Dalla RC Auto obbligatoria alle polizze chilometriche: una guida per intermediari assicurativi e aspiranti professionisti
L’assicurazione auto è tra i prodotti più diffusi nel mercato assicurativo, ma il suo funzionamento non si esaurisce nel calcolo del premio o nella scelta della compagnia. Per formulare una proposta coerente con le esigenze del cliente, l’intermediario deve conoscere la RC Auto obbligatoria, distinguere i soggetti coinvolti nel contratto, valutare le garanzie accessorie e rispettare precisi obblighi di informazione e trasparenza. In questa guida vediamo come funziona l’assicurazione auto, quali elementi incidono sul preventivo e chi è autorizzato a distribuirla.
Assicurazione auto: cos’è e come funziona la RC Auto
Anche se nel linguaggio comune li utilizziamo come sinonimi, “Assicurazione auto” e “RC Auto” non sono espressioni perfettamente equivalenti.
- La RC Auto, o RCA, è l’assicurazione della responsabilità civile derivante dall’uso del veicolo: in caso di sinistro, la compagnia risarcisce i danni causati a terzi entro i limiti previsti dal contratto, evitando che le relative conseguenze economiche ricadano interamente sul responsabile.
- L’assicurazione auto, invece, è un termine più generico, che può comprendere sia la RCA obbligatoria sia una serie di garanzie accessorie facoltative: furto e incendio, Kasko, cristalli, assistenza stradale, tutela legale, infortuni del conducente e altre coperture definite dal contratto.
La distinzione è importante anche in fase di preventivazione e comunicazione ai clienti. Una proposta che include soltanto la responsabilità civile obbligatoria (la RCA) ha generalmente un prezzo più contenuto, mentre le coperture accessorie (pensiamo a furto e incendio) faranno lievitare il preventivo, ma a fronte di garanzie maggiori per il contraente.
RC Auto: com’è cambiata la definizione di ‘veicolo’
Un primo aspetto del contratto di assicurazione auto riguarda la definizione di veicolo. Fino al 2023, infatti, l’obbligo assicurativo era collegato principalmente alla circolazione del veicolo su strade pubbliche o su aree considerate equivalenti.
Il decreto legislativo n. 184/2023, che ha recepito la Direttiva europea 2021/2118, ha cambiato questo criterio: oggi si parla piuttosto di veicolo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto. In sostanza, l’obbligo RC Auto si applica anche a un veicolo parcheggiato in un garage, in un cortile privato o in un’altra area ad accesso limitato, purché sia ancora idoneo a essere utilizzato come mezzo di trasporto.
Questa riforma e le successive (come il decreto legislativo n. 57/2026) hanno introdotto delle specifiche deroghe, come per esempio nel caso di veicoli ridotti a rottame o per mezzi impiegati esclusivamente in aree aziendali, agricole, ferroviarie e così via.
Chi sono i soggetti del contratto di assicurazione
Nel contratto RC Auto occorre distinguere chiaramente i soggetti, dal momento che il loro status può influire sugli esiti sia di una richiesta di preventivo che del risarcimento dei danni in caso di sinistro.
Questi ruoli possono appartenere alla stessa persona oppure a soggetti differenti, a seconda dei casi:
- L’impresa di assicurazione assume il rischio e, in cambio del premio, si impegna a risarcire i danni coperti dalla polizza entro i massimali e secondo le condizioni contrattuali.
- Il contraente è la persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto e si impegna a pagare il premio. Non deve necessariamente essere il proprietario del veicolo: un genitore, per esempio, può stipulare la polizza per un’automobile intestata al figlio.
- L’assicurato è il soggetto la cui responsabilità civile è coperta dal contratto. Nella RC Auto questa definizione può comprendere il proprietario del veicolo, i soggetti a esso equiparati e chiunque si trovi legittimamente alla guida.
- Il proprietario è il soggetto al quale il veicolo risulta intestato. Alla sua posizione assicurativa — e non a quella del contraente — fanno riferimento l’attestato di rischio e la classe Bonus Malus. Se il genitore stipula la polizza per l’auto intestata al figlio, quindi, il primo è il contraente, mentre il secondo è il proprietario e uno dei soggetti assicurati. Al proprietario sono equiparati, nei casi previsti, l’usufruttuario, il locatario in leasing e l’acquirente con patto di riservato dominio.
