Il mediatore creditizio è il soggetto esperto in prestiti e finanziamenti di ogni genere ed è una figura professionale molto richiesta negli ultimi anni.
Non è un dipendente di banche o istituti di credito né tanto meno dipende dal cliente privato che a lui si rivolge.
Il suo ruolo è disciplinato dall’ art. 2 del DPR 287/2000 che definisce la figura del mediatore creditizio come colui che, in maniera professionale e non necessariamente come unico lavoro, cerca di mettere in relazione le banche (o gli istituti finanziari) assieme alla clientela, svolgendo anche attività di consulenza per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
In base alle necessità del cliente, il mediatore, in maniera del tutto imparziale, cerca di trovare le migliori soluzioni finanziarie in piena autonomia rispetto agli enti creditizi.
Compito del mediatore è quindi quello di valutare i prodotti finanziari delle banche proponenti e di attenersi il più possibile alle richieste del cliente aiutando quest’ultimo affinché ottenga il prestito e consentendo agli istituti di credito di far conoscere presso il pubblico le soluzioni finanziarie studiate per i privati.
Come diventare mediatore creditizio?
Per diventare Mediatore creditizio è necessario aver sostenuto e superato l’esame presso l’OAM al quale è possibile partecipare solo se si posseggono determinati requisiti.
Tra gli altri:
- essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata;
- essersi registrato sul portale dell’organismo all’indirizzo organismo-am.it;
- aver versato il contributo di partecipazione alla prova d’esame;
- aver partecipato ad un corso di formazione sulle materie rilevanti per l’esercizio dell’attività di Agente in attività finanziaria e Mediatore creditizio, ai sensi dell’ 14 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n.141, così come disciplinato nell’art. 3 della Circolare OAM n. 19/14.
Come iscriversi negli Elenchi OAM?
L’attività di mediazione creditizia può essere svolta, per legge, dalle società per azioni, dalle società in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata e dalle società cooperative. (cfr. art. 128-septies del TUB)
Pertanto, l’iscrizione nell’elenco è subordinata alla presenza dei seguenti requisiti:
- forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
- capitale sociale versato non inferiore a quello previsto per le società per azioni;
- possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità da parte di coloro che detengono l’amministrazione e la direzione della società.
E’ necessaria, inoltre, la stipula da parte della società di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato la società risponde a norma di legge.
Il procedimento per l’iscrizione prevede come primo step la registrazione al portale ed il possesso di una PEC.
Successivamente è possibile compilare il modulo PDF riportato sul sito stesso e sottoscriverlo con firma digitale inviandolo con l’apposita funzione.
L’OAM provvederà a inviare riscontro sull’esito dell’iscrizione alla PEC indicata.