Regolamento n. 40/2018
Chiarimenti applicativi
L’IVASS ha fornito chiarimenti in merito ad alcuni articoli del Regolamento n. 40/2018 in seguito modificati dal Provvedimento n. 97/2020.
I chiarimenti riguardano, principalmente, il titolo di studio da possedere nel caso di collaboratori iscritti nella sezione E prima dell’entrata in vigore del Provvedimento (31 Marzo 2021) e poi cancellati.
L’IVASS risponde ai seguenti interrogativi.
Primo
- Gli addetti all’attività di distribuzione, già iscritti alla sezione E) del RUI e successivamente cancellati, devono possedere un titolo di studio ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lett. c-bis del Regolamento IVASS n. 40/2018, ai fini di una nuova iscrizione?
L’art. 22, comma 1 del Provvedimento 97 riporta quanto segue:
“…dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “c-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.”.
L’IVASS chiarisce che come indicato nella norma transitoria del Provvedimento 97 art. 6, gli addetti o collaboratori iscritti in E prima del 31 Marzo 2021 e quindi dell’entrata in vigore dello stesso NON devono conformarsi alla nuova disposizione e quindi possono continuare a operare senza possedere il titolo di studio richiesto.
Tale disposizione riguarda anche chi a seguito di cancellazione debba essere reiscritto.
Secondo
- Il secondo interrogativo che l’IVASS chiarisce riguarda gli addetti e collaboratori che operano all’interno dei locali dell’intermediario.
Gli artt. 41, comma 6, lettera b-bis e 48, comma 1, lett. b-bis del Regolamento IVASS n. 40/2018 – così modificati dal Provvedimento IVASS n. 97/2020 – richiedono, rispettivamente, per i dipendenti di una impresa di assicurazione e/o gli addetti che operano all’interno dei locali dell’intermediario il possesso di “un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di studio di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente”
Anche in questo caso l’entrata in vigore della disposizione è disciplinata da una specifica norma transitoria, l’art. 6, comma 2 del Provvedimento IVASS n. 97/2020 che prevede che coloro che hanno già in essere un rapporto di collaborazione con data antecedente al 31 Marzo 2021 non debbano uniformarsi a quanto prescritto dagli artt. 41 e 48 anche nel caso in cui il rapporto di collaborazione in essere venga interrotto e ne venga stipulato uno nuovo con altro distributore o nel caso di successiva iscrizione in E.
Terzo
- Per quanto concerne invece, la conservazione della documentazione di cui all’ 67 del Regolamento IVASS n. 40/2018, i distributori possono avvalersi di soggetti terzi senza doverne dare comunicazione all’IVASS.
L’ultimo quesito a cui l’IVASS dà risposta è il seguente:
Quarto
- I soggetti iscritti nella sezione “E” del RUI sono tenuti a dotarsi di un domicilio digitale ai sensi dell’art. 37 del D.L. 76/2020 (“Decreto Semplificazioni”)?
Gli iscritti in E che operano in veste di imprenditori individuali o collettivi devono possedere un domicilio digitale funzionante obbligatoriamente per lo svolgimento di qualsiasi attività di impresa e per l’iscrizione nel relativo Registro.