Cos’è, come è organizzato, come si consulta e come si gestisce l’iscrizione al Registro tenuto dall’IVASS
Il Registro Unico degli Intermediari, noto come RUI, è la spina dorsale del sistema di distribuzione assicurativa italiano. Ogni agente, broker, subagente o produttore diretto che intende operare professionalmente nel settore deve risultare iscritto in una delle sue sezioni: senza questa iscrizione, l’attività di intermediazione è vietata e sanzionabile.
Strumento di trasparenza per il mercato e di tutela per il contraente, il RUI è insieme un obbligo normativo e una garanzia di qualificazione professionale. In questa guida vediamo cos’è il RUI e da dove nasce, come è strutturato nelle sue diverse sezioni, come consultarlo online e quali sono le regole per l’iscrizione, l’aggiornamento, la cancellazione e la sospensione.
Cos’è il RUI: definizione e quadro normativo
Il Registro Unico degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi — il RUI — è il registro pubblico tenuto dall’IVASS in cui devono essere iscritti i soggetti che esercitano professionalmente attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa nel territorio italiano. La sua istituzione presso l’Autorità di vigilanza è prevista dall’articolo 109 del Codice delle Assicurazioni Private, mentre la disciplina di dettaglio relativa a struttura, requisiti di iscrizione e modalità di gestione è contenuta nel Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
Il RUI è uno strumento di trasparenza del mercato e di tutela del contraente. L’iscrizione attesta che l’intermediario possiede i requisiti previsti dalla legge — onorabilità, professionalità, formazione adeguata e copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale — e consente sia ai clienti sia agli operatori del settore di verificare in qualunque momento la regolare abilitazione di chi propone o distribuisce prodotti assicurativi.
Operare nel settore dell’intermediazione senza essere iscritti al RUI configura l’esercizio abusivo dell’attività di distribuzione assicurativa ed è sanzionato sul piano amministrativo dalle norme del Codice delle Assicurazioni Private.
Le origini del RUI: dal Codice delle Assicurazioni Private all’IDD
Il RUI nasce con il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 — il Codice delle Assicurazioni Private — ed è diventato operativo a partire dal 1° febbraio 2007. La sua istituzione è stata l’esito del recepimento della Direttiva europea 2002/92/CE in materia di intermediazione assicurativa, che ha unificato in un solo registro tutte le figure professionali del settore.
In origine, la gestione del Registro era affidata all’ISVAP. A partire dal 1° gennaio 2013, in seguito all’entrata in vigore dello statuto approvato con D.P.R. 12 dicembre 2012, le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo sono state trasferite all’IVASS, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che da quel momento gestisce anche il RUI.
Una seconda tappa decisiva è arrivata con la Direttiva (UE) 2016/97, nota come IDD (Insurance Distribution Directive), recepita in Italia dal D.Lgs. n. 68 del 21 maggio 2018. La direttiva ha esteso il perimetro della disciplina alla distribuzione assicurativa nel suo complesso — non più alla sola intermediazione in senso stretto — e ha introdotto la nuova figura dell’intermediario assicurativo a titolo accessorio. Su questa base si innesta il Regolamento IVASS n. 40/2018, che costituisce oggi il testo di riferimento per il funzionamento del RUI.
Le sezioni del RUI: come è organizzato il Registro degli Intermediari
Per ordinare le diverse categorie di intermediari, il Regolamento IVASS n. 40/2018 prevede che il RUI sia suddiviso in sei sezioni — A, B, C, D, E ed F — ciascuna dedicata a una specifica figura professionale, oltre a un Elenco annesso riservato agli operatori comunitari che svolgono attività in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.
Sezione A — Agenti di assicurazione
Nella sezione A del RUI sono iscritti gli agenti di assicurazione, che il Regolamento IVASS definisce come gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o riassicurazione, sulla base di un mandato conferito dalla compagnia.
