Formazione professionale

Ai sensi dell’art. 2 della Circolare OAM n. 19/14, sono tenuti alla frequenza di un corso di formazione professionale:

  • le persone fisiche che presentano istanza di iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria;
  • i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione presso società che presentano domanda di iscrizione negli Elenchi;
  • i dipendenti e collaboratori ex art. 128-novies del TUB delle società iscritte negli Elenchi di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico.

La formazione professionale che ha come obiettivo quello di accrescere il livello, dei soggetti obbligati, di conoscenza teorica, di capacità e competenza tecnico-operativa e di comunicazione con la clientela, consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione ovvero dall’instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l’iscritto, a corsi di formazione della durata non inferiore a 10 ore svolti in aula o con modalità equivalenti (videoconferenza o modalità e-learning).

Ciascun corso di formazione, che verte sulle materie di cui alla tabella allegata sub A della Circolare n. 19/14, si conclude con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell’obbligo formativo.

La formazione professionale acquisita rimane valida ai fini di una nuova iscrizione negli Elenchi ovvero dell’instaurazione di un nuovo rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con un iscritto, fatta salva l’ipotesi che si verifichi un periodo continuativo di inattività pari o superiore a cinque anni.


Aggiornamento

Sono tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale, secondo quanto disposto dall’art. 2 della Circolare OAM n. 19/14:

  • le persone fisiche iscritte nell’elenco degli agenti in attività finanziaria;
  • i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione presso società iscritte negli Elenchi;
  • i dipendenti e collaboratori ex art. 128-novies del TUB delle società iscritte negli Elenchi di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico.

I corsi di aggiornamento professionale, che vertono sulle materie di cui alla tabella allegata sub B della Circolare n. 19/14, devono contribuire all’aggiornamento, all’approfondimento ed all’accrescimento delle conoscenze e delle competenze professionali dei soggetti partecipanti.

L’aggiornamento professionale è svolto con cadenza biennale decorrente per la prima volta dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione, anche con lo stato di “non operativo” – negli Elenchi ovvero dall’instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l’iscritto.

I soggetti obbligati all’aggiornamento professionale devono partecipare ad almeno 60 ore di corsi di formazione per ogni biennio, svolti in aula o con modalità equivalenti (videoconferenza ed e-learning).

Il numero minimo di ore di aggiornamento da effettuarsi in ciascun anno solare è pari ad almeno 15.

Per i soggetti che sono iscritti anche in altri albi, elenchi o registri, l’obbligo di aggiornamento professionale biennale si intende assolto, nella misura massima di 15 ore annue, con l’effettuazione di corsi di aggiornamento obbligatori.

Ciascun corso di aggiornamento professionale si conclude con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell’aggiornamento professionale. L’attestato deve essere conservato dall’iscritto e, ove si tratti di soggetto diverso dal soggetto partecipante al corso, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla partecipazione al corso.

Sono esonerati dagli obblighi di aggiornamento professionale i soggetti per i quali ricorra una delle seguenti ipotesi di impedimento:

  • gravidanza dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvo esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l’adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
  • comprovata grave malattia o infortunio limitatamente alla durata dell’impedimento.

In tali casi, le ore di aggiornamento professionale per biennio si intendono proporzionalmente ridotte in commisurazione della durata dell’impedimento stesso. A tal fine l’iscritto deve dare tempestiva comunicazione all’Organismo della sussistenza dell’impedimento nonché della sua cessazione.