REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLA POLITICA DI IMPEGNO E DEGLI ELEMENTI DI STRATEGIA DI INVESTIMENTO AZIONARIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE O DI RIASSICURAZIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 124 NOVIES, COMMA 3 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;VISTO l’articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 che ha approvato lo Statuto dell’IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell’Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell’IVASS, emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell’IVASS;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e successive modifiche ed in particolare l’articolo 124-novies, comma 3 che prevede specifici obblighi regolamentari in capo all’IVASS;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e successive modifiche e in particolare l’articolo 47-duodeciesche conferisce all’IVASS il potere di emanare disposizioni di attuazione in tema di trasparenza degli investitori istituzionali del settore assicurativo in conformità all’articolo 124-novies, comma 3, del TUF;
VISTO il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 recante Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;
VISTO il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, concernente l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto;
Visto il regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016 recante disposizioni in materia di informativa al pubblico e all’IVASS;
CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell’Unione europea;
adotta il seguente
REGOLAMENTO
INDICE
Capo I – Disposizioni generali
Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
Capo II – Disciplina delle comunicazioni al pubblico
Art. 4 (Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali assicurativi in materia di politica di impegno)
Art. 5 (Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali assicurativi in materia di strategia di investimento e di accordi con i gestori di attivi)
Capo III – Disposizioni finali
Art. 6 (Pubblicazione e entrata in vigore)
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
(Fonti normative)
- Il Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 9, comma 2, 47-octies, comma 2,47-duodecies, comma 2, 191, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché dell’articolo 124-novies, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 2
(Definizioni)
- Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In aggiunta, si intende per:
- “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni private;
- “TUF”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, recante il Testo unico dell’intermediazione finanziaria;
- “investitore istituzionale assicurativo”: un’impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica o la sede secondaria in Italia di un’impresa di assicurazione o riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all’esercizio dell’attività nei rami vita, ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, del Codice che investano in azioni di società quotate in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell’Unione Europea.
Art. 3
(Ambito di applicazione)
- Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a:
- le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
- le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
- le sedi secondarie nel territorio della Repubblica Italiana di imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.
Capo II
Disciplina delle comunicazioni al pubblico
Art. 4
(Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali assicurativi in materia di politica di impegno)
- Gli investitori istituzionali assicurativi mettono a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet le informazioni relative alla politica di impegno di cui all’articolo 124-quinquies, commi 1, 2 e 3 del TUF. Le medesime informazioni possono essere altresì messe a disposizione del pubblico attraverso ulteriori mezzi facilmente accessibili on-lineo piattaforme dedicate, secondo modalità che ne assicurino l’agevole individuazione e l’accessibilità gratuita.
- La politica di impegno e le sue eventuali modifiche sono pubblicate entro quindici giorni dalla loro adozione. La politica di impegno rimane a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi al termine della sua validità.
- Le informazioni di cui all’articolo 124-quinquies, comma 2, del TUF, relative alle modalità di attuazione della politica di impegno in ogni anno solare, sono pubblicate entro il 28 febbraio dell’anno successivo e rimangono a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi.
- Le informazioni di cui all’articolo 124-quinquies, comma 3, del TUF, inclusa l’eventuale decisione di non adottare la politica di impegno, sono pubblicate con le modalità e nei termini indicati ai commi 2 e 3.
- In coerenza con quanto previsto dall’articolo 124-quinquies, comma 6, del TUF, gli investitori istituzionali assicurativi che si avvalgano di gestori di attivi, di cui all’articolo 124-quater, comma 1, lett. a) del TUF, per dare attuazione alla politica di impegno con riferimento all’esercizio del diritto di voto, indicano dove i gestori medesimi hanno reso pubbliche le informazioni riguardanti il voto.
Art. 5
(Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali assicurativi in materia di strategia di investimento e di accordi con i gestori di attivi)
- Gli investitori istituzionali assicurativi mettono a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet le informazioni di cui all’articolo 124-sexies, comma 1, del TUF, riguardanti le modalità con cui è assicurata la coerenza degli elementi principali della strategia di investimento azionario con il profilo e la durata delle proprie passività, in particolare di lungo termine, e in che modo contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei propri attivi.
- Gli investitori istituzionali assicurativi che investono per il tramite di gestori di attivi, di cui all’articolo 124-quater, comma 1, lett. a) del TUF, mettono a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet le informazioni di cui all’articolo 124-sexies, commi 2 e 3, del TUF, riguardanti l’accordo di gestione.
- Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere altresì messe a disposizione del pubblico attraverso ulteriori mezzi facilmente accessibili on-line o piattaforme dedicate, secondo modalità che ne assicurino l’agevole individuazione e l’accessibilità gratuita.
- Gli investitori istituzionali assicurativi includono le informazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 nella relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria di cui agli articoli 47-septies e seguenti del Codice, salvo che siano esclusi dall’obbligo di redigere la relazione medesima ai sensi del Codice e delle relative norme di attuazione.
Capo III
Disposizioni transitorie e finali
Art. 6
(Disposizioni transitorie)
- In sede di prima applicazione del presente Regolamento, gli investitori istituzionali assicurativi pubblicano, secondo le modalità dallo stesso individuate, le informazioni previste dall’articolo 4, commi 1 e 4 e dall’articolo 5 entro il 28 febbraio 2021.
Art. 7
(Pubblicazione e entrata in vigore)
- Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito istituzionale e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
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