IVASS – Documento di consultazione n. 7/2022

L’IVASS ha pubblicato lo schema di Provvedimento che modifica alcuni articoli del Regolamento n. 40/2018 con particolare riferimento ai requisiti professionali degli operatori e alla comunicazione all’Organismo del dominio internet utilizzato dall’intermediario.

La finalità è quella di ricondurre a coerenza il quadro normativo, già novato dai cambiamenti consolidatisi nella disciplina primaria, al fine di non generare dubbi rispetto alla normativa applicabile negli operatori, che devono documentare il possesso dei requisiti professionali per poter esercitare l’attività di distribuzione e di rafforzare i presidi di tutela allo stato vigenti attraverso l’acquisizione di un’informativa completa sulle modalità con cui i contratti di assicurazione vengono collocati e promossi tramite web.

Il Provvedimento reca modifiche e integrazioni limitatamente agli articoli 5 (Persone fisiche), 6 (Società), 17 (Requisiti per l’iscrizione), 22 (Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche), 26 (Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche), 38 (Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi), 41 (Modalità di esercizio dell’attività da parte dell’impresa), 48 (Requisiti per lo svolgimento dell’attività), 78 (Registrazione dei domini) e 84 (Prova di idoneità).

In particolare:

  • viene eliminato il riferimento alla durata quinquennale e all’anno integrativo con riferimento al possesso del diploma di istruzione secondaria superiore al fine di rendere la disposizione coerente con il vigente ordinamento scolastico, che prevede anche la possibilità di svolgimento del corso di studi superiori in quattro anni, mantenendo invariato il monte ore di frequenza complessivamente richiesto;
  • il concetto di equipollenza è superato e sostituito con la dizione titolo di studio estero corrispondente;
  • è introdotto l’obbligo in capo agli intermediari, che intendono promuovere e collocare, prodotti assicurativi tramite tecniche di comunicazione a distanza , di avvalersi a tali fini esclusivamente dei domini internet, dei quali sia stata data comunicazione all’IVASS, secondo le modalità specificate dallo stesso articolo. L’obbligo si applica anche ai casi di sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza.

La comunicazione del sito internet ufficiale da parte degli intermediari è volta ad arginare il fenomeno delle truffe sui siti internet, che registrano un preoccupante incremento anche in ragione della forte accelerazione digitale degli ultimi anni, in parte connessa alla pandemia da Covid-19, a tutela dei consumatori e, per altro verso, degli stessi intermediari. Tale misura potrà infatti determinare in loro favore una significativa riduzione del rischio di vedere i propri dati illegittimamente associati a siti internet non ufficiali.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all’IVASS, entro il 25 luglio 2022 al seguente indirizzo di posta elettronica: domini@ivass.it utilizzando l’apposita tabella allegata, da compilare in formato word.

Al termine della fase di pubblica consultazione, saranno rese pubbliche sul sito dell’IVASS:

  • le osservazioni pervenute, con l’indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni;
  • le conseguenti risoluzioni dell’IVASS.

Per maggiori dettagli di seguito il link per il documento
https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2022/07-pc/index.html

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