L’aggiornamento annuale è relativo al mantenimento dei requisiti di iscrizione all’OCF.
Aggiornamento OCF tutto quello che c’è da sapere
Aggiornamento OCF è obbligatorio?
L’OCF è l’autorità di vigilanza che regola l’attività dei consulenti finanziari, è proprio questo ente che detiene il registro nel quale questi professionisti sono tenuti ad iscriversi.
Per l’iscrizione a questo albo è necessario sostenere l’esame OCF, una prova valutativa superata la quale si accede al registro ed è quindi possibile operare come consulente finanziario.
Aggiornamento OCF cosa dice la normativa?
Il Regolamento 20/307 del 2018 indica le modalità ed i requisiti relativi all’obbligatorietà dell’aggiornamento OCF. Il nostro corso online è già disponibile e fruibile tutti i giorni 24h festivi compresi.
Vediamo insieme in sintesi quali sono gli articoli interessati.
Art. 156
(Modalità di aggiornamento professionale)
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 78, i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede sono tenuti all’aggiornamento professionale secondo le procedure adottate dall’intermediario per conto del quale operano [14].
[14] Comma così modificato con delibera n. 21755 del 10.3.2021 che ha sostituito le parole: “dagli articoli da 78 a 82” con le parole: “dall’articolo 78” e le parole “mediante partecipazione a corsi su base periodica, a conclusione dei quali sono rilasciati attestati di frequenza” con le parole: “secondo le procedure adottate dall’intermediario per conto del quale operano”.
Art. 164
(Aggiornamento professionale)
1) I consulenti finanziari autonomi iscritti all’albo, a prescindere dall’esercizio effettivo dell’attività e ferme restando le ipotesi di sospensione di cui al comma 2-bis, sono tenuti all’aggiornamento professionale coerentemente con la natura e le caratteristiche dell’attività prestata ai clienti in conformità con quanto previsto dal punto 20, lettera b), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.
2) A tal fine, i consulenti finanziari autonomi di cui al comma 1 partecipano, almeno ogni dodici mesi, a corsi di formazione della durata complessiva di almeno trenta ore, tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.
I corsi di aggiornamento professionale devono concludersi con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite all’esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell’aggiornamento professionale.
2-bis. Gli obblighi di aggiornamento professionale sono sospesi qualora ricorra una delle
seguenti cause:
a) gravidanza, dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino a un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l’adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
b) grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell’impedimento;
c) assenza continuativa per oltre sei mesi, per cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e b).
Il consulente finanziario autonomo – anche tramite la società di consulenza finanziaria per conto della quale opera – deve dare tempestiva comunicazione all’Organismo della sussistenza delle cause di sospensione nonché della loro cessazione.
2-ter.
Prima della ripresa dell’attività nei casi di cui al comma 2-bis, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale, i soggetti di cui al comma 1 effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore. Se l’attività riprende nello stesso anno, ovvero nell’anno successivo alla sospensione, restano valide le ore eventualmente effettuate prima della sospensione. I nuovi obblighi di aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di ripresa dell’attività.
3) Le società di consulenza finanziaria si dotano di idonee procedure per garantire l’aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi operanti per loro conto, in conformità con quanto previsto dai commi precedenti.
4-bis.
I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria conservano, per almeno cinque anni, la documentazione relativa all’effettivo adempimento dell’obbligo di aggiornamento professionale.
5) L’Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale richiedendo la trasmissione, anche periodica, della copia della documentazione prevista al comma 4-bis.
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