Chi è il produttore diretto e cosa fa?

Gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione C del Registro Unico degli Intermediari sono i cosiddetti Produttori Diretti, coloro che anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa stessa.


Come si diventa produttore diretto?

Requisito obbligatorio per operare come agente è l’iscrizione nella sezione C del RUI.

La domanda di iscrizione nella sez. C, a pena di irricevibilità, è redatta su modello elettronico disponibile sul sito dell’IVASS, inviato a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it.

La domanda di iscrizione dei produttori diretti nella sezione C del Registro è presentata dall’impresa che se ne avvale.

Nella domanda di iscrizione presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, l’impresa richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione C hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.
Alla domanda di iscrizione le imprese accludono il tracciato record compilato secondo le specifiche tecniche riportate nell’allegato 1 disponibile sul sito dell’Istituto.


Quali sono i requisiti per l’iscrizione alla sez. C del RUI?

(art. 17 del Reg. IVASS n. 40/2018)

Per ottenere l’iscrizione nella sezione C del Registro, i produttori diretti devono:

  • essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;
  • non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
  • aver conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all’attività svolta;
  • essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore  o di un titolo di studio estero corrispondente.

Quali adempimenti annuali spettano all’iscritto nella sez. C del RUI? 

(art. 44 del Reg. IVASS n. 40/2018)

L’iscritto nella sezione C deve assolvere al seguente adempimento annuale:


Obblighi formativi: aggiornamento professionale 

(art. 86 e 89 del Reg. IVASS 40/2018)

L’iscritto nella sez. C del RUI, deve aggiornarsi annualmente a partire dal 1° gennaio ed entro il 31 Dicembre dell’anno successivo a quello di iscrizione nel registro.

(Si rimanda alla sezione Formazione e aggiornamento)