REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLA POLITICA DI IMPEGNO E DEGLI ELEMENTI DI STRATEGIA DI INVESTIMENTO AZIONARIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE O DI RIASSICURAZIONE.
Pubblicato il nuovo Regolamento IVASS n. 46 del 17 novembre in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi di strategia di investimento azionario delle imprese di assicurazione o di riassicurazione.
L’intervento regolamentare dà attuazione alle previsioni comunitarie, che hanno introdotto gli obblighi di trasparenza volti a promuovere l’impegno e l’orientamento al lungo periodo degli investitori istituzionali (assicurazioni che esercitano i rami vita e fondi pensione) e gestori di attivi nell’investimento in società quotate europee e ad assicurare adeguati flussi informativi nel rapporto contrattuale tra investitori istituzionali e gestori degli attivi.
Il Regolamento si compone di 3 Capi.
Il Capo I detta le disposizioni di carattere generale, comprendenti il richiamo alle norme fondanti il potere regolamentare esercitato (articolo 1), la definizione delle espressioni usate nel testo (articolo 2) e l’ambito di applicazione del Regolamento (articolo 3).
Il Capo II reca la disciplina delle comunicazioni al pubblico.
L’articolo 4 disciplina i termini e le modalità delle comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali assicurativi in materia di politica di impegno.
Detti soggetti possono inoltre fornire le informazioni al pubblico attraverso ulteriori mezzi on-line o piattaforme dedicate.
L’articolo 5 disciplina le comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali in materia di strategia di investimento azionario e degli accordi con i gestori di attivi riguardanti le modalità con cui è assicurata la coerenza della strategia di investimento azionario con le proprie passività, in particolare di lungo termine e con cui gli stessi contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei propri attivi.
Il Capo III contiene le disposizioni transitorie, in particolare il regime di prima applicazione per la pubblicazione della politica di impegno e finali concernenti rispettivamente, la pubblicazione e l’entrata in vigore prevista (articoli 6 e 7).
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.