L’agente, però, non è né un semplice procacciatore di affari né un soggetto integrato nella struttura della preponente: è un imprenditore commerciale autonomo, che si dota di una propria organizzazione di mezzi e di persone, opera a proprio rischio e spese e risponde personalmente del proprio operato verso i terzi, verso le imprese mandanti e verso l’IVASS.
L’attività dell’agente non si esaurisce quindi nella promozione e nel collocamento delle polizze: include anche la consulenza al cliente e l’assistenza nella gestione del contratto, in particolare in caso di sinistro.
Sezione B — Broker
Nella sezione B del RUI sono iscritti i broker, ovvero i mediatori di assicurazione e riassicurazione. Si tratta di intermediari indipendenti che agiscono su incarico fiduciario del cliente e che, come prevede il Codice delle Assicurazioni Private, non hanno né possono esercitare poteri di rappresentanza delle imprese di assicurazione o riassicurazione.
È proprio questa autonomia a definirne l’identità professionale: a differenza dell’agente, vincolato al mandato di una o più compagnie, il broker non è legato ad alcuna impresa e può quindi spaziare sull’intero mercato per individuare la soluzione più adatta alle esigenze del contraente. La sua attività non si esaurisce nella ricerca della polizza: comprende l’analisi dei rischi, la consulenza precontrattuale, l’assistenza nella stipula e la gestione continuativa del rapporto, inclusa la fase del sinistro.
In sintesi, il broker è un consulente client-oriented: laddove l’agente rappresenta la compagnia, il broker rappresenta il cliente.
Sezione C — Produttori diretti
Nella sezione C del RUI sono iscritti i produttori diretti, ovvero gli intermediari che esercitano l’attività di distribuzione assicurativa per conto e sotto la piena responsabilità di un’unica impresa di assicurazione, senza vincoli di orario né obblighi di risultato. La loro operatività è limitata per legge a un perimetro specifico: i rami vita e i rami infortuni e malattia.
A differenza degli agenti e dei broker, il produttore diretto non si avvale di una propria struttura imprenditoriale autonoma né intermedia prodotti di più compagnie: agisce in via esclusiva per la compagnia che lo propone all’iscrizione, anche eventualmente in via sussidiaria rispetto a un’altra attività principale.
In questo caso, l’iscrizione è richiesta dall’impresa stessa.
Sezione D — Banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane
Nella sezione D del RUI sono iscritti i soggetti istituzionali abilitati alla distribuzione assicurativa in virtù della propria natura giuridica e della vigilanza cui sono già sottoposti. Qui troviamo:
- le banche autorizzate ai sensi del Testo Unico Bancario
- le società di intermediazione mobiliare (SIM) autorizzate ai sensi del Testo Unico della Finanza
- gli intermediari finanziari iscritti nell’albo unico ex art. 106 TUB
- gli istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A. – Divisione servizi di bancoposta.
Si tratta della cosiddetta bancassicurazione, ovvero del canale distributivo attraverso il quale i prodotti assicurativi vengono collocati presso la rete degli sportelli bancari, postali e finanziari. A differenza delle altre sezioni, l’iscrizione in D non riguarda persone fisiche, ma esclusivamente le strutture societarie già abilitate e iscritte nei rispettivi albi di vigilanza.
Il Regolamento IVASS n. 40/2018 subordina l’iscrizione all’individuazione di uno o più responsabili dell’attività di distribuzione assicurativa, dotati di onorabilità e di una comprovata professionalità in materia assicurativa, bancaria e finanziaria. È inoltre richiesta l’assenza di partecipazioni rilevanti o stretti legami che possano ostacolare l’esercizio dei poteri di vigilanza dell’IVASS.
Sezione E — Collaboratori di intermediari iscritti in A, B, D o F
Nella sezione E del RUI è iscritta invece la figura del subagente, insieme a tutti gli addetti all’attività di distribuzione che operano al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale collaborano (sia esso un agente, un broker, un soggetto della sezione D o un intermediario a titolo accessorio della sezione F). Vi rientrano anche gli intermediari a titolo accessorio che operano su incarico di altro intermediario e gli addetti degli stessi iscritti in sezione E che operano fuori dai relativi locali.
