L’Organismo procede alla cancellazione degli iscritti dalla relativa sezione dell’albo unico dei consulenti finanziari in caso di:

  • domanda dell’interessato;
  • iscrizione all’albo ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
  • se la società di consulenza finanziaria non ha alcun rapporto di collaborazione aperto, per mancato esercizio entro dodici mesi dall’iscrizione /cessata attività per più di sei mesi (art. 152, c. 1, lett. c, Regolamento Intermediari);
  • perdita di uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo richiamati dall’art. 148 del Regolamento Intermediari, ad eccezione del requisito di indipendenza la cui perdita da parte dell’iscritto comporta la radiazione;
  • mancato pagamento del contributo dovuto all’Organismo;
  • decesso;
  • adozione del provvedimento di radiazione dall’albo.

È possibile la re-iscrizione all’albo in seguito a cancellazione per mancato pagamento del contributo annuale, solo successivamente al pagamento del contributo/i dovuto/i e non pagato/i, presentando la domanda tramite la procedura online nell’area riservata a ciascuna categoria.

Coloro che intendono essere cancellati nell’anno in corso e non pagare la quota di iscrizione per l’anno successivo, la domanda di cancellazione deve essere presentata:

  • entro e non oltre il 30 novembre dell’anno in corso, qualora abbiano già cessato il rapporto di collaborazione con l’intermediario/società di consulenza finanziaria, ovvero non abbiamo mai svolto l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede/abbiano cessato l’attività di consulente finanziario autonomo;
  • dal 1° dicembre ed entro il 31 dicembre dell’anno in corso, qualora il rapporto con l’intermediario/società di consulenza finanziaria o l’attività di consulenza cessi nel corso del mese di dicembre e comunque tassativamente entro il 31 dicembre dell’anno in corso.

Cancellazione a domanda online

Dal 1° settembre 2024 l’istanza di cancellazione dall’albo unico dei consulenti finanziari può essere effettuata esclusivamente tramite modalità online attraverso la procedura guidata disponibile nell’area riservata di competenza del portale OCF e che non saranno prese in considerazione modalità di invio difformi.

L’accesso all’ area riservata è consentito solo previa registrazione al portale, seguendo l’apposita procedura guidata.


Re-iscrizione per gli ex-iscritti

Tutti gli ex-iscritti all’Albo unico dei Consulenti Finanziari possono presentare richiesta di re-iscrizione seguendo la procedura guidata online per l’iscrizione in ciascuna delle categorie professionali, dei CF abilitati, delle società e dei CF autonomi.

L’eventuale re-iscrizione all’Albo in seguito a cancellazione per mancato pagamento del contributo annuale è vincolata alla presentazione dell’apposita domanda online a seguito del pagamento del contributo/i dovuto/i e non pagato/i.

Allo stesso modo, la richiesta di re-iscrizione a seguito di cancellazione per perdita dei requisiti è subordinata alla riacquisizione di tutti i requisiti.

Nel caso in cui sia stata adottata una delibera di radiazione dall’Albo, per poter presentare richiesta di re-iscrizione devono decorrere 5 anni dalla data della notifica della delibera di radiazione.

Per presentare richiesta di re-iscrizione accedere all’area riservata e seguire la compilazione guidata della domanda di iscrizione.