L’agente in attività finanziaria è un professionista del credito, cioè un soggetto che si occupa direttamente di promuovere e concludere contratti di finanziamento presso i clienti.

Egli gestisce il processo di ottenimento di un finanziamento, intrattenendo quindi rapporti con il cliente, al quale effettua la consulenza e vende il prodotto, supportandolo in tutte le fasi del processo come ad esempio verificando la fattibilità preliminare della richiesta e, l’ente che eroga il finanziamento, distribuendone i prodotti e curando la relazione diretta con il cliente durante la fase commerciale, di consulenza e collocamento del prodotto.

L’agente in attività finanziaria non svolge questa attività in autonomia ma lo fa su mandato diretto di banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica o Poste Italiane.

In assenza di mandato, l’agente non può quindi distribuire alcun tipo di prodotto finanziario.


Altre attività

L’agente deve svolgere la sua attività in via esclusiva.

Possono essere esercitate attività connesse o strumentali a quella principale e quelle definite compatibili dalla normativa.

  • Le attività strumentali sono attività che hanno carattere ausiliario rispetto a quella principale, come ad esempio: studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria.
  • Le attività connesse sono le attività accessorie che consentono di sviluppare l’attività principale (informazione commerciale, assunzione di partecipazioni…). L’agente in attività finanziaria svolge questa  attività in regime di monomandato, quindi su mandato di una sola società o di più società ma appartenenti ad un solo gruppo. La normativa prevede comunque che possano essere assunti fino ad un massimo di tre mandati con società diverse a condizione che abbiano ad oggetto prodotti differenti.
  • Le attività compatibili, e dunque esercitabili, sono le attività di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario, fermo restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, albo o registro (cfr. art. 17, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 141/2010).

La professione di Agente in attività finanziaria è, invece, assolutamente incompatibile con la professione di Mediatore assicurativo (Broker) iscritto nella sezione B o di collaboratore di un Broker iscritto nella sezione E del RUI.


Quali sono i requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria?

Requisito fondamentale per esercitare l’attività è l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM.

Per iscriversi nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria le persone fisiche devono possedere i seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana o di uno stato UE o di uno stato diverso secondo le disposizioni dell’art. 2 del D.Lgs. n. 286/1998;
  • domicilio in Italia;
  • possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 141/2010;
  • titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;
  • frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell’esercizio dell’agenzia in attività finanziaria;
  • superamento dell’apposita prova d’esame indetta dall’Organismo, volta ad accertare il possesso di un’adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche (qualora non esonerati per effetto del regime transitorio);
  • possesso di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e relative norme di attuazione;
  • stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato l’Agente risponde a norma di legge.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’art. 128-quinquies del TUB richiede i seguenti requisiti:

  • requisiti patrimoniali e di forma giuridica previsti dalla disciplina civilistica per le società;
  • sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
  • oggetto sociale con previsione dell’esercizio in via esclusiva dell’attività di agenzia in attività finanziaria;
  • possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, anche a coloro che detengono il controllo. Tra i requisiti di professionalità sono previsti:
    • frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell’esercizio dell’agenzia in attività finanziaria;
    • possesso di un’adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata tramite il superamento dell’apposito esame, indetto dall’Organismo secondo le modalità da questo stabilite;
    • titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;
  • possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e di una firma digitale sopra richiamata, nonché la stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile.

Dipendenti e collaboratori

Gli Agenti in attività finanziaria per l’esercizio della relativa attività nei confronti del pubblico possono avvalersi di dipendenti e collaboratori (art. 128-novies, del TUB).

Tali collaboratori e dipendenti sono unicamente persone fisiche e non possono svolgere la propria attività contemporaneamente a favore di più soggetti iscritti (cfr. art. 128-octies, comma 2, del TUB).

Gli Agenti trasmettono all’OAM l’elenco dei propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono.

Gli Agenti in attività finanziaria, persone fisiche o costituiti in forma di società di persone, possono avvalersi per il contatto con il pubblico di dipendenti o collaboratori che siano anch’essi iscritti nell’elenco per gli Agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM.

Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità indicati nell’art. 128-quinquies, comma 1, lett. c, del TUB.).

Per quanto riguarda i requisiti di professionalità è previsto:

  • titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;
  • frequenza ad un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell’esercizio dell’agenzia in attività finanziaria.

I dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria che operano in forma di società di capitali non devono superare l’esame richiesto per l’iscrizione nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria. Sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti nella Circolare OAM n. 22/15.

Gli Agenti in attività finanziaria rispondono in solido dei danni causati nell’esercizio dell’attività dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.


Obblighi formativi: aggiornamento professionale

Le persone fisiche iscritte nell’elenco degli agenti in attività finanziaria; i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione presso società iscritte negli Elenchi; i dipendenti e collaboratori ex art. 128-novies del TUB delle società iscritte negli Elenchi di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico hanno l’obbligo dell’aggiornamento professionale, a tal fine devono partecipare ad almeno 60 ore di corsi di formazione per ogni biennio, svolti in aula o con modalità equivalenti (videoconferenza ed e-learning).


Come iscriversi nell’elenco degli agenti in attività finanziaria?

Requisito obbligatorio per operare come mediatore è l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria.

Il procedimento per l’iscrizione prevede come primo step la registrazione al portale ed il possesso di una PEC.

Successivamente è possibile compilare il modulo PDF riportato sul sito stesso e sottoscriverlo con firma digitale inviandolo con l’apposita funzione.

L’OAM provvederà a inviare riscontro sull’esito dell’iscrizione alla PEC indicata.

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