Provvedimento n. 97 – Approfondimento parte terza

Parte 3 – Analisi degli artt. 68 – 83

Modifica al Capo II

Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi

L’art. 4 inserisce al Titolo II, dopo il Capo II “Regole di comportamento”, il Capo II-bis “Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi”, che ospita le seguenti Sezioni:

Sezione I – Regole generali

Sezione II – Informativa precontrattuale al contraente

Sezione III – Disposizioni in materia di incentivi

Sezione IV – Valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza

In linea generale vengono individuate le norme per la distribuzione dei prodotti assicurativi non IBPs e quelli IBPs.

Si introduce l’obbligo di consegna ai contraenti di una documentazione relativa ai prodotti IBPs attraverso l’allegato 4-bis.

Inoltre è disposto che si consegnino al contraente tutte le informazioni peculiari relative ai costi ed agli oneri connessi all’acquisto dei prodotti IBPs.

La normativa è in linea con l’art. 48 del Regolamento UE 2017/565

L’intermediario assicurativo e l’impresa di assicurazione che distribuiscono prodotti d’investimento assicurativi forniscono al contraente, prima della conclusione dei relativi contratti, una descrizione generale della loro natura, dei rischi sottesi, dei costi e degli oneri connessi, incluso, in caso di consulenza obbligatoria, i costi relativi alla valutazione periodica dell’adeguatezza.

La descrizione dei rischi di cui al comma 2 include: i rischi connessi al tipo di prodotto d’investimento assicurativo; la volatilità del prezzo e i limiti alla riduzione o al disinvestimento.

L’intermediario deve fornire al contraente anche eventuali dettagli circa la garanzia del prodotto.

Altri obblighi sono imposti dall’art. 68 – quarter riguardanti i requisiti delle informazioni da fornire al contraente sul prodotto e le modalità di confronto tra diversi prodotti d’investimento.

Le informazioni fornite devono essere accurate, scritte in maniera comprensibile e devono essere chiare al punto di non mascherare o minimizzare possibili avvertenze o dichiarazioni importanti.

Le eventuali informazioni circa prodotti d’investimento messi a confronto devono risultare corrette ed equilibrate e devono essere ben chiare le fonti delle stesse.

Disposizioni in materia di incentivi

L’art. 68 – sexies introduce le condizioni generali circa il pagamento o la percezione di incentivi da parte degli intermediari.

Gli intermediari non possono percepire o pagare compensi da o a persone che non siano il contraente a meno che questi non abbiano lo scopo di accrescere la qualità della vendita e non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo equo e onesto.

L’esistenza, la natura e l’importo degli incentivi o schemi di incentivazione devono essere comunicati chiaramente al contraente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della distribuzione di un prodotto d’investimento assicurativo.

Gli intermediari e le imprese di assicurazione, laddove applicabile, informano i contraenti in merito ai meccanismi per trasferire ai contraenti medesimi i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per l’attività di distribuzione.

L’ammissibilità degli incentivi è stabilita dall’art. 68 – septies che pone l’accento sulla modalità di presentazione al cliente dei prodotti da parte dell’intermediario; è inammissibile qualora tale prestazione sia stata distorta o è influenzata dall’incentivo che se ne potrà trarre.

Ulteriore novità riguardante i prodotti di investimento assicurativo ha riguardato la possibilità, in presenza di determinate condizioni, per gli intermediari e le imprese di assicurazione, di pagare o percepire incentivi che abbiano lo scopo di accrescere la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa, al contempo non pregiudicando l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel miglior interesse del cliente.

La sezione IV disciplina l’obbligo di valutazione della richiesta del cliente e della sua appropriatezza.

Sempre con riferimento agli IBIPs, è importante segnalare le nuove specifiche norme dettate in tema di valutazione di adeguatezza e appropriatezza in caso di distribuzione sia con che senza consulenza.

Per prodotti diversi da quelli non complessi ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2017/2359 (i.e. quelli che garantiscono il recupero dei premi versati) è stata infatti prevista una vendita in regime di consulenza obbligatoria, che rimane invece facoltativa per i prodotti tradizionali. Per tali vendite con consulenza, vengono inoltre specificate nel dettaglio (art. 68-novies) le informazioni da richiedere ai fini della valutazione di adeguatezza.

L’obbligo di valutazione delle esigenze e richieste rimane, salve alcune differenze, fermo anche nel caso di vendita senza consulenza.

Modifica all’art. 83

Registrazioni telefoniche

Gli obblighi di registrazione vengono integrate prevedendo che il distributore, in caso di vendita a distanza, dia informativa in relazione alla registrazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche che danno luogo alla conclusione di contratti assicurativi. In caso di prodotti IBIPs, vengono registrate anche le comunicazioni che non danno luogo a conclusione del contratto analogamente a quanto previsto dalla normativa Consob.

È, inoltre, previsto che i distributori adottino tutte le misure ragionevoli per registrare e conservare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche effettuate, trasmesse o ricevute attraverso apparecchiature elettroniche.

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