L’Intermediario Assicurativo, cancellato dal RUI, può essere reiscritto nuovamente.
- Quali possono essere le cause della cancellazione?
Prima di descrivere le procedure per la reiscrizione, elenchiamo le possibili cause che prevedono l’attivazione del procedimento di cancellazione da parte dell’IVASS nei confronti degli Intermediari assicurativi:
- emanazione di un provvedimento sanzionatorio;
- espressa richiesta dell’Intermediario;
- inattività dell’Intermediario per più di 3 anni senza giustificato motivo;
- perdita dei requisiti di cui agli artt. 108, 111 o 112;
- perdita delle autorizzazioni per gli iscritti in D e delle garanzie assicurative per gli iscritti in A, B o F;
- mancato versamento del contributo di vigilanza e/o del fondo di garanzia, previa diffida da parte dell’IVASS e decorso il termine per provvedere all’adempimento.
In tutti questi casi, l’IVASS, a seguito di cancellazione, provvede a dare tempestiva comunicazione al destinatario del provvedimento.
La cancellazione è inoltre prevista quando espressamente richiesta dall’Intermediario, per gli iscritti in E per interruzione del rapporto di collaborazione.
In questo ultimo caso, la comunicazione dell’IVASS di avvenuta cancellazione verrà effettuata all’intermediario che ne ha fatto richiesta e non al destinatario del provvedimento.
- Quali sono le procedure per la reiscrizione?
Vediamole nel dettaglio.
Reiscrizione nella sezione A o B del Rui
L’Intermediario Assicurativo iscritto nella sezione A o B del Registro IVASS, e poi cancellato, può richiedere la reiscrizione, mediante la compilazione dell’apposito modello elettronico PDF, compilato e firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC all’indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it
- N.B.: ogni messaggio PEC può contenere una sola istanza.
Al momento della presentazione della richiesta di reiscrizione, l’Intermediario dovrà aver ottemperato agli obblighi amministrativi mediante il pagamento della tassa governativa di 168,00 €, del quale dovrà dare riscontro con copia del versamento, e dovrà essere in regola con l’imposta di bollo.
- Il requisito di professionalità già posseduto dall’iscritto alla sezione A- B resta valido tranne nel caso di
Ai fini della reiscrizione, non devono sostenere la prova di idoneità coloro che:
- sono stati iscritti e cancellati dalla sezione A o B del registro;
- abbiano già superato la prova di idoneità indetta dall’IVASS;
- erano iscritti nell’abrogato Albo degli agenti di assicurazione o nell’abrogato Albo Broker alla data del 1°febbraio 2007.
La persona fisica che intenda reiscriversi deve aver effettuato un aggiornamento professionale:
- di almeno 30h se la domanda viene presentata entro 5 anni dalla data della cancellazione;
- pari a 60h, se la domanda viene presentata dopo 5 anni dalla cancellazione.
L’intermediario cancellato dal registro per mancato pagamento del contributo di vigilanza (e/o del Fondo di Garanzia nel caso degli iscritti in B) può essere reiscritto a condizione che sia in regola con i pagamenti dovuti fino al momento della cancellazione.
L’intermediario cancellato dal registro in seguito a condanna irrevocabile o fallimento può essere reiscritto se ricorrono i presupposti stabiliti dall’art. 114 del Codice.
I soggetti cancellati dal registro in seguito al provvedimento sanzionatorio della radiazione di cui all’art. 324, comma 1, lett. d) del Codice, possono essere reiscritti solo dopo che siano decorsi 5 anni dalla cancellazione, purché siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione, ivi incluso, per le persone fisiche, il superamento di una nuova prova di idoneità.
Reiscrizione nella sezione E del RUI
L’Intermediario Assicurativo iscritto nella sezione E del Registro IVASS, cancellato, può essere reiscritto su richiesta dell’Intermediario, che se ne avvale, delle sezioni A, B, D, F, mediante la compilazione dell’apposito modello elettronico PDF, compilato e firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC all’indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it
Nella domanda presentata all’IVASS, l’Intermediario attesta di aver accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione E, abbiano provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di 168,00 €.
L’Intermediario iscritto nella sezione E del RUI può essere reiscritto a condizione che abbia effettuato un:
- aggiornamento professionale di almeno 30h se la domanda viene presentata entro 5 anni dalla data della cancellazione.
- la formazione professionale di 60h di cui all’art. 86 del regolamento, nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo 5 anni dalla cancellazione.
L’intermediario cancellato dal registro in seguito a condanna irrevocabile o fallimento può essere reiscritto se ricorrono i presupposti stabiliti dall’art. 114 del Codice.
I soggetti cancellati dal registro in seguito al provvedimento sanzionatorio della radiazione di cui all’art. 324, comma 1, lett. d) del Codice, possono essere reiscritti solo dopo che siano decorsi 5 anni dalla cancellazione, purché siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione, ivi incluso, per le persone fisiche, il superamento di una nuova prova di idoneità.
Per gli intermediari che intendano reiscriversi nelle sezioni C o F valgono le stesse modalità di reiscrizione degli iscritti in E.