Sentenza TAR Lazio e modifiche al Regolamento 40/2018
La recente Sentenza del TAR Lazio, in accoglimento delle tesi SNA, ha introdotto le seguenti significative modifiche immediatamente applicabili:
– non devono essere più comunicati alle Compagnie mandanti i rapporti di collaborazioni in essere. Articolo 42 Regolamento 40, comma 4 bis (modalità di esercizio da parte degli intermediari);
– nell’elenco delle Imprese che i distributori devono mettere a disposizione dei Clienti nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, non è più richiesta l’indicazione delle Compagnie con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari sulla base di una collaborazione orizzontale per le quali egli riveste il ruolo di intermediario proponente. Articolo 56 Regolamento 40, secondo comma (informativa precontrattuale).
Ne consegue che l’informativa relativa alla modalità con la quale l’intermediario distribuisce la polizza (con mandato diretto o in forza di un rapporto di collaborazione orizzontale) sarà pertanto riportata esclusivamente sull’allegato 4 o 4 bis, in funzione del contratto offerto, con il solo obbligo pertanto di informare il contraente prima della sottoscrizione del contratto.
– Non è più richiesta la dichiarazione di coerenza, da parte dell’Intermediario, a beneficio del Cliente; rimane in vigore per i prodotti di investimento assicurativi IBIP, per i quali il rilascio del documento di coerenza è ancora obbligatorio. Articolo 58 Regolamento 40, comma 4 bis (valutazione delle richieste ed esigenze del cliente).
Si ritiene che la modulistica predisposta da SNA non debba essere oggetto di modifiche.
Vi invitiamo alla lettura integrale della Sentenza del Tribunale Amministrativo.