- Il conducente è chi guida il veicolo al momento del sinistro. Può essere diverso sia dal contraente sia dal proprietario. La RC Auto copre la sua responsabilità verso terzi, ma non risarcisce i danni fisici subiti dal conducente responsabile: per questi è necessaria una garanzia accessoria specifica.
- Il terzo danneggiato è chi subisce un danno causato dal veicolo assicurato e ha diritto al risarcimento. Può essere il conducente o il passeggero di un altro mezzo, un pedone, un ciclista oppure un trasportato a bordo del veicolo responsabile. Il conducente responsabile del sinistro, invece, non è considerato terzo danneggiato per i propri danni.
Cosa copre la RCA
La RC Auto copre la responsabilità per i danni provocati a terzi dall’utilizzo del veicolo indicato in polizza. La garanzia può intervenire per:
- lesioni fisiche o morte di persone;
- danni ad altri veicoli (anche in sosta);
- danneggiamento di edifici, oggetti, animali o altri beni;
- lesioni subite dai passeggeri trasportati, indipendentemente dal titolo del trasporto.
La copertura opera entro un massimale, cioè l’importo massimo che la compagnia può essere chiamata a pagare per un singolo sinistro, definito dall’articolo 128 del Codice delle Assicurazioni Private.
Per le automobili, i minimi di legge attualmente previsti sono pari a 6.450.000 euro per i danni alle persone e a 1.300.000 euro per quelli alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati. In fase di stipula, le parti possono comunque concordare massimali più
La RCA non copre, invece, i danni riportati dal veicolo responsabile né le lesioni subite dal conducente che ha causato l’incidente. Come accennato, per queste eventualità sono necessarie garanzie come la Kasko o l’assicurazione infortuni del conducente.
Il contratto può prevedere anche una franchigia, vale a dire una quota del danno che rimane economicamente a carico dell’assicurato. Nella RCA la compagnia risarcisce comunque il terzo nei limiti dovuti, ma può successivamente richiedere al contraente la restituzione della somma corrispondente alla franchigia.
Un meccanismo analogo può verificarsi in presenza di una rivalsa. Se il sinistro avviene in una situazione esclusa o limitata dalle condizioni contrattuali — per esempio guida in stato di ebbrezza, mancanza di una patente valida o affidamento dell’auto a un conducente non ammesso dalla formula di guida scelta — l’impresa tutela il danneggiato e può poi recuperare dall’assicurato, in tutto o in parte, quanto pagato.
Bonus Malus, classe di merito e attestato di rischio
Il Bonus Malus è una delle formule tariffarie più diffuse nell’assicurazione auto. Il suo funzionamento collega l’evoluzione della classe di merito alla sinistrosità registrata durante un determinato periodo di osservazione.
Le classi di Conversione Universale, o classi CU, sono comprese tra la 1, la più favorevole, e la 18. In caso di prima assicurazione, il contratto viene generalmente collocato in classe CU 14, salvo l’applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa, come la cosiddetta RC Familiare.
Il funzionamento è piuttosto semplice: quando non si verificano sinistri rilevanti, il contratto beneficia di un bonus, passando, per esempio, dalla classe CU 14 alla 13. Se invece occorrono uno o più incidenti rilevanti viene applicato un malus, si passa cioè, nel nostro esempio, dalla classe CU 13 alla 14.
La classe CU permette di confrontare la posizione assicurativa anche quando il cliente cambia impresa. Quest’ultima può risalire alla storia assicurativa attraverso l’attestato di rischio, che contiene le classi di provenienza e di assegnazione, la forma tariffaria e la sinistrosità pregressa.
La classe di merito resta comunque solo uno degli elementi utilizzati per calcolare il premio, insieme alle caratteristiche del veicolo, all’età dei conducenti, alla residenza, all’utilizzo dichiarato e alle condizioni della copertura.
Le principali garanzie accessorie
Come abbiamo visto, la RCA protegge dai danni causati agli altri. Per coprire il proprio veicolo, il conducente o ulteriori spese collegate a un sinistro è necessario aggiungere una o più garanzie accessorie.
Tra le più diffuse ricordiamo:
- Furto e incendio: rapportato al valore commerciale dell’auto, può coprire il furto totale o parziale del veicolo e i danni causati da incendio, scoppio, esplosione o fulmine, nei limiti indicati dal contratto.
- Kasko o Mini Kasko: copre i danni subiti dal proprio veicolo a seguito di collisione, urto, uscita di strada o ribaltamento, anche quando il conducente è responsabile. La Mini Kasko offre una protezione più circoscritta, per esempio solo in caso di incidente con un altro veicolo identificato.
