Operatività – Sospensione. Cosa s’intende per iscritto operativo?
L’Intermediario che dichiara di aver stipulato il contratto di assicurazione della responsabilità civile e ha in corso almeno un incarico di distribuzione (SOLO PER GLI ISCRITTI IN A) è considerato un iscritto operativo.
Al momento dell’iscrizione, può essere resa la sola dichiarazione relativa alla stipula del contratto di assicurazione della responsabilità civile mediante l’utilizzo del modello elettronico PDF apposito.
Contestualmente alla propria iscrizione, è possibile richiedere anche l’iscrizione nella sezione E dei propri addetti all’esterno dei locali, sempre tramite la compilazione del modello elettronico PDF.
Tale dichiarazione può essere resa in un momento successivo all’iscrizione nella sezione F mediante la compilazione e l’invio all’IVASS di apposita comunicazione secondo il modello elettronico PDF.
Finché la dichiarazione non viene resa e non viene comunicata la sottoscrizione di un accordo distributivo, la persona fisica è iscritta come non operativa, con la conseguenza che gli eventuali collaboratori non saranno pubblicati nel Registro Pubblico.
- In caso di temporanea inoperatività, la ripresa dell’attività di un iscritto in A o in B è subordinata a:
- al possesso della polizza di assicurazione della responsabilità civile, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell’operatività;
- alla presenza di uno o più incarichi di distribuzione; (SOLO PER GLI ISCRITTI IN A)
Entro il 5 febbraio di ogni anno va comunicato l’avvenuto rinnovo del contratto ovvero, in caso di contratto pluriennale, la conferma dell’efficacia della relativa copertura, mediante la compilazione del modello elettronico PDF.
In caso contrario, decorsi 90 giorni, la mancata comunicazione di rinnovo comporta l’iscrizione nel registro come inoperativi.
- Attenzione: con il Provvedimento n. 97 sarà abolito tale obbligo di comunicazione a partire dal 31 Marzo 2021.
Quindi gli Intermediari iscritti in A o B che intendano essere iscritti come operativi devono assolvere alcuni obblighi annuali.
Vediamo quali:
- pagamento contributo di vigilanza;
- rinnovo del contratto di assicurazione di responsabilità civile;
- pagamento del contributo Fondo di Garanzia; (SOLO PER GLI ISCRITTI IN B)
- aggiornamento professionale.
Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, facciamo chiarezza.
L’aggiornamento professionale è svolto annualmente, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione nel Registro o a quello di inizio dell’attività di distribuzione.
L’aggiornamento professionale secondo l’art. 89 del Regolamento 40 ha una durata minima di:
- 30h: per tutti gli intermediari;
- 15h: per gli intermediari iscritti in E a titolo accessorio e per i relativi addetti all’attività di distribuzione operanti all’interno dei locali.
Chi è sospeso dagli obblighi di Aggiornamento Professionale IVASS Reg.to 40/2018?
Secondo l’art. 86 del Regolamento IVASS, sono sospesi dall’obbligo di Aggiornamento IVASS:
- gli intermediari iscritti delle sezioni A, B o F del Registro IVASS, temporaneamente non operanti a titolo individuale;
- i soggetti impediti da:
– gravidanza al 6° mese, fino ad un anno dalla nascita, nonché per l’adempimento di doveri collegati alla paternità o maternità;
– grave malattia o infortunio;
3. gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali, gli addetti ai call center e i dipendenti delle imprese che per oltre 6 mesi non svolgono l’attività assicurativa.
Per la ripresa dell’attività a seguito di sospensione, quali sono gli adempimenti inerenti l’aggiornamento?
Prima della ripresa dell’attività, l’Intermediario deve assolvere agli obblighi di aggiornamento per un minimo di 30h o di 15h se si tratta di intermediario iscritto a titolo accessorio nella sezione E e dei relativi addetti all’attività di distribuzione operanti all’interno dei locali.
Se l’attività riprende nello stesso anno, ovvero nell’anno successivo alla sospensione, restano valide le ore eventualmente effettuate prima della sospensione.
I nuovi obblighi di aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di ripresa dell’attività. (art. 89 comma 7).
Obbligo di avere in corso almeno un incarico di distribuzione
L’IVASS può avviare un procedimento di registrazione come inoperativi nei confronti degli Intermediari iscritti in A che non abbiano in corso incarichi di distribuzione anche se hanno provveduto alla stipula della polizza r.c.
L’istituto provvede a dare comunicazione all’Intermediario interessato tramite nota che ha tempo 20 giorni per richiedere informazioni sul procedimento avviato nei suoi confronti mediante apposita procedura.
Passato tale periodo, l’IVASS procede alla registrazione dell’intermediario inadempiente come inoperativo.