Provvedimento IVASS n. 97 – Approfondimento

Parte 1 – Analisi degli artt. 42 – 41 e 44

L’entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 97 è prevista per Marzo 2021 e ciò dà modo agli operatori del settore di apportare modifiche ai processi e alle consuetudini adottate in base alle nuove norme.

In particolare, il Provvedimento IVASS n. 97 apporta modifiche al Regolamento 40/2018 con il fine di:

  • razionalizzare e semplificare gli obblighi a carico degli operatori;
  • irrobustire la tutela del consumatore;
  • introdurre nuove disposizioni concernenti le regole di comportamento per la distribuzione di IBIPs da parte degli intermediari iscritti nel RUI nelle sezioni A e B e relativi collaboratori iscritti nella sezione E, dagli iscritti nella sezione C e dalle imprese di assicurazione e relativi dipendenti

Modifica all’art. 42

Collaborazione tra intermediari

Una delle modifiche apportate riguarda l’articolo 42 del Regolamento 40 che concerne la collaborazione orizzontale tra intermediari assicurativi.

Con il Provvedimento 97 (art. 4, comma 12, lettera b), l’IVASS modifica l’art.42 del Regolamento 40, prevedendo che “la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione tra due intermediari (sezione A, B, D) debba essere comunicata alle rispettive imprese mandanti interessate”.

Questa modifica normativa è piuttosto importante.

Attualmente la vigenza di un accordo di collaborazione tra intermediari risulta esclusivamente dal modello Allegato 4 del soggetto proponente che entra in contatto con il contraente.

Innanzitutto, occorre evidenziare che i rapporti in questione sono ispirati ad una struttura appunto “orizzontale” ovvero posti in essere tra parti già abilitate a svolgere attività di intermediazione assicurativa.

Con riferimento, poi, alle condizioni per la realizzazione degli accordi di collaborazione, l’art. 42, comma 3 del Regolamento n. 40/2018 individua l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina, riservandolo a quegli intermediari di primo livello che:

  1. sono “iscritti nella sezione A del Registro, ovvero ‘agenti’;
  2. sono “iscritti nella sezione B del Registro, ovvero ‘broker’;
  3. sono “iscritti nella sezione D del Registro, ovvero ‘banche,sim e poste’;

sono “iscritti nell’Elenco annesso al Registro” (ovvero intermediari esteri ammessi ad operare in Italia).

Il Provvedimento 97 (art.4, comma 12, lettera a), prevede che gli intermediari trasmettano alle imprese tutte le informazioni necessarie per fornire al cliente una rendicontazione completa anche degli oneri connessi all’attività di distribuzione, compresa quella effettuata nell’ambito di una collaborazione orizzontale.

Viene introdotto l’obbligo di inserimento negli allegati 4 e 4-bis della corretta e completa informativa in relazione al fatto che l’attività è svolta in collaborazione tra più intermediari, di cui è indicata l’identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell’ambito della forma di collaborazione adottata.

Gli obblighi informativi riguardano anche le disposizioni regolamentari in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi (POG).

A tale ultimo riguardo è stata anche prevista la comunicazione alle imprese mandanti degli accordi stipulati dagli intermediari, comunicazione ritenuta funzionale all’applicazione delle regole di POG e ai connessi flussi informativi che devono intercorrere tra imprese e intermediari.

Modifica all’art. 41

Nuovo requisito per l’accesso all’attività di distribuzione assicurativa

Un’importante novità introdotta dal Provvedimento 97, riguarda il grado di istruzione degli intermediari assicurativi.

La modifica introduce espressamente tale requisito:

essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente”.

Il nuovo requisito è richiesto per:

  1. i soggetti che si iscrivono (o vengono iscritti) nelle sezioni C, E, F del Registro;
  2. gli addetti interni degli intermediari A,B,C,D, F;
  3. i dipendenti delle imprese preposti allo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa;
  4. i responsabili dell’attività di distribuzione assicurativa delle imprese.

Pertanto tutti i distributori devono possedere il requisito relativo al titolo di studio (diploma di scuola media superiore) che precedentemente era richiesto esclusivamente per l’iscrizione nelle sezioni A e B del Registro.

Tuttavia tutti i distributori in attività che non possiedono un titolo di studio di scuola media superiore possono continuare ad operare senza obbligo di conformarsi a quanto previsto dal Provvedimento stesso.

Di seguito un elenco degli intermediari che sono esonerati da tale nuovo requisito:

  • gli intermediari iscritti al Registro alla data di entrata in vigore, anche in caso di cancellazione e successiva reiscrizione.
  • gli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario e i dipendenti delle imprese di assicurazione se avranno in essere un rapporto collaborativo documentato, alla data di entrata in vigore del Provvedimento.
  • il Responsabile dell’attività di distribuzione delle imprese di assicurazione se è stato indicato all’Ivass prima dell’entrata in vigore del Provvedimento.

Modifica all’art. 44

Abrogazione dell’adempimento annuale relativo alla comunicazione di vigenza della polizza Rc professionale

Tra i cambiamenti più importanti apportati dal Provvedimento 97 al Regolamento 40/2018 con decorrenza 31 marzo 2021, troviamo l’eliminazione dell’adempimento annuale a carico degli intermediari relativo alla comunicazione di vigenza della polizza di Rc professionale.

Il Provvedimento Ivass 97/2020 modificando l’articolo 44 del Regolamento Ivass 40 del 2018 cancella l’obbligo a carico degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, F, di comunicare all’Ivass annualmente la vigenza del contratto di assicurazione per la responsabilità civile professionale dell’attività di distribuzione assicurativa.

I commi 4 e 5 dell’articolo 44 del Regolamento 40, sono i commi abrogati che riportiamo di seguito:

  1. Entro il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro attestano il rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile ovvero, in caso di contratto pluriennale, la conferma dell’efficacia della relativa copertura, mediante comunicazione presentata con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3.
  2. Decorsi 90 giorni dal termine di cui al comma 4, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro che non abbiano effettuato la comunicazione sono indicati nel Registro come inoperativi.

L’obbligo di comunicazione di vigenza del contratto era stato introdotto nel 2017 con il Provvedimento Ivass 58 attraverso la modifica del Regolamento 5/2006, ora abrogato dal recente Regolamento 40, che ha mantenuto inalterato questo adempimento.

Le modifiche al Regolamento 40 entreranno in vigore il 31 marzo 2021, si dovrebbe pertanto ritenere che gli intermediari dovranno effettuare la comunicazione di vigenza del contratto di Rc professionale ancora una volta, entro il 5 febbraio 2021, a meno di un ulteriore ed auspicabile intervento dell’Ivass in proposito.

Apri barra laterale
WhatsUp Online
Invia su WhatsApp
Carrello della spesa

Il tuo carrello è vuoto

Puoi dare un'occhiata a tutti i prodotti disponibili e acquistarne alcuni nel negozio

Ritorna al negozio

RB Consulting S.r.l.P.I./C.F.: 17044041006 -

Privacy Policy Cookie Policy