REGOLAMENTO IVASS CONCERNENTE L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE PER I TITOLI NON DUREVOLI INTRODOTTA DAL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 73, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI E DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO, TESORERIA DELLO STATO E ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E SOCIALI CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 4 AGOSTO 2022, N. 122. (Modificato dal Provvedimento n. 138 del 25 Settembre 2023 e dal Provvedimento 143 del 12 Marzo 2024)
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell’IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private;
VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante l’attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
VISTO il decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2022, n. 122, e, in particolare, l’articolo 45, comma 3-octies che, considerata l’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, introduce la facoltà per i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, nonché comma 3- novies, che attribuisce all’IVASS il compito di disciplinare con regolamento le modalità attuative e applicative di tale facoltà, per le imprese del settore assicurativo di cui all’articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private;
VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto;
adotta il seguente:
REGOLAMENTO
INDICE
Titolo I
Disposizioni di carattere generale
Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
Titolo II
Disposizioni relative all’esercizio della facoltà
Art. 4 (Modalità di esercizio della facoltà)
Art. 5 (Riserva indisponibile)
Art. 6 (Comunicazioni all’IVASS)
Titolo III
Disposizioni finali
Art. 7 (Abrogazioni)
Art. 8 (Pubblicazione)
Art. 9 (Entrata in vigore)
Titolo I
Disposizioni di carattere generale
Art. 1
(Fonti normative)
- Il Regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 45, commi da 3-octies a 3-duodecies del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2022, n. 122.
Art. 2
(Definizioni)
- “Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- “bilancio intermedio”: situazione patrimoniale richiesta da disposizioni normative o volontariamente predisposta dall’impresa a una data diversa da quella di chiusura del bilancio di esercizio”;
- “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
- “commento alla relazione semestrale”: il commento di cui all’allegato 6 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008;
- “data di riferimento”: il 31 dicembre per il bilancio, il 30 giugno per la relazione semestrale e la data di chiusura per gli altri bilanci intermedi;
- “impresa di assicurazione italiana”: l’impresa di assicurazione e l’impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica italiana e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione o di impresa di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all’articolo 2 del Codice o della riassicurazione;
- “nota integrativa”: nota integrativa al bilancio d’esercizio di cui all’allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008;
- “organo amministrativo”: il consiglio di amministrazione o, ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;
- “organo di controllo”: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all’articolo 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
- “relazione sulla gestione”: la relazione di cui all’art. 94 del Codice;
- “titoli non durevoli”: investimenti in titoli compresi nelle voci C.III.1 (Azioni e quote), C.III.2 (Quote di fondi comuni di investimento) e C.III.3 (Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso) dello Stato Patrimoniale Attivo di cui all’allegato 1 al Regolamento
ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa e, come tali, presenti nel portafoglio ad utilizzo non durevole; - “ultimo valore approvato”: il valore risultante dall’ultimo – rispetto alla data di riferimento – bilancio di esercizio approvato.”
Art. 3
(Ambito di applicazione)
- Il Regolamento si applica alle imprese di assicurazione italiane che, ai sensi dell’articolo 91, comma 2, del Codice, redigono il bilancio di esercizio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.
Titolo II
Disposizioni relative all’esercizio della facoltà
Art. 4
(Modalità di esercizio della facoltà)
- L’impresa che si avvale della facoltà di cui all’articolo 45, comma 3-octies del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2022, n. 122, che, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, potrà essere prorogata con decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze, valuta i titoli non durevoli in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato o, per i titoli non presenti nel portafoglio a tale data, al costo d’acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
- La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a singoli titoli il cui valore di mercato alla data di riferimento sia inferiore all’ultimo valore approvato o, per i titoli non presenti nel portafoglio al costo d’acquisizione.
- L’organo amministrativo dell’impresa delibera l’esercizio della facoltà di cui al comma 1 in sede di approvazione del progetto di bilancio o della relazione semestrale anche sulla base di una relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Per le imprese di cui all’articolo 154-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la relazione è preventivamente trasmessa al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
- Nella relazione dei responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale si attesta la coerenza delle valutazioni dei titoli non durevoli con la struttura degli impegni finanziari in essere e le scadenze dei relativi esborsi, con particolare riguardo al portafoglio assicurativo. A tal fine l’impresa elabora una situazione dei flussi di cassa attesi, utilizzando ipotesi prudenti e stimando anche l’impatto di scenari stressati sulla posizione di liquidità.
