In linea con il principio di una sempre maggiore professionalizzazione di alcune funzioni, l’OAM ha delineato in maniera più precisa l’esercizio dell’attività di Agente predisposto esclusivamente ai servizi di pagamento, vediamo insieme le caratteristiche principali di questo professionista.
Per poter diventare agente nei servizi di pagamento bisogna prima di tutto essere iscritti nell’apposita sezione speciale dell’albo degli Agenti in attività finanziaria dell’OAM, presentando l’apposita domanda d’iscrizione, versando il relativo contributo e frequentando il corso di formazione obbligatorio.
Per i requisiti necessari all’iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli Agenti in attività finanziaria consigliamo la lettura di questo articolo.
Chi deve frequentare il corso di formazione obbligatorio
Per conseguire l’iscrizione alla sezione speciale dell’Elenco degli Agenti in Attività Finanziaria (come da articolo 128-quater, comma 6, del D.Lgs. n 385/1993) devono frequentare un corso di formazione obbligatorio
– tutti coloro che hanno presentato richiesta di iscrizione alla sezione speciale;
– coloro che svolgono attività di amministrazione o direzione di società che presentano richiesta di iscrizione alla sezione speciale;
– i dipendenti ed i collaboratori di società già iscritte alla sezione speciale.
Coloro i quali presentano la richiesta di iscrizione entro il 12 aprile 2013 si impegnano, in sede di iscrizione a frequentare un corso di formazione entro 30 giorni a partire dalla data di presentazione della domanda.
Per la permanenza nella sezione speciale gli iscritti sono tenuti alla frequenza annuale di un corso di aggiornamento obbligatorio.
Il regime transitorio, chi non deve frequentare il corso di formazione
Per la prima iscrizione all’albo sono considerati in possesso dei requisiti coloro che:
a) alla data di adozione del del decreto 28 dicembre 2012, n. 256 sono iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria;
b) hanno effettivamente svolto l’attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a sei mesi nel triennio precedente ovvero coloro che per lo stesso arco temporale hanno ricoperto funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso agenti in attività finanziaria già iscritti.
Scadenze adempimenti
Per coloro che beneficiano del regime transitorio entro il 28 Marzo va effettuato il versamento per il contributo di iscrizione come da Circolare 11/13 (importi dimezzati), e va presentata la domanda di iscrizione all’albo. Chi per motivi tecnici legati al portale dell’OAM non riesce ad inviare la propria richiesta può comunicare entro lo stesso termine tramite mail all’indirizzo transitorio@organismo-am.it la propria impossibilità di invio per problemi di natura tecnica; per questi ultimi la domanda va presentata secondo le modalità indicate sul portale OAM entro e non oltre il 30 aprile 2013.
Per una lettura approfondita rimandiamo alla nostra sezione dedicata.
