Modifiche del Regolamento IVASS n.40

Il Provvedimento 97 innova in modo sostanziale la vigente normativa regolamentare in quanto contiene integrazioni e modifiche dei Regolamenti nn. 23/2008, 24/2008, 38/2018, 40/2018 e 41/2018, con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare gli obblighi a carico degli operatori e accrescere il livello di tutela dei contraenti.

L’entrata in vigore è prevista per Marzo 2021 e ciò dà modo agli operatori del settore di apportare modifiche ai processi e alle consuetudini adottate in base alle nuove norme.

Modifiche al Regolamento n. 40

  • Modifica all’art. 42 – Collaborazioni orizzontali
    Questa modifica prevede che gli intermediari trasmettano alle imprese tutte le informazioni necessarie per fornire al cliente una rendicontazione completa anche degli oneri connessi all’attività di distribuzione, compresa quella effettuata nell’ambito di una collaborazione orizzontale.
    Gli obblighi informativi riguardano anche le disposizioni regolamentari in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi (POG).• Modifica all’art. 41 – Nuovo requisito per l’accesso all’attività di distribuzione assicurativa: Diploma di istruzione secondaria
    La modifica introduce espressamente il requisito del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto dalla legge, finora previsto solo per gli intermediari A e B del registro.
    Tuttavia tutti i distributori in attività che non possiedono un titolo di studio di scuola media superiore possono continuare ad operare senza obbligo di conformarsi a quanto previsto dal Provvedimento stesso qualora siano operanti prima dell’entrata in vigore del Regolamento.
  • Modifica all’art. 44 – Abrogazione dell’adempimento annuale relativo alla comunicazione di vigenza della polizza Rc professionale
    Il Provvedimento Ivass 97/2020 modificando l’articolo 44 del Regolamento Ivass 40 del 2018 cancella l’obbligo a carico degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, F, di comunicare all’Ivass annualmente la vigenza del contratto di assicurazione per la responsabilità civile professionale dell’attività di distribuzione assicurativa.
    Le modifiche al Regolamento 40 entreranno in vigore il 31 marzo 2021, si dovrebbe pertanto ritenere che gli intermediari dovranno effettuare la comunicazione di vigenza del contratto di Rc professionale ancora una volta, entro il 5 febbraio 2021, a meno di un ulteriore intervento dell’Ivass in proposito.• Modifica all’art. 56 – Informativa precontrattuale
    Il Provvedimento Ivass 97/2020 modifica in modo sostanziale l’informativa precontrattuale di competenza del distributore introducendo nuovi modelli che i distributori devono consegnare ai contraenti (Allegato 3, Allegato 4, Allegato 4bis, Allegato 4ter) e nuove modalità di consegna degli stessi.
    Questi moduli elencano le informazioni sul distributore, sul prodotto e sulle regole di comportamento che questi deve adottare e devono essere resi disponibili in formato cartaceo o elettronico al contraente.
    L’informativa precontrattuale deve essere completa delle informazioni essenziali e chiara.
    Inoltre i distributori, al fine di dimostrare l’adempimento degli obblighi informativi, devono conservare un’apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente o la prova di aver correttamente inviato, all’indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo, la documentazione.

    • Modifiche all’art. 58 – Dichiarazione di coerenza tra le richieste del cliente e le garanzie del prodotto assicurativo
    L’intermediario ha l’obbligo di consegnare al contraente – prima della conclusione del contratto – una dichiarazione che certifica la coerenza tra le sue richieste ed esigenze con le garanzie del prodotto assicurativo offerto.
    Questa modifica regolamentare è molto importante.
    Inserisce un nuovo adempimento a carico dell’intermediario: la certificazione di coerenza del prodotto assicurativo offerto che potrebbe anche creare un incremento del contenzioso conseguente alla valutazione di eventuali responsabilità dell’intermediario in caso di una eventuale reiezione di un sinistro.

    • Aggiunta all’art. 59 – Vendita abbinata
    In aggiunta all’articolo 59 è stato inserito l’articolo 59-bis che individua le informazioni supplementari da fornire nel caso di vendita di prodotti assicurativi abbinata a un prodotto/servizio accessorio diverso da un’assicurazione.

    • Modifica all’ art. 67 – Conservazione della documentazione
    L’articolo 67, che pone in capo ai distributori precisi obblighi di conservazione della documentazione, è modificato al fine di chiarire che i distributori conservano tale documentazione per tutta la durata del rapporto assicurativo ovvero fino ad un altro termine maggiore previsto dalla legge e, in ogni caso, per almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto.

    • Modifica al Capo II – Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi
    Gli articoli introdotti a seguito dell’art. 68 individuano le norme previste per la distribuzione dei prodotti non-IBIPs applicabili anche ai prodotti IBIPs quando sono distribuiti dai distributori soggetti alla vigilanza IVASS; introducono l’obbligo di consegnare ai contraenti dei prodotti IBIPs l’Allegato 4-bis; dispongono obblighi supplementari con riguardo ai requisiti delle informazioni fornite sul prodotto.
    In materia di incentivi si individuano le condizioni generali in presenza delle quali gli intermediari e le imprese possono pagare o percepire incentivi, ivi inclusa la presenza di uno scopo di accrescimento della qualità dell’attività di distribuzione assicurativa; vengono stabilite le condizioni di ammissibilità degli incentivi analogamente a quanto previsto dall’articolo 11, par. 2, della Direttiva Delegata (UE) 2017/593; si prevede che gli operatori siano tenuti a conformarsi integralmente a tale disposizione entro 31 marzo 2022.
    Con specifico riguardo alla previsione di incentivi nel caso di fornitura da parte degli intermediari della consulenza su base indipendente, è previsto che l’intermediario non possa percepire incentivi monetari e possa accettare soltanto benefici di natura non monetaria di minore entità.

    • Modifica all’art. 83 – Registrazioni telefoniche
    Gli obblighi di registrazione vengono integrate prevedendo che il distributore, in caso di vendita a distanza, dia informativa in relazione alla registrazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche che danno luogo alla conclusione di contratti assicurativi.

    • Modifica all’ art. 89 e art. 89bis – Formazione e aggiornamento
    Gli addetti all’attività di intermediazione assicurativa operanti all’interno o all’esterno dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F del Registro e i dipendenti delle imprese di assicurazione, nonché i produttori diretti, devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, analogamente a quanto già previsto per gli intermediari di primo livello.
    Viene introdotta una disposizione (art.89-bis) che consente il mutuo riconoscimento delle ore di formazione e di aggiornamento professionale, anche del personale addetto che lavora all’interno dei locali dell’intermediario.

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