- La relazione di cui al comma 4 è trasmessa all’organo di controllo entro il termine di cui all’articolo 2429, comma 1, del codice civile o, per la relazione semestrale, nel termine di cui all’articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.
- Ai fini della determinazione dell’eventuale componente variabile della remunerazione a favore dell’organo amministrativo, dell’alta direzione, delle funzioni fondamentali e del personale rilevante dell’impresa, così come definiti dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 30 del Codice, si considerano i risultati reddituali prima dell’esercizio della facoltà di cui al comma 1.
- L’impresa, con riferimento ai titoli per i quali esercita la facoltà di cui al comma 1, riporta nella nota integrativa o nel commento alla relazione semestrale:
- i criteri seguiti per l’individuazione e la valutazione degli stessi (parte A, punto i) della nota integrativa e punto h) delle “Informazioni sulla gestione” del commento alla relazione semestrale);
- il raffronto del valore iscritto alla data di riferimento con il relativo valore desumibile dall’andamento dei mercati distintamente per le gestioni vita e danni (parte B, sezione 2, punto 2.3.1 della nota integrativa e punto q) delle “Informazioni sulla gestione” del commento alla relazione semestrale);
- gli effetti dell’esercizio della facoltà sull’utile (parte B, sezione 22, punto 22.4 della nota integrativa e punto q) delle “Informazioni sulla gestione” del commento alla relazione semestrale).
8. L’impresa che ha esercitato la facoltà di cui al comma 1, ai fini della redazione del bilancio o della relazione semestrale, riporta nella nota integrativa (parte B, sezione 22, punto 22.4 della nota integrativa) o nel commento alla relazione semestrale (punto q) delle “Informazioni sulla gestione” del commento alla relazione semestrale) relativi alla prima data di riferimento successiva gli effetti derivanti:
-
-
- dall’eventuale cessione dei titoli nel corso del semestre successivo alla data di riferimento;
- dalla valutazione dei titoli alla data di riferimento successiva.
-
Art. 5
(Riserva indisponibile)
- L’impresa che esercita la facoltà di cui all’articolo 4, comma 1, destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti in bilancio o, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre, tra il costo d’acquisizione e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. L’impresa può tener conto anche dell’effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi se previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 45, comma 3-duodecies, del decreto legge di cui all’articolo 1
- Se gli utili dell’esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l’ammontare determinato secondo il comma 1, l’impresa destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi
- L’impresa indica in nota integrativa (parte C, punto 1) l’ammontare della riserva indisponibile di cui al comma 1, distintamente per la gestione danni e la gestione vita, evidenziandone la parte che impegna gli utili degli esercizi precedenti, l’utile dell’esercizio e gli utili di esercizi successivi. L’impresa indica altresì in nota integrativa (parte A, punto i) le informazioni
di cui all’allegato A secondo le istruzioni di cui all’allegato B. - L’impresa indica nella relazione sulla gestione l’effetto della mancata svalutazione sui dati e le informazioni fornite, ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
- L’organo amministrativo valuta la compatibilità dell’esercizio della facoltà di cui all’articolo 4, comma 1, con la posizione patrimoniale ed economica dell’impresa, con particolare riferimento al caso in cui utili degli esercizi successivi sono destinati alla riserva indisponibile.
- L’impresa indica nel commento alla relazione semestrale l’ammontare della differenza tra i valori iscritti in relazione semestrale dei titoli per i quali la facoltà è esercitata ed i valori di mercato rilevati alla data di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. L’impresa può tener conto anche dell’effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all’esercizio in corso e fino a cinque esercizi successivi se previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 45, comma 3-duodecies, del decreto legge di cui all’articolo 1.
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Art. 6
(Comunicazioni all’IVASS)
- L’impresa comunica all’IVASS l’esercizio della facoltà di cui all’articolo 4, comma 1 e l’eventuale proposta di distribuzione di
dividendi e di altri elementi patrimoniali di cui all’articolo 5, commi 6-bis e 6-ter, entro quindici giorni dall’adozione della delibera dell’organo amministrativo di cui all’articolo 4, comma 3, specificando le informazioni indicate all’ articolo 4, comma 7, e all’articolo 5, commi 3 e 6. - L’impresa comunica tempestivamente all’IVASS la cessazione dell’esercizio della facoltà di cui all’articolo 4.
-
Titolo III
Disposizioni finali
Art. 7
(Abrogazioni)
- È abrogato il Regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019.
Art. 8
(Pubblicazione)
- Il Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito istituzionale.
Art. 9
(Entrata in vigore)
- Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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