Agenti nei servizi di pagamento
E’ agente nei servizi di pagamento il soggetto iscritto nella Sezione speciale dell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria che promuove e conclude contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari.
I contratti che possono essere oggetto di conclusione e promozione da parte dell’agente sono quelli relativi alla prestazione di servizi di pagamento come definiti agli artt. 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.
Gli agenti nei servizi di pagamento possono svolgere la propria attività anche su mandato di più intermediari.
L’intermediario mandante risponde solidalmente dei danni causati alla clientela dall’agente nell’esercizio della sua attività nonché dai relativi dipendenti anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. In caso di plurimandato ogni intermediario mandante è responsabile per i danni cagionati per le attività poste in essere per suo conto.
Per esercitare la professione di Agente in attività finanziaria nei servizi di pagamento è necessario ottenere l’iscrizione nell’apposita Sezione speciale dell’Elenco ex art. 128-quater, comma 2, del TUB, previo possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Altre attività
Gli agenti nei servizi di pagamento, oltre all’attività di agenzia, possono svolgere altre attività commerciali a condizione che sia assicurata la separatezza organizzativa e contabile di queste rispetto all’operatività nel settore dei pagamenti.
Sono inoltre compatibili con l’attività, e dunque esercitabili da parte di un agente nei servizi di pagamento, le attività di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario fermo restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, albo o registro (cfr. art. 17, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 141/2010).
Diversamente, non possono essere svolte in ogni caso le attività di mediazione creditizia, l’attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e quella di consulenza finanziaria.
Agli agenti nei servizi di pagamento è preclusa ogni forma di operatività nella concessione di credito, anche se connesso ai servizi di pagamento per i quali hanno ricevuto mandato.
Quali sono i requisiti per iscrizione nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria?
L’iscrizione nella Sezione speciale dell’Elenco è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti previsti dall’art. 3 del Decreto n. 256/2012:
- per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero di Stato diverso (secondo particolari disposizioni);
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
- requisiti di onorabilità;
- frequenza di un corso di formazione professionale;
- possesso di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, anche a coloro che detengono il controllo della società.
Non è necessaria, altresì, quale condizione di efficacia dell’iscrizione, la stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato l’agente risponde a norma di legge.
Non è necessario possedere il diploma di scuola superiore secondaria.
Dipendenti e collaboratori
Gli agenti nei servizi di pagamento, per l’esercizio della relativa attività nei confronti del pubblico, possono avvalersi di dipendenti e collaboratori il cui elenco deve essere trasmesso all’OAM.
Gli agenti nei servizi di pagamento, persone fisiche o costituiti in forma di società di persone, possono avvalersi per il contatto con il pubblico esclusivamente di dipendenti o collaboratori che siano anch’essi iscritti nella Sezione speciale dell’Elenco.
Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti di professionalità (frequenza ad un corso di formazione professionale) e di onorabilità.
L’attività di agenzia nei servizi di pagamento non può essere esercitata al di fuori dei locali commerciali quando il servizio prestato comporta l’acquisizione dal cliente di denaro o altri mezzi di pagamento.
Obblighi formativi: formazione professionale
Ai sensi dell’art. 1 della Circolare OAM n. 20/14 sono tenuti alla frequenza di un corso di formazione professionale:
- le persone fisiche che presentano istanza di iscrizione nella Sezione speciale;
- i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione di società che presentano istanza di iscrizione nella citata Sezione speciale;
- i dipendenti e collaboratori di società iscritte nella medesima Sezione speciale di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico.
I corsi hanno una durata di almeno 8 ore e sono svolti in aula, a distanza, o con le modalità equivalenti (videoconferenza o modalità e-learning).
I corsi di formazione si concludono con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato un attestato di conseguimento della formazione. Il test finale è erogato dallo stesso soggetto che cura la formazione e riguarda le materie della tabella “A” della Circolare OAM n. 20/14.
L’ente che eroga il test rilascia al soggetto che lo ha superato un attestato sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell’istituto di pagamento o dell’istituto di moneta elettronica contenente l’indicazione dell’ente di formazione, la durata e le materie trattate, l’indicazione del docente e i dati identificativi del soggetto partecipante. L’attestato è consegnato in originale all’iscritto e conservato in copia dall’istituto di pagamento o dall’istituto di moneta elettronica che si avvale del soggetto che ha frequentato il corso.
Obblighi formativi: aggiornamento professionale
Sono tenuti, ai sensi dell’art. 1 della Circolare OAM n. 20/14, alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale, almeno una volta l’anno, per la permanenza nella Sezione speciale:
- le persone fisiche iscritte nella Sezione speciale;
- i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione di società iscritte nella citata Sezione speciale;
- i dipendenti e collaboratori di società iscritte nella Sezione speciale di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico.
I corsi di aggiornamento professionale, della durata di 4 ore, devono essere frequentati a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione, in aula o in modalità equivalente (videoconferenza o modalità e-learning).
Tali corsi che devono contribuire all’adeguamento, all’approfondimento ed all’accrescimento delle conoscenze e delle competenze professionali dei soggetti partecipanti, sono tenuti dagli istituti di pagamento e dagli istituti di moneta elettronica anche avvalendosi previo accordo di soggetti terzi e vertono sulle materie di cui alla tabella allegata sub B alla Circolare n. 20/14.
Ciascun corso di aggiornamento professionale si conclude con il rilascio di un attestato comprovante il conseguimento dell’aggiornamento professionale.
L’attestato, sottoscritto sotto la propria responsabilità dal titolare o dal legale rappresentante dell’istituto di pagamento o dell’istituto di moneta elettronica, deve contenere l’indicazione del soggetto che ha erogato il corso, la sua durata e le materie trattate, l’indicazione del docente con la sua qualifica professionale, i dati identificativi del soggetto partecipante. L’attestato è consegnato al soggetto partecipante al corso e conservato in copia dall’istituto di pagamento o dall’istituto di moneta elettronica che se ne avvale.
Come iscriversi nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria?
Il modulo di presentazione dell’istanza di iscrizione da compilare per via telematica è reperibile nella propria “area privata” (accessibile previa “registrazione” al portale) tra i “servizi” a disposizione dell’utente.