Provvedimento IVASS n. 171 del 29 Luglio 2026 – Modifiche e integrazioni al Regolamento Ivass n. 55 dell’11 Aprile 2024

PROVVEDIMENTO N. 171 DEL 29 LUGLIO 2026
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 55 DELL’11 APRILE 2024 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASMISSIONE DIGITALIZZATA DELLE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 190 E 190-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l’istituzione dell’ISVAP;
VISTO l’articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS nonché la necessità di assicurare la piena integrazione dell’attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell’IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’IVASS e il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell’Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del
10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell’IVASS, emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell’IVASS;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 190 e 190-bis;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;
VISTO il Regolamento (UE) 2014/1374 della Banca Centrale Europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione alla Banca d’Italia, anche per il tramite dell’IVASS che li raccoglie nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali;
VISTO l’articolo 7, comma 1, del Testo Unico bancario, secondo cui la Banca d’Italia, La CONSOB, La COVIP e l’IVASS, collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni, e detti organismi non possono opporsi reciprocamente il segreto d’ufficio;
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali);
VISTO l’articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che, in modo parallelo, prevede la collaborazione reciproca fra Banca d’Italia e IVASS, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni;
VISTO l’articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 265, che ribadisce che la Banca d’Italia e l’IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni che non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio, e che tutti i dati, informazioni e documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l’inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d’ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l’Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima;
VISTO il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (di seguito GDPR);
VISTO il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito in legge 3 dicembre 2021, n. 205, secondo cui il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico può trovare fondamento e base giuridica, oltre che nella legge e – nei casi previsti dalla legge – nel regolamento, anche in un atto amministrativo generale;
VISTO il Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38 recante disposizioni in materia di governo societario;
VISTA la Circolare della Banca d’Italia n. 302 dell’8 giugno 2018 che disciplina le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d’Italia, attraverso l’utilizzo dell’Anagrafe
dei soggetti;
VISTO il Regolamento ISVAP del 2 gennaio 2008, n. 10 concernente le procedure di accesso all’attività assicurativa e l’albo delle imprese di assicurazione;
VISTO il Regolamento IVASS del 12 febbraio 2019, n. 44 recante disposizioni, attuative del d. lgs. 21/11/2007 n. 231 modificato dal d. lgs. 25/05/2017 n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e adeguata verifica della clientela, per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai rapporti continuativi e alle operazioni occasionali; in particolare l’articolo 15, comma 7, sugli obblighi di comunicazione dell’impresa del titolare della funzione Antiriciclaggio;
VISTO l’Accordo fra Banca d’Italia e IVASS per l’utilizzo da parte dell’IVASS dei servizi informatici della Banca d’Italia (stipulato nell’agosto 2024), in particolare l’art. 10 in materia di “Riservatezza e protezione dei dati”;
VISTO l’Accordo Banca d’Italia e IVASS del luglio 2026 – stipulato sulla base delle succitate disposizioni di legge abilitanti la collaborazione fra dette Istituzioni attraverso il reciproco scambio di dati e informazioni – per lo scambio di dati e la cooperazione riguardante l’informazione statistica delle imprese di assicurazione, in particolare l’articolo 8 relativo all’accesso dell’Istituto agli archivi anagrafici della Banca d’Italia (inclusa l’Anagrafe dei
soggetti);
VISTE le lettere al mercato IVASS del 19 febbraio 2020 e del 4 novembre 2020 recante la nuova procedura informatica Registro delle Imprese e Gruppi Assicurativi (RIGA) per la
gestione dei dati anagrafici – parallelo operativo;
VISTO il Regolamento IVASS del 29 novembre 2022 n. 54 sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto;
VISTO il Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, rilasciato in data 21 marzo 2024, n. 161 sullo Schema di Regolamento IVASS concernente il Registro delle Imprese e Gruppi Assicurativi (RIGA);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza;
VISTO il Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010;

adotta il seguente
PROVVEDIMENTO

INDICE
Art. 1 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 55 dell’11 aprile 2024)
Art. 2 (Pubblicazione)
Art. 3 (Entrata in vigore)

