Chi è il produttore diretto e cosa fa?
Gli Intermediari Assicurativi iscritti nella sezione C del Registro Unico degli Intermediari sono i cosiddetti Produttori Diretti, coloro che, anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa stessa.
Quali sono i requisiti per l’iscrizione al RUI?
(art. 17 del Reg. IVASS n. 40/2018)
Tra i requisiti per le persone fisiche che intendano iscriversi al RUI , ci sono:
- godimento dei diritti civili;
- possesso dei requisiti di onorabilità;
- conseguimento di una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all’attività svolta.
Obblighi formativi: formazione professionale
(art. 86 e ss. del Reg. IVASS n. 40/2018)
La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell’inizio dell’attività, a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti (videoconferenza, webinar, e-learning). I corsi di formazione si concludono con lo svolgimento di un test in aula di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato. La formazione professionale acquisita rimane valida ai fini della reiscrizione nella sezione C del RUI, se l’inattività non si protrae per oltre cinque anni.
Obblighi formativi: aggiornamento professionale
(art. 89 del Reg. IVASS n. 40/2018)
L’iscritto nella sezione C del RUI deve aggiornarsi annualmente a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nel registro. L’aggiornamento consiste nella partecipazione a corsi di 30h, fruibili anche con modalità equivalenti (e-learning, webinar…), e al termine dei quali, superato il test finale, viene rilasciato un attestato da parte dell’Ente erogante.
L’aggiornamento è volto ad approfondire le proprie competenze e ad acquisire nuove conoscenze in base agli aggiornamenti normativi.
I corsi di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato.
Contributo di vigilanza
Il contributo di vigilanza è dovuto dagli intermediari (persone fisiche e giuridiche) iscritti nelle sezioni A, B, C, D ed F del RUI.
In base al Codice delle Assicurazioni Private, il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio di ogni anno con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato sentito l’IVASS. Il decreto è pubblicato entro il successivo 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell’IVASS.
Il pagamento può essere effettuato SOLO ED ESCLUSIVAMENTE mediante il sistema PagoPA che consente di:
- scaricare l’avviso di pagamento PagoPA precompilato (contenente il codice IUV – Identificativo Univoco di Versamento, l’anagrafica, la causale e l’importo da pagare) all’indirizzo https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startPayment.jsp?tenant=ivass;
- verificare lo stato della propria posizione contributiva;
- ottenere l’avviso di pagamento per versare i contributi arretrati ancora dovuti.
L’avviso potrà essere pagato presso tutti i Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) abilitati al servizio di PagoPA con le modalità specifiche riportate nello stesso. L’elenco aggiornato dei PSP abilitati è disponibile sul sito internet di PagoPa S.p.A. all’indirizzo: https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/
E’ possibile richiedere ulteriori informazioni circa le modalità di pagamento via mail: unipay-tr@unimaticaspa.it oppure al numero verde 800.669685, attivo nei giorni lavorativi, dalle 9.00-13.00 e dalle 15.00-17.00. In caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, decorsi 30 giorni dal termine di pagamento, l’IVASS avvia, previa diffida, la procedura di cancellazione dal RUI ai sensi dell’art. 113, comma 1, lettera e) del D.lgs. 209/2005. Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell’art. 336, comma 3 del D.lgs. 209/2005.