Chi è il promotore finanziario (e perché oggi ha cambiato nome)

promotore finanziario

Dal promotore finanziario al consulente abilitato OCF: come è cambiata la professione

Chiariamo subito un aspetto: se cerchi informazioni su chi è il promotore finanziario, sappi che, pur essendo stata molto diffusa fino a pochi anni fa, oggi ha assunto una nuova denominazione. Infatti, con la Delibera CONSOB del 17 marzo 2016, il termine promotore finanziario è stato sostituito ufficialmente da quello di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede

Ciò significa che, pur essendo ancora molto utilizzata la vecchia espressione nel linguaggio comune, dal punto di vista normativo e professionale non si parla più di promotori finanziari, ma di consulenti finanziari iscritti all’Albo OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari).

Il promotore finanziario, nella sua accezione tradizionale, era il professionista che metteva in contatto i risparmiatori con le banche, le SIM e gli altri intermediari autorizzati, offrendo fuori sede prodotti e servizi finanziari. Oggi queste attività vengono svolte dal consulente finanziario abilitato, figura che non solo conserva le stesse funzioni, ma opera con un quadro normativo aggiornato e con maggiori tutele per il cliente, anche alla luce della normativa europea MiFID II.

Chi oggi desidera intraprendere la carriera da promotore finanziario deve, quindi, prepararsi a diventare consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, sostenendo l’esame OCF e iscrivendosi all’albo. Si tratta di una professione altamente qualificata, che richiede competenze economico-finanziarie solide, integrità professionale e un aggiornamento costante.

Chi era il promotore finanziario

Per molti anni, in Italia, la figura del promotore finanziario ha rappresentato il principale punto di contatto tra il risparmiatore e il mondo degli investimenti. Con questa denominazione si indicava il professionista incaricato da banche, SIM (Società di Intermediazione Mobiliare), SGR (Società di Gestione del Risparmio) e altre realtà autorizzate, che aveva il compito di offrire fuori sede prodotti e servizi finanziari.

Il promotore finanziario, infatti, non svolgeva la sua attività all’interno degli uffici centrali delle banche o delle società mandanti, ma operava sul territorio, incontrando i clienti a casa o nel loro luogo di lavoro. Questa caratteristica lo rendeva un intermediario vicino al cliente, capace di instaurare un rapporto fiduciario diretto e duraturo.

Le attività principali di un promotore finanziario comprendevano:

  • la proposta e collocazione di strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali autorizzati;
  • la raccolta ordini da parte dei risparmiatori per conto dell’intermediario mandante;
  • l’assistenza al cliente nella fase di sottoscrizione dei prodotti e nella successiva gestione del rapporto;
  • la consulenza personalizzata sulle scelte di investimento, seppur inquadrata nei limiti contrattuali previsti dal mandato ricevuto.

Questa figura professionale ha avuto grande rilevanza fino alla metà degli anni 2010, quando il legislatore ha avviato un processo di revisione volto a uniformare la disciplina italiana agli standard europei. Con la Delibera CONSOB del 17 marzo 2016, il termine “promotore finanziario” è stato definitivamente superato e sostituito con quello di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.

Il cambiamento non ha snaturato il ruolo, ma lo ha reso più coerente con la normativa comunitaria (MiFID II) e con l’esigenza di riconoscere ai professionisti una qualifica più moderna, allineata alla crescente importanza della consulenza finanziaria per i clienti. Da allora, dunque, quando si parla di “promotore finanziario” ci si riferisce, in realtà, a una denominazione storica che oggi corrisponde al consulente finanziario abilitato iscritto all’Albo OCF.

Chi è oggi il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (ex promotore finanziario)

Come per la denominazione precedente, anche il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (CFAOF) è il professionista che opera per conto di banche, SIM, SGR e altri intermediari autorizzati, con l’obiettivo di offrire prodotti e servizi finanziari al di fuori delle sedi legali o operative di tali istituzioni.

Le sue caratteristiche principali sono:

  • Mandato da un intermediario: il consulente non agisce in autonomia, ma rappresenta una banca, una SIM o una società di gestione, con cui ha un rapporto contrattuale. Il consulente può svolgere l’attività sia come lavoratore autonomo (ad esempio con Partita IVA), sia con un inquadramento contrattuale diverso, come agente, mandatario o dipendente dell’intermediario. La forma contrattuale non modifica i requisiti di accesso alla professione, ma può influenzare la modalità di remunerazione e gli obblighi fiscali.
  • Offerta fuori sede: incontra i clienti al di fuori delle filiali e delle sedi centrali, instaurando un rapporto fiduciario diretto e duraturo.
  • Consulenza personalizzata: affianca i risparmiatori nelle scelte di investimento, selezionando prodotti coerenti con i loro obiettivi, il profilo di rischio e l’orizzonte temporale.
  • Tutela del cliente: è tenuto a rispettare rigorosi obblighi di correttezza, trasparenza e adeguatezza, così da garantire che le proposte siano sempre in linea con gli interessi dell’investitore.

