Chi è il broker e cosa fa?

Il broker assicurativo ha il ruolo di guidare i clienti nel vasto panorama delle polizze assicurative.

E’ un professionista che lavora indipendentemente dalle compagnie assicurative guidando i clienti a scoprire le diverse polizze proposte sul mercato e aiutandoli a scegliere le soluzioni più consone alle loro specifiche esigenze.

Si tratta insomma di un mediatore del settore assicurativo che può lavorare con clienti singoli o con imprese e crea piani di copertura ben definiti e tracciati in ogni dettaglio per fornire il miglior servizio possibile.

Il ruolo di questa particolare figura professionale è quello di vendere formule assicurative sanitarie, sulla vita, sulle proprietà, sui veicoli e altre possibili polizze adatte a soddisfare i più sfaccettati bisogni di sicurezza.

Molti confondono la figura del broker assicurativo con quella dell’agente assicurativo. Se è vero che in parte i due ruoli coincidono, è altrettanto vero che esiste una differenza sostanziale tra le due posizioni.

Gli agenti assicurativi lavorano esclusivamente per una società di assicurazioni, vendendo i prodotti proposti dalla loro compagnia solo a clienti, imprese o società di intermediazione. I Broker Assicurativi, invece, lavorano in modo indipendente rispetto alle compagnie di assicurazione perché possono suggerire e vendere prodotti formulati da diverse società.


Come si diventa broker?

Requisito obbligatorio per operare come broker è l’iscrizione nella sezione B del RUI.

Dall’inizio del mese di giugno sarà operativo il nuovo Portale RUI, che consentirà agli intermediari e alle imprese di assicurazione di inserire e aggiornare i dati (richieste di iscrizione, comunicazioni, cancellazioni, modifica) direttamente nel Registro.

Per accedere sarà possibile utilizzare, a propria scelta, l’identità digitale (SPID), la carta nazionale dei servizi (CNS), la carta d’identità elettronica (CIE), secondo le modalità indicate nelle istruzioni tecniche che verranno pubblicate sul sito dell’IVASS.


Quali sono i requisiti per l’iscrizione alla sez. B del RUI?

(artt. 10, 13 e 14 del Reg. IVASS n. 40/2018)

Le persone fisiche che intendono iscriversi alla sezione B del RUI devono:

  • essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;
  • non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
  • avere superato la prova di idoneità (si rimanda alla sezione Esame IVASS A – B);
  • avere assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 11 del Reg. 40/2018 e/o essere incluse nella copertura stipulata, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 15 del Reg. 40/2018, dalle società per le quali svolgeranno l’attività;
  • avere aderito al Fondo di garanzia;
  • non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.

Le società che intendono iscriversi alla sez. B del RUI devono:

  • essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 112, comma 1, del Codice;
  • non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
  • avere affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella medesima sezione del Registro alla quale la società chiede l’iscrizione;
  • essere in possesso della copertura assicurativa;
  • non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS;
  • non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS;
  • devono disporre di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a centoventimila euro.

Qualora intendano esercitare contemporaneamente l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa le società devono inoltre:

  • avere affidato la responsabilità delle due attività a persone fisiche distinte, iscritte nella sezione corrispondente a quella in cui la società chiede l’iscrizione, in qualità, rispettivamente, di intermediario assicurativo e di intermediario riassicurativo;
  • avere un’organizzazione adeguata allo svolgimento delle due attività, in termini di risorse umane e dotazioni operative.

Quali adempimenti annuali spettano all’iscritto nella sez. B del RUI?  

(art. 44 del Reg. IVASS n. 40/2018)

L’intermediario iscritto nella sezione B, sia persona fisica che società, deve assolvere ai seguenti adempimenti annuali:

ATTENZIONE: l’avvenuto rinnovo del contratto o la conferma di efficacia del contratto pluriennale, non va più comunicato entro il 5 febbraio di ogni anno.

L’abolizione di tale vincolo è stata introdotta dal Provvedimento IVASS n. 101.


Obblighi formativi: aggiornamento professionale 

(art. 86 e 89 del Reg. IVASS 40/2018)

L’iscritto nella sez. B del RUI, deve aggiornarsi annualmente a partire dal 1° gennaio ed entro il 31 Dicembre dell’anno successivo a quello di iscrizione nel registro.

(Si rimanda alla sezione Formazione e aggiornamento)


Fondo di garanzia

L’intermediario iscritto nella sezione B del RUI deve aderire al Fondo di Garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione costituito presso CONSAP (“Fondo brokers”).

Il Fondo ha la funzione di risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall’esercizio dell’attività di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato risarcito dal broker o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di assicurazione della responsabilità civile che lo stesso intermediario ha l’obbligo di stipulare.

Il Fondo si alimenta con un contributo a carico degli intermediari iscritti nella sezione B del RUI, determinato annualmente con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito l’IVASS e il Comitato di gestione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite.

L’importo deve essere versato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato:

Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione – Codice IBAN: IT 26D 02008 05181 000400800076

I mediatori devono trasmettere al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000, che attesti le provvigioni che sono state acquisite nell’anno precedente; alla stessa dovranno essere allegate copia del documento di riconoscimento in corso di validità e copia della contabile bancaria.

Il mancato pagamento del contributo è causa di cancellazione dal RUI.

Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito CONSAP.