Sezione B
Chi è il broker e cosa fa?
Il broker assicurativo ha il ruolo di guidare i clienti nel vasto panorama delle polizze assicurative.
E’ un professionista che lavora indipendentemente dalle compagnie assicurative guidando i clienti a scoprire le diverse polizze proposte sul mercato e aiutandoli a scegliere le soluzioni più consone alle loro specifiche esigenze.
Si tratta insomma di un mediatore del settore assicurativo che può lavorare con clienti singoli o con imprese e crea piani di copertura ben definiti e tracciati in ogni dettaglio per fornire il miglior servizio possibile.
Il ruolo di questa particolare figura professionale è quello di vendere formule assicurative sanitarie, sulla vita, sulle proprietà, sui veicoli e altre possibili polizze adatte a soddisfare i più sfaccettati bisogni di sicurezza.
Molti confondono la figura del broker assicurativo con quella dell’agente assicurativo. Se è vero che in parte i due ruoli coincidono, è altrettanto vero che esiste una differenza sostanziale tra le due posizioni.
Gli agenti assicurativi lavorano esclusivamente per una società di assicurazioni, vendendo i prodotti proposti dalla loro compagnia solo a clienti, imprese o società di intermediazione. I Broker Assicurativi, invece, lavorano in modo indipendente rispetto alle compagnie di assicurazione perché possono suggerire e vendere prodotti formulati da diverse società.
Come si diventa broker?
Requisito obbligatorio per operare come broker è l’iscrizione nella sezione B del RUI.
La domanda di iscrizione nella sez. B, a pena di irricevibilità, è redatta su modello elettronico disponibile sul sito dell’IVASS, inviato a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it.
Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, il richiedente, persona fisica o giuridica, attesta di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al
pagamento dell’imposta di bollo.
Quali sono i requisiti per l’iscrizione alla sez. B del RUI?
(artt. 10, 13 e 14 del Reg. IVASS n. 40/2018)
Le persone fisiche che intendono iscriversi alla sezione B del RUI devono:
- essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;
- non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
- avere superato la prova di idoneità (si rimanda alla sezione Esame IVASS A – B);
- avere assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 11 del Reg. 40/2018 e/o essere incluse nella copertura stipulata, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 15 del Reg. 40/2018, dalle società per le quali svolgeranno l’attività;
- avere aderito al Fondo di garanzia;
- non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.
Le società che intendono iscriversi alla sez. B del RUI devono:
- essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 112, comma 1, del Codice;
- non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
- avere affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella medesima sezione del Registro alla quale la società chiede l’iscrizione;
- essere in possesso della copertura assicurativa;
- non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS;
- non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS;
- devono disporre di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a centoventimila euro.
Qualora intendano esercitare contemporaneamente l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa le società devono inoltre:
- avere affidato la responsabilità delle due attività a persone fisiche distinte, iscritte nella sezione corrispondente a quella in cui la società chiede l’iscrizione, in qualità, rispettivamente, di intermediario assicurativo e di intermediario riassicurativo;
- avere un’organizzazione adeguata allo svolgimento delle due attività, in termini di risorse umane e dotazioni operative.
Quali adempimenti annuali spettano all’iscritto nella sez. B del RUI?
(art. 44 del Reg. IVASS n. 40/2018)
L’intermediario iscritto nella sezione B, sia persona fisica che società, deve assolvere ai seguenti adempimenti annuali:
- pagamento del contributo annuale di vigilanza;
- rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile;
- pagamento del contributo al Fondo di garanzia
ATTENZIONE: l’avvenuto rinnovo del contratto o la conferma di efficacia del contratto pluriennale, non va più comunicato entro il 5 febbraio di ogni anno.
L’abolizione di tale vincolo è stata introdotta dal Provvedimento IVASS n. 101.
Obblighi formativi: aggiornamento professionale
(art. 86 e 89 del Reg. IVASS 40/2018)
L’iscritto nella sez. B del RUI, deve aggiornarsi annualmente a partire dal 1° gennaio ed entro il 31 Dicembre dell’anno successivo a quello di iscrizione nel registro.
(Si rimanda alla sezione Formazione e aggiornamento)
Fondo di garanzia
L’intermediario iscritto nella sezione B del RUI deve aderire al Fondo di Garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione costituito presso CONSAP (“Fondo brokers”).
Il Fondo ha la funzione di risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall’esercizio dell’attività di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato risarcito dal broker o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di assicurazione della responsabilità civile che lo stesso intermediario ha l’obbligo di stipulare.
Il Fondo si alimenta con un contributo a carico degli intermediari iscritti nella sezione B del RUI, determinato annualmente con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito l’IVASS e il Comitato di gestione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite.
L’importo deve essere versato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato:
Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione – Codice IBAN: IT 26D 02008 05181 000400800076
I mediatori devono trasmettere al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000, che attesti le provvigioni che sono state acquisite nell’anno precedente; alla stessa dovranno essere allegate copia del documento di riconoscimento in corso di validità e copia della contabile bancaria.
Il mancato pagamento del contributo è causa di cancellazione dal RUI.
Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito CONSAP.