Sezione C
Chi è il produttore diretto e cosa fa?
Gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione C del Registro Unico degli Intermediari sono i cosiddetti Produttori Diretti, coloro che anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa stessa.
Come si diventa produttore diretto?
Requisito obbligatorio per operare come agente è l’iscrizione nella sezione C del RUI.
Dall’inizio del mese di giugno sarà operativo il nuovo Portale RUI, che consentirà agli intermediari e alle imprese di assicurazione di inserire e aggiornare i dati (richieste di iscrizione, comunicazioni, cancellazioni, modifica) direttamente nel Registro.
Per accedere sarà possibile utilizzare, a propria scelta, l’identità digitale (SPID), la carta nazionale dei servizi (CNS), la carta d’identità elettronica (CIE), secondo le modalità indicate nelle istruzioni tecniche che verranno pubblicate sul sito dell’IVASS.
Quali sono i requisiti per l’iscrizione alla sez. C del RUI?
(art. 17 del Reg. IVASS n. 40/2018)
Per ottenere l’iscrizione nella sezione C del Registro, i produttori diretti devono:
- essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del Codice;
- non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
- aver conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all’attività svolta;
- essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.
Quali adempimenti annuali spettano all’iscritto nella sez. C del RUI?
(art. 44 del Reg. IVASS n. 40/2018)
L’iscritto nella sezione C deve assolvere al seguente adempimento annuale:
- pagamento del contributo di vigilanza.
Obblighi formativi: aggiornamento professionale
(art. 86 e 89 del Reg. IVASS 40/2018)
L’iscritto nella sez. C del RUI, deve aggiornarsi annualmente a partire dal 1° gennaio ed entro il 31 Dicembre dell’anno successivo a quello di iscrizione nel registro.
(Si rimanda alla sezione Formazione e aggiornamento)