Si tratta tipicamente del punto di ingresso nella professione assicurativa: molti professionisti iniziano proprio come subagenti, costruendo l’esperienza necessaria per accedere in seguito alle sezioni A o B.
L’iscrizione, richiesta dall’intermediario di riferimento, presuppone i requisiti di onorabilità, il diploma di scuola secondaria superiore e il superamento di un percorso di formazione professionale di 60 ore conforme al Regolamento IVASS. Non è invece previsto, a differenza di agenti e broker, il superamento dell’esame IVASS.
Sezione F — Intermediari assicurativi a titolo accessorio
Nella sezione F del RUI sono iscritti gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che, come prevede il Codice delle Assicurazioni Private, operano direttamente su incarico di una o più imprese di assicurazione. Si tratta di soggetti per i quali la distribuzione di polizze non costituisce l’attività principale, ma un servizio complementare rispetto al proprio core business: rientrano in questa categoria, per esempio, i concessionari di autoveicoli che propongono coperture legate alla vendita del mezzo o gli operatori turistici che distribuiscono polizze viaggio insieme al tour proposto.
La sezione F è stata introdotta con il recepimento della Direttiva IDD (D.Lgs. n. 68/2018) e si distingue dalla figura presente nella sezione E perché qui il rapporto è instaurato direttamente con la compagnia, e non per il tramite di un altro intermediario.
L’Elenco annesso: gli intermediari UE che operano in Italia
Accanto alle sei sezioni ordinarie, il RUI prevede un Elenco annesso disciplinato dall’articolo 38 del Regolamento IVASS n. 40/2018, riservato agli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo che intendono operare sul territorio italiano.
I requisiti di accesso sono sostanzialmente due:
- l’iscrizione regolare nel registro degli intermediari del proprio Paese d’origine
- l’esercizio dell’attività in Italia in regime di stabilimento — tramite una sede secondaria sul territorio nazionale — oppure in regime di libera prestazione di servizi, senza presenza fisica stabile.
Una volta inseriti nell’Elenco, questi intermediari possono svolgere attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa esattamente come i loro omologhi italiani.
Restano sottoposti alla vigilanza prudenziale dell’Autorità del Paese d’origine, ma sono tenuti al rispetto delle norme italiane di interesse generale. L’IVASS ne assicura comunque la consultazione pubblica online, insieme alle sezioni ordinarie del Registro.
Il portale RUI: come consultare il Registro online
L’IVASS, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento n. 40/2018, garantisce l’aggiornamento del Registro, il pubblico accesso a esso e ne assicura la consultazione gratuita sul proprio sito istituzionale: chiunque può così verificare i dati identificativi e lo stato di iscrizione di un intermediario prima di concludere un contratto.
Come consultare il RUI
La consultazione del Registro è completamente gratuita e non richiede credenziali di accesso. Dal 4 giugno 2024 è attivo il nuovo portale pubblico, raggiungibile all’indirizzo ruipubblico.ivass.it o tramite il sito istituzionale dell’IVASS, nella sezione dedicata ai consumatori. Le informazioni sono aggiornate quotidianamente sulla base delle comunicazioni che intermediari e imprese trasmettono all’Autorità di vigilanza, ma non sono disponibili dati storici: la consultazione restituisce sempre la situazione attuale dell’iscritto.
Per esigenze più strutturate — analisi di mercato, monitoraggio di reti, integrazioni con sistemi gestionali — è possibile scaricare l’intero database degli iscritti in formato CSV come Open data, e quindi rielaborare le informazioni in autonomia.
Quali informazioni si trovano nel RUI
Il portale consente di ricercare e visualizzare i dati relativi a cinque categorie distinte di soggetti:
- gli intermediari italiani iscritti nelle sei sezioni del RUI,
- gli intermediari UE inseriti nell’Elenco annesso,
- i collaboratori iscritti nella sezione E (con indicazione se la collaborazione sia svolta a titolo accessorio o meno),
- i responsabili della distribuzione delle imprese di assicurazione e degli iscritti in sezione D,
- i siti internet utilizzati per la promozione e il collocamento di polizze.