La differenza principale rispetto al passato sta quindi nel riconoscimento formale del ruolo consulenziale: oggi il professionista non si limita a collocare prodotti finanziari, ma deve mettere al centro le esigenze del cliente, verificando costantemente l’adeguatezza delle soluzioni offerte.

L’attività del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è vigilata dall’OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari), che ha il compito di gestire le iscrizioni, verificare i requisiti di professionalità e onorabilità, e controllare il rispetto delle regole da parte degli iscritti.

In sintesi, chi oggi cerca informazioni sul “promotore finanziario” deve sapere che si tratta in realtà di un termine ormai superato: il corrispettivo attuale è il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, figura cardine nel panorama della consulenza agli investimenti in Italia.

Cosa fa un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede

Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (CFAOF) è una figura centrale nel rapporto tra intermediari finanziari e risparmiatori. La sua attività va ben oltre la semplice presentazione di prodotti: il suo compito principale è quello di offrire una consulenza finanziaria qualificata, che tenga conto delle esigenze, degli obiettivi e del profilo di rischio di ciascun cliente.

Attività principali

Le mansioni quotidiane del consulente includono:

  • Offerta di prodotti e servizi finanziari: il consulente propone, per conto di banche, SIM e SGR, strumenti di investimento come fondi comuni, azioni, obbligazioni, prodotti previdenziali e assicurativi.
  • Raccolta ordini: riceve dal cliente le disposizioni di investimento e trasmette tali ordini all’intermediario con cui collabora.
  • Analisi delle esigenze del cliente: individua le caratteristiche personali ed economiche del cliente (reddito, obiettivi, propensione al rischio), così da proporre soluzioni adeguate e sostenibili.
  • Consulenza personalizzata: accompagna il risparmiatore nella scelta degli strumenti finanziari, costruendo portafogli coerenti con le finalità espresse (per esempio protezione del capitale, crescita a lungo termine, previdenza e così via).
  • Monitoraggio nel tempo: segue il cliente anche dopo la sottoscrizione, verificando l’andamento degli investimenti e proponendo eventuali modifiche in base alle condizioni di mercato o ai cambiamenti della situazione personale.

Obblighi normativi e tutele

Il consulente finanziario è sottoposto a regole stringenti di correttezza e trasparenza. In particolare, la normativa europea MiFID II e i provvedimenti CONSOB impongono che:

  • ogni proposta sia adeguata al profilo del cliente;
  • vengano fornite informazioni chiare e complete sui prodotti, sui costi e sui rischi;
  • sia rispettato il principio di trasparenza in tutte le fasi del rapporto.

Questo garantisce che il consulente non agisca nell’interesse della società mandante, ma in quello del cliente, consolidando il rapporto fiduciario che rappresenta la base della professione.

Differenza con il consulente finanziario indipendente

È importante non confondere il consulente abilitato all’offerta fuori sede con il consulente finanziario indipendente (CIF).

  • Il consulente abilitato lavora su mandato di un intermediario e colloca i prodotti di quest’ultimo.
  • L’indipendente, invece, opera in totale autonomia, senza vincoli con società o banche, e viene remunerato esclusivamente dal cliente.

Entrambe le figure sono iscritte all’Albo OCF, ma in sezioni differenti.

Quali sono i requisiti per diventare promotore finanziario (oggi consulente abilitato OCF)

I requisiti richiesti per diventare consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (ex promotore finanziario) si dividono in tre categorie principali. 

1. Requisiti di onorabilità

Il candidato non deve avere condanne penali né procedimenti che possano compromettere l’affidabilità professionale. In particolare, non possono iscriversi coloro che:

  • hanno riportato condanne per reati gravi in ambito finanziario, societario o patrimoniale;
  • sono stati dichiarati falliti o hanno subito procedure concorsuali non ancora chiuse;
  • hanno subito sanzioni interdittive che li escludono da attività commerciali o professionali.

Questi criteri mirano a tutelare l’integrità del mercato e la fiducia dei risparmiatori.