Art. 1
(Modifiche al Regolamento IVASS n. 55 dell’11 aprile 2024)

  1. Nel Regolamento IVASS n. 55 dell’11 aprile 2024, dopo le parole “VISTO il Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, rilasciato in data 21 marzo 2024, n. 161 sullo Schema di Regolamento IVASS concernente il Registro delle Imprese e Gruppi Assicurativi (RIGA);” sono aggiunte le parole “VISTO il Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza”.
  2. L’articolo 9 comma 3 del Regolamento IVASS n. 55 dell’11 aprile 2024 è sostituito dal seguente:
    3. Le imprese di cui all’articolo 3, comma 1, come riportato nel dettaglio negli articoli successivi, inseriscono in RIGA:
    I. le informazioni di natura anagrafica e societaria dell’impresa segnalante, di cui all’allegato, che riguardano i soggetti che ricoprono specifiche cariche sociali e direttive e che includono la nomina, la data di scadenza, il rinnovo, la variazione degli incarichi, anche laddove proposti per l’autorizzazione dell’IVASS in base alle disposizioni del Codice:
    a. degli organi sociali di amministrazione, gestione e controllo;
    b. dei titolari delle funzioni fondamentali presso l’impresa e, nei casi di esternalizzazione di dette funzioni, anche dei responsabili presso i fornitori;
    c. degli azionisti, dei patti parasociali e delle partecipazioni (dirette e indirette) di controllo, qualificate o con influenza notevole detenute;
    d. dei fornitori delle funzioni fondamentali e delle funzioni o attività essenziali o importanti, nei casi di esternalizzazione;
    e. dei referenti o responsabili di specifiche altre attività aziendali.
    II. le informazioni anagrafiche relative alle altre imprese appartenenti al gruppo.
  3. L’articolo 16 del Regolamento IVASS n. 55 dell’11 aprile 2024 è sostituito dal seguente:
    1. Le informazioni di cui al Titolo III, per le quali è prevista la segnalazione da parte delle imprese, devono essere trasmesse attraverso RIGA nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento o, in mancanza di tali termini, in modo tempestivo, e comunque non oltre 30 giorni, ad eccezione delle informazioni relative all’incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell’articolo 76 del Codice e del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 maggio 2022, n. 88, le quali devono essere tramesse attraverso RIGA non oltre 15 giorni, anche laddove sia necessaria una preventiva autorizzazione dell’IVASS. Eventuali deroghe, dovute a eventi di natura eccezionale, dovranno essere preventivamente concesse dall’IVASS.
    2. Nei casi di esternalizzazione di funzioni fondamentali e/o di funzioni o attività essenziali o importanti, l’impresa segnalante provvede alla trasmissione delle informazioni anagrafiche richieste attraverso RIGA in modo tempestivo non oltre 30 giorni dalla data di efficacia del contratto di esternalizzazione. In caso di mero rinnovo o di semplice proroga dei contratti, la trasmissione delle relative informazioni viene effettuata dall’imprese solo attraverso RIGA.
    3. Le informazioni anagrafiche di cui all’articolo 14 del presente Regolamento (partecipazioni), sono trasmesse sempre attraverso RIGA, in modo tempestivo e non oltre 15 giorni.
    4. Per l’inserimento in RIGA delle informazioni anagrafiche, con riferimento agli organi sociali e alle funzioni fondamentali e attività essenziali o importanti, è necessaria la firma digitale sul messaggio di trasmissione dell’applicativo. RIGA fornisce, all’impresa segnalante, le funzionalità per verificare l’avvenuta consegna e il corretto esito delle variazioni trasmesse, evidenziando la presenza di eventuali rilievi che richiedono l’attenzione da parte dell’impresa stessa, al fine di consentirne la corretta acquisizione.

Art. 2
(Pubblicazione)

  1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito internet dell’Istituto.

Art. 3
(Entrata in vigore)

  1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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