Con nota del 17 maggio 2022, prot. n. 101960/22, è stato avviato dall’IVASS, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, un procedimento di cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi per mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni ai sensi artt. 113, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 209/2005 e 30, comma 1 lett. c), del Reg. n. 40/2018.
Considerate le comunicazioni eventuali di circostanze giustificative dell’inoperatività, ricevute nel termine stabilito del 24 giugno, l’IVASS ha disposto la cancellazione dal RUI, ai sensi degli artt. 113, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 209/2005 e 30, comma 1 lett. c), del Reg. n. 40/2018, dei soggetti di cui agli elenchi allegati.
Si ricorda che, ai sensi dell’ art. 31 del Reg. Ivass n. 40/2018, le persone fisiche iscritte nel Registro e successivamente cancellate, possono essere nuovamente iscritte a condizione che:
- siano in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione;
- nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata nello stesso anno ovvero nell’anno immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale pari a 30 ore, ovvero a 15 ore nel caso di intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E; restano valide le ore eventualmente effettuate prima della cancellazione;
- nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata oltre l’anno immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore, ovvero a 15 ore nel caso di intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E;
- nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo cinque anni dalla cancellazione:
– per gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore;
– per gli intermediari iscritti nella sezione C, E o F, abbiano effettuato la formazione professionale; - venga presentata apposita domanda di reiscrizione;
- in caso di cancellazione dovuta a condanna irrevocabile o fallimento, mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 114 del Codice.
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ELENCO_INOPERATIVI_SEZIONE_A
ELENCO_INOPERATIVI_SEZIONE_B