Provvedimento IVASS n. 111: mitigazione del riciclaggio e finanziamento al terrorismo

L’Istituto di Vigilanza ha definito, per gli Intermediari, sia i criteri e le metodologie per analizzare e valutare il rischio di riciclaggio cui gli stessi sono esposti, sia i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali gli Intermediari assicurativi assolvono ad una funzione di antiriciclaggio, individuandone un titolare e, nel caso, istituiscono una funzione di revisione interna aggiuntiva.

Dalla relazione di presentazione IVASS si evidenzia che solo una percentuale inferiore all’1 % degli Agenti sarà interessata dalla disposizione regolamentare.

Il Provvedimento si applica all’operatività nei rami vita di cui all’articolo 2 comma 1 del CAP.

Tra le principali novità introdotte per gli Agenti sintetizziamo quelle più rilevanti:

  1. L’istituzione della funzione antiriciclaggio e nomina del titolare della funzione per i soggetti che rientrano contemporaneamente nei seguenti parametri, considerati rilevanti:
    • Un numero di rapporti di collaborazione in essere (solo soggetti iscritti in sezione “E” RUI dall’Intermediario) uguale o superiore a 30 unità;
    • Un volume produttivo/premi lordi contabilizzati (comunicato dalle Imprese mandanti) superiore a € 15 milioni;
    • Gli Intermediari operanti come persone fisiche, rientranti nei parametri che precedono, sono esentati dalla sola nomina del titolare della funzione. In detta ipotesi è responsabile l’Agente persona fisica.
  2. I grandi Intermediari assicurativi, per i quali si ritiene concreta una più alta esposizione al rischio di riciclaggio, necessitano di un ulteriore presidio aggiuntivo alla funzione antiriciclaggio, quello di revisione interna che verifichi le politiche, le procedure ed i controlli. In questo caso i parametri applicativi sono:
    Forma giuridica: sono esclusi gli Intermediari che operano in forma di impresa individuale;
    Un numero di rapporti di collaborazione in essere (solo soggetti iscritti nella sezione “E” del Registro degli Intermediari) uguale o superiore a 100 unità e volume produttivo (determinato sulla base delle comunicazioni trasmesse dalle imprese per le quali l’Intermediario opera) superiore a € 20 milioni.L’Intermediario, come da articolo 10 del Provvedimento, verifica annualmente l’osservanza dei parametri nel biennio precedente, provvedendo all’istituzione o soppressione delle relative funzioni nei seguenti termini:

    • in caso di istituzione, a decorrere dall’anno successivo;
    • in caso di dismissione, a decorrere dall’anno successivo al triennio nel quale sia verificata l’assenza continuativa dei requisiti previsti.

    In sede di prima applicazione sono previste le seguenti scadenze:
    le imprese trasmettono i dati del volume produttivo relativi all’anno 2019 entro 30 giorni dalla pubblicazione del Provvedimento in GU (al momento il Provvedimento non è stato ancora pubblicato) ed entro il 30 settembre 2021 quelli relativi all’esercizio 2020.

    L’Agente comunicherà ad IVASS, entro il 30 novembre 2021 l’eventuale istituzione della funzione antiriciclaggio e di revisione interna con indicazione dei rispettivi titolari.

    Gli Intermediari interessati dal Provvedimento si adeguano alle disposizioni con decorrenza 1 gennaio 2022.

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