Per ciascun intermediario, il Registro riporta le informazioni previste dal Regolamento e cioè:
- nome e cognome o ragione sociale
- sezione e numero di iscrizione
- data di iscrizione
- sede legale o residenza
- eventuale stato di temporanea inoperatività
- rapporti di collaborazione in essere e siti web utilizzati per l’attività.
A chi serve consultare il RUI e perché
La consultazione del RUI è uno strumento di tutela accessibile a chiunque, ma risulta particolarmente utile in tre situazioni:
- Il cliente che si vede proporre una polizza ha la possibilità di verificare in pochi secondi che chi gli sta vendendo il prodotto sia effettivamente abilitato a farlo, in quale sezione sia iscritto (e quindi a che titolo operi: agente, broker, subagente, banca) e se la sua iscrizione sia attiva o sospesa. È la prima e più semplice difesa contro fenomeni di abusivismo assicurativo.
- L’intermediario che valuta una collaborazione professionale — per esempio un agente che intende avvalersi di un nuovo subagente, o un broker che instaura un rapporto di collaborazione orizzontale — può verificare la regolarità dell’iscrizione del potenziale partner, gli eventuali rapporti già in essere con altri intermediari e l’operatività attuale.
- L’azienda o la rete distributiva che assume personale per attività di intermediazione utilizza il RUI come fonte ufficiale per i controlli preliminari, sia in fase di assunzione sia nei monitoraggi periodici previsti dalle politiche interne di organizzazione e controllo della distribuzione.
Come iscriversi e mantenere l’iscrizione al RUI
Le modalità di iscrizione al RUI variano in base alla sezione di destinazione, ma alcuni requisiti restano comuni a tutti:
- il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 110 del Codice delle Assicurazioni Private,
- il diploma di scuola secondaria superiore (o titolo estero equivalente),
- la presentazione della domanda tramite il portale RUI dell’IVASS, con accesso mediante SPID, CIE o CNS.
A partire da questa base, il percorso si differenzia.
Per le sezioni A e B — agenti e broker — è necessario superare la prova di idoneità annuale indetta dall’IVASS, il cosiddetto esame IVASS, che si svolge in presenza con quesiti a risposta multipla. Chi punta a entrare in queste sezioni deve inoltre stipulare una copertura RC professionale conforme ai massimali europei, mentre i broker sono tenuti anche all’adesione al Fondo di garanzia.
Per le sezioni C, E ed F non è invece previsto l’esame, ma è obbligatorio completare un percorso di formazione professionale di almeno 60 ore nei dodici mesi precedenti la domanda.
Per la sezione D, infine, l’iscrizione presuppone l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria o finanziaria principale e l’individuazione di un responsabile della distribuzione assicurativa, con specifici requisiti di professionalità.
Per un approfondimento operativo sulle diverse procedure, rimandiamo all’articolo dedicato all’iscrizione al RUI.
Una volta ottenuta l’iscrizione, mantenerla attiva richiede il rispetto di alcuni adempimenti annuali.
Il principale è l’aggiornamento professionale obbligatorio, disciplinato dall’articolo 89 del Regolamento IVASS n. 40/2018: 30 ore di formazione ogni anno per gli iscritti nelle sezioni A, B, D, E ed F (ridotte a 15 ore per gli intermediari a titolo accessorio della sezione E), da svolgere a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione.
A questo si affiancano il pagamento del contributo di vigilanza all’IVASS, il rinnovo annuale della copertura RC professionale per le sezioni che la prevedono e, per i broker, il versamento del contributo al Fondo di garanzia.
Per approfondimenti leggi Aggiornamento IVASS: tutto ciò che devi sapere per restare in regola con gli obblighi formativi




