La nuova figura dell’intermediario a titolo accessorio sezione F del RUI

Con la pubblicazione del Regolamento 40 dell’IVASS e il recepimento della direttiva IDD, la distribuzione assicurativa sostituisce l’intermediazione assicurativa, viene quindi introdotto l’intermediario a titolo accessorio.

Chi è l’intermediario a titolo accessorio iscritto alla sezione F

Con l’introduzione del concetto di “distribuzione” vengono quindi ampliate le figure professionali del settore assicurativo ed introdotti gli intermediari a titolo accessorio iscritti alla sezione F del RUI; di questa sezione entra a far parte chi svolgendo qualsiasi attività colloca polizze assicurative.

Diverse attività di business infatti oggi offrono prodotti assicurativi in m maniera complementare o possono iniziare a farlo, pensiamo ad esempio alle agenzie di viaggi con le relative coperture assicurative, le attività di retail di elettrodomestici o quelle di prodotti per animali domestici che possono iniziare a collocare polizze dedicate, insomma il mercato delle coperture assicurative si arricchisce e di conseguenza c’è bisogno di una nuova figura professionale.

Nel dettaglio con intermediario accessorio la normativa si riferisce a:
Qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2, dell’articolo 109, che avvii o svolga a titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni

  1. l’attività professionale principale di tale persona fisica o giuridica e’ diversa dalla distribuzione assicurativa
  2. la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un bene o servizio
  3. i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il bene o il servizio che l’intermediario fornisce nell’ambito della sua attività professionale principale;

Formazione ed aggiornamento professionale degli intermediari iscritti alla sezione F del RUI

I requisiti di onorabilità e professionalità degli intermediari iscritti alla sezione F prevedono la formazione base di 60 ore (allegato del Regolamento IVASS) senza alcun esame presso l’IVASS,.

Dopo il primo anno saranno tenuti a svolgere corsi di aggiornamento professionale di 30 ore, scegliendo tra i moduli dell’allegato del Regolamento IVASS.

Gli intermediari iscritti alla sezione F non possono tenere corsi di prima formazione e/o aggiornamento dedicati ai propri addetti e collaboratori, la formazione dovrà quindi essere somministrata dalle imprese preponenti.

Sia gli iscritti alla sezione F sia i collaboratori sono tenuti a conservare la documentazione provante il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.

Iscrizione nel RUI sezione F

Verranno iscritti nella sezione F del RUI gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che, ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 1, del Codice, operano su incarico di una o più imprese di assicurazione.
Nel registro dovranno essere indicati:

  • la tipologia dell’attività di distribuzione esercitata (assicurativa);
  • la qualifica di esercizio dell’attività di distribuzione, ovvero:
    (i) se operano individualmente;
    (ii) se operano in qualità di responsabili dell’attività di distribuzione di società iscritte nella sezione F;
  • le sedi operative;
  • gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, con l’indicazione del regime di attività, nonché, in caso di stabilimento, della sede;
  • l’eventuale operatività in altri Stati membri estesa ai relativi addetti iscritti nella sezione E, ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del Codice;
  • nel caso di temporanea inoperatività, la data di inizio e l’eventuale termine del periodo di inattività;

Quali sono i requisiti per l’iscrizione alla sezione F del RUI

L’iscrizione come persona fisica alla sezione F del RUI necessita dei seguenti requisiti:

  • essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice;
  • non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
  • fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 11 e/o essere inclusi nella copertura stipulata, in conformità alquanto stabilito dall’articolo 15, dalle società per le quali svolgeranno l’attività;
  • essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui alla parte IV;
  • non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.

L’iscrizione come società alla sezione F del RUI necessita invece dei seguenti requisiti:

  • essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 112, comma 1, del Codice;
  • non essere enti pubblici o società controllate da enti pubblici;
  • aver affidato la responsabilità dell’attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione F. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di distribuzione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella sezione F è riferito ad ognuna di esse. Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di distribuzione ad un numero adeguato di soggetti nell’ambito della dirigenza tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell’attività svolta;
  • fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 15;
  • non essere partecipate in misura superiore al dieci per cento del proprio capitale in maniera tale da impedire l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice;
  • non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 4-sexies del Codice.

Adempimenti annuali per gli iscritti alla sezione F del RUI

Gli intermediari iscritti alla sezione F del RUI sono tenuti ogni anno a:

  • rinnovare il contratto di assicurazione della responsabilità civile, salvo i casi di contratti pluriennali, e comunicare entro il 5 febbraio mediante apposita comunicazione ad IVASS;
  • pagare il contributo di vigilanza (da corrispondere anche in caso di inoperatività).

Collaborazione con altri intermediari

Per gli intermediari a titolo accessorio non è possibile collaborare in maniera orizzontale intermediari iscritti alle Sez. A – B – D del RUI.
Gli intermediari iscritti alla sezione F del RUI possono svolgere attività di distribuzione attraverso:

  • addetti operanti all’interno dei propri locali che non necessitano dell’iscrizione al RUI purché abbiano i requisiti di onorabilità e professionalità;
  • collaboratori operanti al di fuori dei locali dell’intermediario iscritti al RUI alla sezione E, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.

Intermediari iscritti alla sezione F: obblighi

  • trasparenza verso la clientela (esposizione della documentazione di informativa, informativa precontrattuale da consegnare, analisi dei bisogni, valutazione di adeguatezza del prodotto offerto e trasparenza sulle remunerazioni)
  • gestione del denaro (tramite apposito conto separato o fideiussione bancaria)
  • obblighi di comportamento.
  • obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificato e della firma elettronica per presentare all’IVASS le richieste di iscrizione cancellazione modifiche comunicazioni.
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