2. Requisiti di professionalità

Per sostenere l’esame e iscriversi all’albo OCF è necessario possedere una formazione adeguata. Il titolo minimo richiesto è il diploma di scuola secondaria superiore. Non è quindi obbligatoria la laurea, anche se rappresenta un valore aggiunto, soprattutto in discipline economico-finanziarie e giuridiche.

In aggiunta al titolo di studio, è fondamentale acquisire conoscenze in:

  • economia e mercati finanziari;
  • strumenti e prodotti di investimento;
  • diritto bancario e finanziario;
  • normativa di settore, in particolare disposizioni CONSOB e MiFID II.

3. Requisiti di indipendenza e compatibilità

Il consulente abilitato deve evitare situazioni di conflitto di interessi. Per questo motivo non può esercitare contemporaneamente attività incompatibili, come per esempio:

  • svolgere incarichi dirigenziali in società concorrenti;
  • avere rapporti che limitino l’autonomia nell’esercizio della professione.

Questi vincoli garantiscono che il professionista agisca nell’esclusivo interesse del cliente.

In sostanza, per diventare promotore finanziario – oggi consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede – è necessario possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Solo chi soddisfa tutti questi criteri può accedere alla prova d’idoneità OCF e, in caso di superamento, iscriversi all’albo.

Come iscriversi all’Albo OCF

L’iscrizione all’Albo dei consulenti finanziari è il passaggio formale e indispensabile per poter esercitare la professione di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (ex promotore finanziario). L’albo è gestito dall’OCF – Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, che ha il compito di vigilare sull’operato degli iscritti e garantire la correttezza e la trasparenza della professione.

Le sezioni dell’albo OCF

L’albo si articola in tre sezioni, ciascuna dedicata a una specifica tipologia di consulente:

  • Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (CFAOF) → ex promotori finanziari, operano per conto di banche, SIM e altri intermediari.
  • Consulenti finanziari autonomi (CFA) → detti anche indipendenti, lavorano senza mandati da intermediari e sono remunerati esclusivamente dal cliente.
  • Società di consulenza finanziaria (SCF) → società costituite da più professionisti che offrono consulenza in forma collettiva e indipendente.

Chi vuole diventare promotore finanziario, nella sua attuale definizione, deve quindi iscriversi alla sezione dedicata ai consulenti abilitati all’offerta fuori sede.

Procedura di iscrizione

Per accedere all’albo occorre:

  1. Superare l’esame OCF (prova d’idoneità che certifica le competenze tecniche e normative del candidato).
  2. Presentare domanda di iscrizione attraverso il portale ufficiale dell’OCF, seguendo la procedura online.
  3. Allegare la documentazione richiesta, che attesti il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e assenza di incompatibilità.
  4. Versare i contributi previsti, necessari per coprire i costi di gestione e vigilanza dell’albo.

Una volta completato l’iter, l’OCF valuta la domanda e, in caso di esito positivo, procede all’iscrizione. Solo dopo questo passaggio il candidato diventa a tutti gli effetti un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede e può iniziare a operare professionalmente.

Perché è fondamentale l’iscrizione

L’iscrizione all’albo non è solo un obbligo di legge, ma anche una garanzia per il risparmiatore:

  • certifica che il consulente abbia superato un esame selettivo;
  • assicura che sia in possesso dei requisiti di integrità e professionalità;
  • offre la possibilità di verificare l’identità del professionista tramite il registro pubblico consultabile sul sito OCF.

In questo modo, il mercato della consulenza finanziaria mantiene elevati standard di affidabilità e trasparenza, tutelando sia i clienti sia gli stessi professionisti iscritti.

L’esame OCF: l’ultimo passo per diventare consulente finanziario abilitato (ex promotore finanziario)

Per diventare a tutti gli effetti consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede – cioè l’attuale figura corrispondente all’ex promotore finanziario – è necessario superare la prova valutativa dell’OCF. Si tratta di un esame selettivo che certifica le competenze del candidato e ne consente l’iscrizione all’albo.

Struttura della prova

L’esame OCF consiste in un test a risposta multipla, da svolgere in modalità computer-based. Le domande vertono su diverse aree tematiche, tra cui:

  • diritto e disciplina dei mercati finanziari;
  • strumenti e prodotti finanziari (azioni, obbligazioni, fondi, derivati, polizze assicurative e previdenziali);
  • economia e tecnica bancaria;
  • normativa europea e italiana di settore (con particolare riferimento alla MiFID II);
  • principi di matematica finanziaria.

La prova ha lo scopo di verificare non solo la conoscenza teorica, ma anche la capacità di applicare concretamente le nozioni nella consulenza al cliente.

