L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari – in breve “OCF” – è l’organismo previsto dall’art. art. 31, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) ordinato in forma di associazione senza finalità di lucro, dotata di personalità giuridica di diritto privato dall’11 ottobre 2007, costituita dalle associazioni professionali rappresentative degli iscritti come stabilito dall’art. 145 del Regolamento Intermediari.

​​​​​L’OCF, costituito il 25 luglio 2007 come “Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari” – APF, ha avviato la sua operatività il 1° gennaio 2009 a seguito della delibera n. 16737 della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) del 18 dicembre 2008 ed ha assunto l’attuale denominazione prevista dalla c.d. Legge di Stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015,n. 208).

Il 28 giugno 2018 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra OCF e CONSOB ed il 2 luglio 2018, con delibera adottata dalla Consob il 28 giugno 2018, n. 20503, è stato stabilito l’avvio dell’operatività di OCF limitatamente alle attività propedeutiche all’iscrizione dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 206/08 (regime transitorio) ed alle funzioni istruttorie per i procedimenti di vigilanza ex artt. 7 sepries, comma 2 e 196 del TUF nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede in conformità al regime transitorio previsto.

Il 10 agosto 2018, OCF e CONSOB hanno siglato un ulteriore protocollo d’intesa in merito alla pubblicità delle disposizioni a rilevanza esterna dell’OCF e agli atti ed eventi di maggior rilievo da comunicare alla CONSOB.

Il pieno trasferimento delle nuove funzioni ad OCF è avvenuto il 1° dicembre 2018 con delibera CONSOB n. 20704 del 15 novembre 2018 in seguito alla valutazione condotta dall’Autorità.

CONSOB continua a vigilare sull’Organismo ai sensi dell’art. 31, comma 4 del TUF.


Albo unico dei consulenti finanziari

Innanzitutto bisogna distinguere tre categorie in cui sono raggruppati i consulenti finanziari:

  • consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede;
  • società di consulenza finanziaria;
  • consulente finanziario autonomo.

Sia i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede che operano per conto degli intermediari sia i consulenti persone fisiche (autonomi) nonché le società di consulenza sono tenuti ad iscriversi in tre sezioni distinte dell’albo unico dei consulenti finanziari tenuto dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari (OCF).

Sulla supervisione e la corretta adeguatezza della struttura e dell’organizzazione dell’albo è responsabile la Consob che è autorità di vigilanza di secondo livello.

L’albo, secondo quanto definito dall’ art. 31, comma 7, del Testo Unico della Finanza, provvede a diverse attività di gestione, informazione e vigilanza dell’attività di consulenza finanziaria indipendente.