Mediatori creditizi
Il mediatore creditizio è il soggetto esperto in prestiti e finanziamenti di ogni genere ed è una figura professionale molto richiesta negli ultimi anni.
Non è un dipendente di banche o istituti di credito né tanto meno dipende dal cliente privato che a lui si rivolge.
Il suo ruolo è disciplinato dall’ art. 2 del DPR 287/2000 che definisce la figura del mediatore creditizio come colui che, in maniera professionale e non necessariamente come unico lavoro, cerca di mettere in relazione le banche (o gli istituti finanziari) assieme alla clientela, svolgendo anche attività di consulenza per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
In base alle necessità del cliente, il mediatore, in maniera del tutto imparziale, cerca di trovare le migliori soluzioni finanziarie in piena autonomia rispetto agli enti creditizi.
Compito del mediatore è quindi quello di valutare i prodotti finanziari delle banche proponenti e di attenersi il più possibile alle richieste del cliente aiutando quest’ultimo affinché ottenga il prestito e consentendo agli istituti di credito di far conoscere presso il pubblico le soluzioni finanziarie studiate per i privati.
Altre attività
Il mediatore creditizio può anche svolgere l’attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e quella di consulenza finanziaria, fermo restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, albo o registro.
È vietato invece ai mediatori concludere contratti ed effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.
Quali sono i requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi?
Requisito fondamentale per esercitare l’attività è l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM.
L’attività di mediazione creditizia può essere svolta, per legge, dalle società per azioni, dalle società in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata e dalle società cooperative. (cfr. art. 128-septies del TUB).
Pertanto, l’iscrizione nell’elenco è subordinata alla presenza dei seguenti requisiti:
- forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
- sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
- oggetto sociale con previsione dell’esercizio dell’attività di mediazione creditizia in via esclusiva; possono essere previste le attività connesse o strumentali e quelle definite compatibili dalla normativa ai sensi dell’art. 17, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 141/2010;
- possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 141/2010;
- possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione dei requisiti di professionalità:
- titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;
- frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell’esercizio della mediazione creditizia;
- possesso di un’adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata tramite il superamento dell’apposito esame, indetto dall’Organismo secondo le modalità da questo stabilite;
- possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e di una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e relative norme di attuazione;
- capitale sociale versato non inferiore a quello previsto per le società per azioni dall’art. 2327, così come modificato dall’art. 20, comma 7, D.L. n. 91/2014 convertito in legge n. 116/2014 del codice civile;
- stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato la società risponde a norma di legge.
Dipendenti e collaboratori
I Mediatori creditizi per l’esercizio della relativa attività nei confronti del pubblico possono avvalersi di dipendenti e collaboratori (cfr. art. 128-novies del TUB).
Tali dipendenti e collaboratori sono unicamente persone fisiche e non possono svolgere la propria attività contemporaneamente a favore di più soggetti iscritti (cfr. art. 128-octies, comma 2, del TUB).
I Mediatori creditizi trasmettono all’OAM l’elenco dei propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono.
Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità indicati nell’art. 128-septies, comma 1, lettere d) ed e), del TUB, ad esclusione del superamento dell’apposito esame.
Per quanto riguarda i requisiti di professionalità è previsto:
- titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge (si segnala che con la Circolare n. 10/13 l’OAM ha previsto e introdotto le disposizioni inerenti la prosecuzione dell’attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia da parte di soggetti iscritti nei precedenti elenchi tenuti da Banca d’Italia e privi di un diploma di scuola superiore di durata quinquennale);
- frequenza ad un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell’esercizio dell’agenzia in attività finanziaria.
I dipendenti e collaboratori dei Mediatori creditizi non devono superare l’esame. Sono, tuttavia, tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti nella Circolare OAM n. 22/15.
I Mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell’esercizio dell’attività dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.
Obblighi formativi: aggiornamento professionale
Le persone fisiche iscritte nell’elenco degli agenti in attività finanziaria; i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione presso società iscritte negli Elenchi; i dipendenti e collaboratori ex art. 128-novies del TUB delle società iscritte negli Elenchi di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico hanno l’obbligo dell’aggiornamento professionale, a tal fine devono partecipare ad almeno 60 ore di corsi di formazione per ogni biennio, svolti in aula o con modalità equivalenti (videoconferenza ed e-learning).
Come iscriversi nell’elenco dei mediatori creditizi?
Requisito obbligatorio per operare come mediatore è l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi.
Il procedimento per l’iscrizione prevede come primo step la registrazione al portale ed il possesso di una PEC.
Successivamente è possibile compilare il modulo PDF riportato sul sito stesso e sottoscriverlo con firma digitale inviandolo con l’apposita funzione.
L’OAM provvederà a inviare riscontro sull’esito dell’iscrizione alla PEC indicata.