La deadline è fissata per il 30 giugno 2014, data in cui avverrà il definivo passaggio sotto la vigilanza dell’OAM; l’authority che dovrà controllare e vigilare sui mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria subentrerà effettivamente a Banca d’Italia a fine giugno portando a termine il lungo percorso nel settore del credito.
Sei mesi in più
La Banca d’Italia rimarrà in “carica” per una durata complessiva di altri sei mesi, come viene stabilito nel decreto milleproroghe approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri; spetterà quindi all’istituto centrale, in questo arco di tempo che rimane, appurare che gli agenti che iniziano ad operare nel nostro paese per conto degli istituti di pagamento o degli istituti di moneta elettronica comunitari applichino e rispettino le norme relative alla trasparenza contenute nel Testo Unico Bancario (TUB). Il processo che ha visto nascere l’organismo di vigilanza sul settore creditizio giunge quindi al termine con la definitiva presa in carico da parte dell’OAM dell’intera vigilanza sui professionisti del credito.
I controlli affidati alla Guardia di Finanza
Le verifiche ed i dovuti controlli saranno effettuati anche con la collaborazione dalla Guardia di Finanza, ed anche a partire dal 30 giugno 2014, data in cui avverrà il passaggio sotto il controllo dell’OAM i controlli potranno vedere la partecipazione delle fiamme gialle.
Elenchi OAM chi può iscriversi e chi può ancora beneficiare del regime transitorio
L’OAM, l’autorità di vigilanza a cui spetta il controllo sui mediatori del credito e sugli agenti in attività finanziaria ha ultimato recentemente i procedimenti relativi a questi ultimi in particolare a quelli cha hanno beneficiato del regime transitorio (come previsto dall’articolo 26 del d.lgs. n. 141/2010). Tali soggetti, possono ora operare soltanto se risultano iscritti nell’elenco tenuto dall’OAM; il regime transitorio resta in vigore soltanto per gli agenti nei servizi di pagamento e per i mediatori creditizi che possono ancora effettuare la procedura di iscrizione, l’operatività legata alle precedenti norme è consentita relativamente all’accoglimento o al rigetto dell’istanza d’iscrizione.
