E’ agente nei servizi di pagamento il soggetto iscritto nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria che promuove e conclude contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari.
Tali soggetti sono tutti gli agenti che svolgono o vogliono svolgere esclusivamente servizi di pagamento per conto di Istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento Italiani (Elenco disponibile sul sito di Banca d’Italia).

Coloro che svolgono l’attività di servizi di pagamento a favore di IP/IMEL comunitari.

Si, non applicandosi loro la disciplina del monomandato.

Si, in quanto non trova applicazione il principio dell’esclusività dell’attività, a condizione che sia assicurata la separatezza organizzativa e contabile di queste rispetto all’operatività nel settore dei pagamenti.

Per le persone fisiche:

  • cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  • domicilio nel territorio della Repubblica.
    E’ sufficiente aver conseguito la licenza di scuola media inferiore.

Per le persone giuridiche:

  • sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.

Sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche:

  • possesso di: una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e relative norme di attuazione;
  • requisiti di onorabilità: previsti dall’articolo 15 del decreto legislativo 141/2010 e di quelli di professionalità indicati all’articolo 4 del regolamento 256/2012; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, anche a chi detiene il controllo della società;
  • requisiti di professionalità: costituisce requisito per l’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco la frequenza di un corso di formazione professionale curato dall’intermediario mandante relativo ai servizi di pagamento prestati e riferito in particolare ai presidi di tutela della clientela e in materia di antiriciclaggio.
    Circa il corso di formazione e il corso di aggiornamento professionale si rimanda alla Circolare OAM n. 20/14.

No, il requisito di professionalità consiste unicamente nella frequenza e superamento di un corso di formazione professionale.

No, tra i requisiti di professionalità non vi è il sostenimento della prova di esame.

E’ sufficiente la frequenza di un unico corso di formazione e di aggiornamento professionale tenuto da uno degli istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica in qualità di intermediari.

Le disposizioni inerenti il versamento dei contributi di iscrizione nella sezione speciale dell’elenco degli Agenti in attività finanziaria da parte degli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento sono stabilite con  Circolare dall’OAM, reperibile sul sito web dell’Organismo.

L’attività di agenzia nei servizi di pagamento non può essere esercitata al di fuori dei locali commerciali quando il servizio prestato comporta l’acquisizione dal cliente di denaro o altri mezzi di pagamento.

I dipendenti e collaboratori di società di agenzia in attività finanziaria, costituite in forma di società di capitale, che entrano in contatto con il pubblico, devono possedere:

  • i requisiti di onorabilità;
  • la frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti come stabilito nella Circolare n. 20/14.

No.

Si, vale la stessa regola prevista per gli agenti in attività finanziaria. Essi dovranno procedere in via autonoma ad una separata iscrizione come persone fisiche, con tutti i requisiti previsti per la relativa iscrizione.

L’agente in attività finanziaria (persona fisica o società):

  • cura la selezione dei dipendenti e collaboratori attraverso il superamento di una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall’Organismo e cura il loro aggiornamento professionale;
  • verifica, anche attraverso l’adozione di adeguate procedure interne, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei dipendenti e collaboratori;
  • trasmette all’Organismo l’elenco dei propri dipendenti e collaboratori;
  • è responsabile in solido dei danni causati dall’attività svolta dai dei dipendenti e collaboratori, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.

Sì, ogni variazione delle informazioni fornite in sede di iscrizione, compreso il venir meno dei requisiti di onorabilità, va segnalato entro 10 giorni all’Organismo, avvalendosi dell’apposita funzione “Segnalazione variazione dei dati” disponibile nell’area privata di questo sito.

No.

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