- Eventi naturali e atti vandalici, come per esempio grandine, alluvione, vento, danneggiamenti volontari o eventi sociopolitici.
- Cristalli: rimborsa la riparazione o la sostituzione dei vetri del veicolo in caso di rottura accidentale.
- Infortuni del conducente: riconosce un indennizzo per le lesioni subite da chi guida, compreso il conducente responsabile.
- Assistenza stradale: mette a disposizione servizi come soccorso, traino, recupero del veicolo, auto sostitutiva o assistenza durante il viaggio, secondo le condizioni previste.
- Tutela legale: copre determinate spese legali, peritali e processuali legate alla gestione di una controversia conseguente a un incidente.
Preventivo assicurazione auto: come si calcola
Il preventivo dell’assicurazione auto è una proposta personalizzata che indica il premio richiesto dall’impresa e le condizioni alle quali è disponibile a coprire un determinato rischio.
Non esiste, quindi, un prezzo uguale per tutti. Ogni compagnia applica una propria tariffa e attribuisce un peso diverso alle informazioni relative al veicolo, al proprietario, ai conducenti e alla storia assicurativa. Per questo motivo, anche a parità di classe di merito, due persone possono ricevere preventivi differenti.
In questo senso, l’intermediario assicurativo ha un ruolo fondamentale: non si limita a inserire alcuni dati in un sistema di calcolo, ma deve essere raccogliere informazioni corrette, comprendere le esigenze del cliente e aiutarlo a valutare e capire il preventivo nel suo complesso, non soltanto la sezione relativa al prezzo.
Quali dati servono per preparare un preventivo
Per elaborare un preventivo RC Auto occorre innanzitutto identificare correttamente il veicolo e i soggetti coinvolti nel contratto.
Le informazioni richieste possono variare da un’impresa all’altra, ma generalmente riguardano quattro aree.
Dati del veicolo
Tra gli elementi più frequentemente richiesti rientrano:
- targa;
- marca, modello e allestimento;
- data di prima immatricolazione;
- alimentazione, cilindrata e potenza;
- tipologia e destinazione d’uso;
- eventuale proprietà, leasing o altra forma di disponibilità del mezzo.
Dati del proprietario, dell’assicurato e del contraente
È necessario distinguere le diverse figure, soprattutto quando non coincidono. Possono essere richiesti:
- codice fiscale;
- data di nascita;
- comune di residenza;
- professione;
- stato civile;
- eventuali informazioni utili per accedere alle agevolazioni previste dalla normativa.
Storia assicurativa
Come accennato, la compagnia prende in considerazione la classe di merito e la sinistrosità registrata nell’attestato di rischio, che riporta:
- classe CU e classe interna;
- sinistri;
- responsabilità principale o paritaria;
- provenienza assicurativa;
- eventuali condizioni per l’applicazione della RC Auto Familiare.
Utilizzo del veicolo e caratteristiche della copertura
Per definire correttamente il rischio occorre inoltre conoscere:
- utilizzo privato o professionale del mezzo;
- percorrenza annua stimata;
- conducente abituale;
- età ed esperienza di guida di tutte le persone che utilizzeranno l’auto;
- formula di guida libera, esperta o esclusiva;
- data dalla quale deve decorrere la copertura;
- massimali e clausole richieste;
- eventuale rateizzazione del premio;
- interesse verso dispositivi telematici o altre condizioni contrattuali.
Quali fattori determinano il premio
Il premio assicurativo viene stabilito dall’impresa attraverso un modello tariffario che stima la probabilità di un sinistro e il possibile costo dei danni. Gli stessi dati possono essere valutati in modo differente dalle compagnie, per cui non esiste una formula di calcolo universale.
Tra i principali fattori che determinano il valore di un preventivo rientrano:
- classe di merito e sinistrosità: una storia assicurativa caratterizzata da sinistri con responsabilità può incidere negativamente sul premio;
- età ed esperienza di guida: i conducenti giovani o con patente conseguita da poco possono essere associati a un rischio statisticamente maggiore;
- residenza: la frequenza e il costo medio dei sinistri cambiano tra le diverse aree territoriali;
- caratteristiche del veicolo: potenza, modello, età, valore e costi di riparazione possono influenzare la tariffa;
- modalità di utilizzo: percorrenza annuale, uso privato o professionale e frequenza di impiego contribuiscono alla valutazione del rischio;
- formula di guida: una guida esclusiva o esperta può ridurre il premio, ma limita le persone ammesse alla conduzione;
- massimali: scegliere limiti di risarcimento superiori ai minimi di legge può comportare un costo maggiore;
- franchigie e rivalse: l’assunzione di una parte del rischio da parte dell’assicurato può ridurre il premio, ma aumenta la sua esposizione economica;
- dispositivi telematici: l’installazione della scatola nera o l’accettazione di altre modalità di rilevazione può dare accesso a condizioni specifiche;
- pagamento rateale: la suddivisione del premio in più rate può comportare costi aggiuntivi;
- garanzie accessorie: furto e incendio, Kasko, assistenza stradale e altre coperture aumentano la protezione, ma anche il costo complessivo della polizza.
