo;
  2. requisiti organizzativi: è necessario fornire un programma di attività specificando i contenuti del servizio di consulenza prestato e la struttura organizzativa (es. organigramma e governance) e le procedure adottate per l’adempimento degli obblighi normativi previsti in materia (es. obblighi di riservatezza e informativi alla clientela).