Il 16 Maggio è diventato attivo il Registro per gli operatori in valuta virtuale.
L’OAM comunica che coloro che intendano svolgere attività di prestazione di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e prestazione di servizi di portafoglio digitale devono iscriversi al Registro.
Specifica che coloro che già svolgono questa attività, anche on line, in Italia, e sono in possesso dei requisiti di legge, potranno continuare a farlo ma dovranno presentare domanda di iscrizione al Registro entro i 60 giorni successivi al 16 maggio. In caso di mancato rispetto del termine o di diniego all’iscrizione da parte dell’Organismo, l’eventuale esercizio dell’attività sarà considerato abusivo.
Requisiti per l’iscrizione
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa in Italia;
- per i soggetti comunitari: stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
- per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea o di Stato diverso e domicilio nel territorio della Repubblica.
Come iscriversi
Alla pagina web www.organismo-am.it, sarà possibile:
- registrarsi;
- compilare, sottoscrivere digitalmente e inviare l’apposito modulo informatico di comunicazione di attività inserendo i propri dati anagrafici, identificativo fiscale, estremi documento di identificazione, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), la tipologia di attività e servizi prestati, le modalità di svolgimento del servizio (punti fisici, ATM, indirizzi web);
- allegare copia del documento di identificazione del soggetto che effettua l’iscrizione e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del legale rappresentante nonché la visura camerale aggiornata.
- inviare la documentazione dell’avvenuto pagamento del contributo una tantum (500 euro per le persone fisiche e 8.300 per le società)
Al termine della procedura di invio della documentazione, L’OAM verifica la completezza della comunicazione e nel tempo di 15 giorni, in caso di regolarità, procede all’iscrizione dandone comunicazione.
In caso di incompletezze può richiedere integrazioni e sospendere per ulteriori 10 giorni la procedura al fine di ottenere la documentazione mancante.
Decorsi i termini previsti, se la documentazione richiesta risultasse non pervenuta o insufficiente, nega l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro, dandone tempestiva e motivata comunicazione all’interessato che può comunque presentare una successiva richiesta di iscrizione.
Oneri per gli iscritti
Con cadenza trimestrale, gli operatori sono tenuti a trasmettere all’OAM i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana.
Nella Sezione speciale del Registro curata dall’OAM accessibile al pubblico saranno annotati i dati del prestatore dei servizi di valuta virtuale registrato.