Difficoltà e percentuali di superamento

L’esame OCF è considerato, da molte persone che l’hanno sostenuto, come estremamente impegnativo: richiede una preparazione ampia e aggiornata, poiché copre un ventaglio molto vasto di argomenti. Nonostante ciò, con lo studio mirato e l’uso di strumenti adeguati – come simulatori d’esame e corsi specifici – è possibile affrontarlo con successo.

La prova può essere ripetuta più volte in caso di esito negativo, ma l’obiettivo per chi aspira a intraprendere questa carriera dovrebbe essere quello di arrivare preparato già al primo tentativo.

Perché è importante superare l’esame

Il superamento della prova OCF rappresenta il passaggio chiave che consente:

  • l’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari;
  • l’avvio dell’attività professionale con piena legittimazione legale;
  • il riconoscimento da parte del mercato e dei clienti della propria preparazione e affidabilità.

In sintesi, chi cerca di capire “chi è il promotore finanziario” deve sapere che oggi il percorso si conclude proprio qui: con l’esame OCF e con l’ingresso ufficiale nell’albo dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.

 

Se il tuo obiettivo è intraprendere questa carriera, il passo decisivo è prepararti al meglio per superare l’esame OCF. Con RB Intermediari puoi farlo attraverso una piattaforma LMS proprietaria, corsi on-demand, simulatori di prova, aggiornamenti costanti e la garanzia di ri-frequenza.

Scopri ora il corso completo: Corso consulente finanziario OCF – RB Intermediari

FAQ

Chi è il promotore finanziario e cosa fa?

Il promotore finanziario era il professionista incaricato da banche, SIM e società di gestione del risparmio di offrire fuori sede prodotti e servizi finanziari. Oggi la figura corrispondente è il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, che affianca i clienti nella scelta degli strumenti di investimento, fornisce consulenza personalizzata e garantisce trasparenza e adeguatezza delle proposte, secondo la normativa MiFID II.

Quanto guadagna un promotore finanziario (oggi consulente finanziario abilitato)?

Il guadagno di un consulente finanziario varia in base all’esperienza, al portafoglio clienti e agli accordi con l’intermediario per cui lavora. In genere, i compensi derivano da provvigioni legate ai prodotti collocati o da percentuali sulle masse gestite. Si tratta di una professione con potenzialità di reddito elevate, ma che richiede impegno costante nello sviluppo della clientela e nell’aggiornamento professionale.

Che differenza c’è tra promotore e consulente finanziario?

Dal 2016 il termine “promotore finanziario” non è più utilizzato a livello normativo. Oggi si parla di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede: la funzione è analoga a quella del promotore, ma con un inquadramento normativo aggiornato e un ruolo maggiormente orientato alla consulenza e alla tutela del cliente. Inoltre, non va confuso con il consulente finanziario indipendente, che opera senza mandati da banche o SIM.

Come diventare promotore finanziario/consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede?

Per diventare consulente finanziario abilitato occorre:

  1. Possedere i requisiti di onorabilità e professionalità (diploma di scuola superiore come titolo minimo).
  2. Superare l’esame OCF, che attesta le competenze tecniche e normative.
  3. Iscriversi all’albo OCF, nella sezione dedicata ai consulenti abilitati all’offerta fuori sede.

Serve la laurea per diventare promotore finanziario?

No, non è obbligatoria la laurea. Il requisito minimo è il diploma di scuola secondaria superiore. Tuttavia, una laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie rappresenta un vantaggio competitivo sia in fase di preparazione all’esame OCF sia nello svolgimento dell’attività professionale.

Come iscriversi all’Albo OCF?

Dopo aver superato l’esame OCF, occorre presentare domanda online tramite il portale dell’Organismo, allegando la documentazione che attesti i requisiti richiesti e versando i contributi previsti. Solo con l’iscrizione si acquisisce la piena abilitazione a esercitare come consulente finanziario.

È difficile superare l’esame OCF?

L’esame OCF è considerato selettivo perché copre un ampio ventaglio di materie complesse, dal diritto ai mercati finanziari, dagli strumenti di investimento alla normativa europea. Con un percorso di studio mirato e l’utilizzo di simulatori d’esame è però possibile affrontarlo con successo. Prepararsi con un corso specifico aumenta notevolmente le probabilità di superarlo al primo tentativo.

Apri barra laterale
WhatsUp Online
Invia su WhatsApp
Carrello della spesa

Il tuo carrello è vuoto

Puoi dare un'occhiata a tutti i prodotti disponibili e acquistarne alcuni nel negozio

Ritorna al negozio

RB Consulting S.r.l.P.I./C.F.: 17044041006 -

Privacy Policy Cookie Policy