Il prezzo finale può essere influenzato anche da specifici sconti applicati dall’impresa o dall’intermediario.
Gli obblighi dell’intermediario nella preventivazione RC Auto
Preparare un preventivo RC Auto non significa soltanto raccogliere i dati necessari al calcolo del premio. L’intermediario deve rispettare una serie di obblighi di comportamento, informazione e valutazione finalizzati a tutelare il cliente e a consentirgli una scelta consapevole.
L’articolo 54 del Regolamento IVASS n. 40/2018 stabilisce per esempio che i distributori debbano operare con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza, perseguendo il miglior interesse del contraente e dell’assicurato. Devono inoltre acquisire le informazioni necessarie per comprenderne le esigenze assicurative e fornire indicazioni sull’attività svolta e sui prodotti distribuiti che siano corrette, chiare, complete, imparziali e non fuorvianti.
La raccolta dei dati necessari alla preventivazione deve avvenire garantendo anche la riservatezza delle informazioni acquisite: queste non possono essere utilizzate per finalità estranee all’attività di distribuzione, salvo casi specifici.
Un altro aspetto riguarda la prevenzione dei conflitti di interesse. In base all’articolo 55, il distributore deve evitare situazioni capaci di compromettere l’interesse del cliente e, salvo la specifica eccezione prevista per alcuni prodotti dei rami danni connessi a operazioni di leasing, non può assumere contemporaneamente il ruolo di distributore e quello di beneficiario o vincolatario delle prestazioni dello stesso contratto.
In funzione dell’attività svolta e dei prodotti offerti, l’intermediario deve inoltre:
- proporre contratti e modifiche contrattuali nell’interesse del cliente e alle migliori condizioni possibili, tenendo conto del momento, della natura e delle caratteristiche dell’operazione;
- contenere i costi a carico del contraente e ricercare il miglior risultato possibile rispetto ai suoi obiettivi assicurativi;
- evitare variazioni o operazioni non necessarie;
- non avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri;
- adottare sistemi di remunerazione compatibili con il dovere di agire nel miglior interesse del contraente.
Prima della sottoscrizione della proposta o, quando non prevista, della conclusione del contratto, l’articolo 56 impone inoltre di consegnare o trasmettere il Modulo unico precontrattuale per i prodotti assicurativi (MUP) e la documentazione precontrattuale e contrattuale richiesta dalla normativa. L’informativa deve essere redatta in uno stile chiaro e sintetico, contenere tutte le informazioni essenziali ed essere strutturata in modo facilmente leggibile.
L’articolo 57 disciplina invece la trasparenza delle remunerazioni: l’intermediario deve comunicare al contraente, prima della conclusione del contratto, le informazioni relative al compenso percepito per la distribuzione della polizza.
A completare questi obblighi interviene l’articolo 58. Prima della sottoscrizione, il distributore deve raccogliere le informazioni utili a valutare le richieste e le esigenze del contraente o dell’assicurato e proporre un contratto coerente con quanto emerso. Sulla base dei dati acquisiti, deve illustrare in forma chiara e comprensibile le caratteristiche del prodotto, la durata, i costi, i limiti della copertura e ogni altro elemento necessario per assumere una decisione informata.
Per la RC Auto si aggiunge l’obbligo specifico previsto dall’articolo 132-bis del Codice delle Assicurazioni Private: prima della sottoscrizione, gli intermediari interessati devono informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi del contratto base proposti da tutte le imprese delle quali sono mandatari. Il confronto avviene attraverso PREVENTIVASS; modalità di utilizzo, contenuti e validità dei preventivi saranno approfonditi nella sezione successiva.
Preventivo online, comparatori e PREVENTIVASS
Il consumatore può richiedere un preventivo per la propria assicurazione auto sul sito di una singola compagnia, attraverso un comparatore (tra i più noti ricordiamo Facile.it , Segugio etc.), tramite un intermediario oppure utilizzando PREVENTIVASS.
