Aggiornamento documentazione precontrattuale
Il novellato regolamento 40/18 prevede, al terzo comma dell’articolo 56 “informativa precontrattuale”, l’aggiornamento periodico e comunque almeno trimestrale della documentazione riportata al secondo comma:
•l’elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari. Il riferimento è al documento di completamento dell’allegato 3 (sezione due punto uno del modello predisposto da SNA) che l’intermediario mette a disposizione nei propri locali (oppure pubblicato sul proprio sito internet ove esistente). L’indicazione delle Compagnie delle quali l’Agente può distribuire prodotti, in forza di collaborazione orizzontale legge 221/12, dopo l’accoglimento delle tesi SNA da parte del TAR Lazio, non è più necessaria;
•le informazioni di cui all’allegato 3;
•l’elenco degli obblighi di comportamento di cui all’allegato 4-ter.
Considerando l’entrata in vigore della disposizione in data 31/03/2021, l’aggiornamento andrà perfezionato entro inizio luglio.
Se non vi sono state modifiche la verifica si potrà ritenere conclusa, con la semplice annotazione dell’avvenuta operazione di aggiornamento.
Si allega, al fine di facilitare la cronologia delle verifiche/aggiornamenti nel tempo, un semplice registro che il distributore potrà utilizzare allo scopo.
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