Chiaramente, il sito di una compagnia presenterà esclusivamente i prodotti e le tariffe dell’impresa stessa, mentre un comparatore confronterà le offerte delle compagnie con le quali ha rapporti o accordi distributivi.
PREVENTIVASS è invece il comparatore pubblico e indipendente realizzato da IVASS e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy: il servizio è gratuito, non richiede registrazione e consente al consumatore di confrontare il contratto base RC Auto delle imprese operanti in Italia. È possibile anche confrontare le polizze sulla base di criteri specifici, come formula di guida, dispositivi telematici, pagamento rateale e via dicendo.
Occorre inoltre ricordare che la distribuzione online resta distribuzione assicurativa. L’articolo 106 del Codice delle Assicurazioni Private include in questa attività anche la presentazione o la classificazione di polizze attraverso un sito, quando l’utente può arrivare, direttamente o indirettamente, alla conclusione del contratto. Un portale che confronta prodotti e indirizza il cliente verso l’acquisto deve quindi essere riconducibile a un’impresa autorizzata o a un intermediario regolarmente abilitato. L’iscrizione e il sito utilizzato per la promozione o il collocamento delle polizze possono essere controllati attraverso il RUI e le liste pubblicate dall’IVASS.
L’intermediario conserva quindi un ruolo centrale anche quando il confronto avviene online: deve aiutare il cliente a comprendere perché i premi differiscono e quali conseguenze producono le condizioni previste da ciascuna offerta.
Durata, scadenza e verifica dell’assicurazione auto
Il contratto RC Auto ha normalmente durata annuale oppure, su richiesta dell’assicurato, può coprire un anno più una frazione. La data di decorrenza e quella di scadenza sono indicate nel certificato di assicurazione.
Alla scadenza, il contratto si risolve automaticamente e non può essere rinnovato tacitamente. Il contraente non deve quindi inviare una disdetta, ma, per continuare a essere assicurato, deve sottoscrivere una nuova polizza con la stessa impresa oppure con un’altra compagnia. L’impresa è tenuta ad avvisare il contraente almeno 30 giorni prima della scadenza.
La garanzia RC Auto rimane operante fino all’entrata in vigore della nuova polizza e comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto.
Questo periodo di tolleranza di 15 giorni non costituisce un rinnovo né modifica la data di scadenza. Se la nuova polizza entra in vigore prima, la copertura precedente cessa da quel momento; se non viene stipulato un nuovo contratto, dal sedicesimo giorno il veicolo risulta privo di assicurazione.
Il mancato utilizzo dell’auto non interrompe automaticamente il contratto. Quando il veicolo non viene utilizzato per un determinato periodo, l’assicurato può richiedere la sospensione volontaria della copertura. La sospensione diventa efficace dopo la registrazione da parte dell’impresa nella banca dati delle coperture RC Auto e può essere prorogata, entro il limite complessivo di 10 mesi per ciascuna annualità, elevato a 11 mesi per i veicoli di interesse storico e collezionistico. Durante questo periodo il mezzo non può essere utilizzato.
Assicurazioni auto temporanee e chilometriche (pay per use)
Le assicurazioni temporanee sono polizze che prevedono una durata inferiore all’anno. Possono rispondere a esigenze circoscritte e sono utilizzate, per esempio, per veicoli con targa provvisoria o destinati a circolare per prova, collaudo o dimostrazione.
La copertura opera esclusivamente per il periodo indicato nel certificato. Alla scadenza di una polizza temporanea non bisogna presumere che siano disponibili gli ulteriori 15 giorni previsti per la normale annualità RC Auto: il veicolo deve essere nuovamente assicurato prima di poter essere utilizzato.
Una durata più breve non comporta necessariamente un risparmio proporzionale: le polizze temporanee possono avere un costo giornaliero più elevato rispetto a quelle annuali, perché alcune componenti tariffarie e gestionali non si riducono nella stessa misura della durata.
Le assicurazioni chilometriche, chiamate anche polizze “a consumo” o pay per use, collegano il premio o lo sconto applicato alla percorrenza effettiva del veicolo. Sono pensate principalmente per chi utilizza poco l’automobile, ma non rappresentano assicurazioni temporanee: la copertura RC Auto conserva normalmente durata annuale.
I chilometri vengono generalmente rilevati attraverso una scatola nera o un altro dispositivo telematico installato sul veicolo. Il superamento della soglia dichiarata non comporta normalmente la cessazione della RC Auto, ma può determinare un costo aggiuntivo, la riduzione dello sconto o il passaggio a una diversa fascia tariffaria.
Come verificare la copertura dalla targa
La copertura assicurativa di un veicolo può essere controllata gratuitamente attraverso il servizio Verifica copertura RCA del Portale dell’Automobilista.
Per effettuare la ricerca è sufficiente selezionare la tipologia del veicolo e inserire il numero di targa. Il servizio riguarda i veicoli a motore e i rimorchi immatricolati in Italia e utilizza informazioni aggiornate dalle compagnie assicuratrici.
La consultazione della targa rappresenta un controllo aggiuntivo e non sostituisce il certificato di assicurazione, che riporta l’impresa, il numero di polizza, la targa e il periodo per il quale è stato pagato il premio. Il servizio non consente inoltre di conoscere garanzie accessorie, franchigie, rivalse o altre condizioni del contratto.
Chi distribuisce l’assicurazione auto?
L’attività assicurativa, intesa come assunzione di un rischio in cambio del pagamento di un premio, è riservata alle imprese di assicurazione. Una polizza RC Auto può quindi essere stipulata esclusivamente con una compagnia autorizzata a esercitare in Italia l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione.
Non basta, però, che l’impresa sia genericamente autorizzata a svolgere attività assicurativa: deve essere abilitata per il ramo 10, relativo alla responsabilità civile degli autoveicoli terrestri. L’impresa rimane, quindi, il soggetto che assume il rischio e presta la copertura, anche quando la polizza viene proposta e distribuita attraverso un intermediario.
Il ruolo degli intermediari assicurativi
L’impresa può distribuire direttamente le proprie polizze senza ricorrere a un intermediario esterno, utilizzando i propri dipendenti, le sedi e i punti vendita, il sito internet o il call center.
Anche se i dipendenti coinvolti nella distribuzione diretta non sono iscritti individualmente nel Registro Unico degli Intermediari, devono possedere adeguati requisiti di onorabilità, istruzione e competenza professionale.
La compagnia può anche distribuire le polizze attraverso intermediari iscritti al RUI. Nell’ambito della RC Auto possono essere coinvolti soggetti appartenenti a diverse sezioni:
- Sezione A – Agenti: operano in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione e distribuiscono le polizze previste dai rispettivi mandati.
- Sezione B – Broker: agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza delle imprese. Ricercano la soluzione assicurativa all’interno del mercato e degli accordi ai quali hanno concretamente accesso.
- Sezione D – Banche e altri intermediari finanziari: comprende banche, SIM, intermediari finanziari, istituti di pagamento e Poste Italiane. Questi soggetti possono distribuire prodotti assicurativi, generalmente standardizzati, nell’ambito degli accordi stipulati con le compagnie.
- Sezione E – Collaboratori: comprende dipendenti, collaboratori, subagenti e altri incaricati che svolgono attività distributiva per conto di un intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D. Non operano quindi in modo autonomo, ma nell’ambito dell’organizzazione e sotto la responsabilità dell’intermediario di riferimento.
Prima di sottoscrivere una polizza è possibile verificare gratuitamente nel RUI (Registro Unico Intermediari) pubblico dell’IVASS l’iscrizione dell’intermediario, la sezione di appartenenza e il suo stato di operatività. Per un collaboratore della sezione E è possibile controllare anche l’intermediario per il quale opera. I distributori con sede in un altro Paese dell’Unione europea devono invece risultare nell’apposito Elenco annesso al RUI.
Il valore dell’intermediario nella distribuzione delle polizze auto
Stipulare una polizza auto non è soltanto un obbligo. E il risparmio non dovrebbe essere l’unico obiettivo conseguito dal contraente. Ci sono necessità, abitudini di guida, rischi completamente differenti, che devono essere tradotti in una copertura assicurativa che sia realmente adatta al consumatore.
Il valore dell’intermediario emerge proprio in questo passaggio: ascoltare il cliente, aiutarlo a comprendere le condizioni della polizza e accompagnarlo in una scelta che non si fermi al prezzo. Massimali, formule di guida, franchigie, rivalse e garanzie accessorie possono infatti incidere in maniera concreta sulla qualità della protezione.
Essere un intermediario preparato significa quindi rendere più comprensibile l’assicurazione e costruire un rapporto di fiducia con il cliente, mettendo la competenza professionale al servizio delle sue esigenze.
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