Formazione professionale e aggiornamento – Provvedimento n. 97

La sempre maggiore complessità dei prodotti assicurativi e gli obblighi nei confronti del cliente hanno richiesto una disciplina che permettesse un innalzamento degli standard professionali degli intermediari assicurativi e che consentisse di armonizzare i requisiti professionali nel settore finanziario e assicurativo avviando un processo di razionalizzazione e semplificazione degli oneri formativi previsti nei soggetti operanti nei due settori.

Pertanto, gli addetti all’attività di intermediazione assicurativa operanti all’interno o all’esterno dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F del Registro e i dipendenti delle imprese di assicurazione, nonché i produttori diretti, devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, analogamente a quanto già previsto per gli intermediari di primo livello.

La modifica avvicina la disciplina del settore assicurativo a quella del settore finanziario che richiede al personale degli intermediari che fornisce informazioni o consulenza e agli iscritti nell’Albo unico dei consulenti finanziari, tra l’altro, il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.

Una specifica norma transitoria (art. 6) disciplina la graduale entrata in vigore della disposizione, facendo salvo il requisito di professionalità maturato da coloro che già svolgono l’attività alla data di entrata in vigore del regolamento.

Tutti i distributori in attività che non possiedono un titolo di studio di scuola media superiore possono continuare ad operare senza obbligo di conformarsi a quanto previsto dal Provvedimento stesso, come previsto dall’art. 41 del Provvedimento n. 97.

Di seguito un elenco degli intermediari che sono esonerati da tale nuovo requisito:

  • gli intermediari iscritti al Registro alla data di entrata in vigore, anche in caso di cancellazione e successiva reiscrizione.
  • gli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario e i dipendenti delle imprese di assicurazione se avranno in essere un rapporto collaborativo documentato, alla data di entrata in vigore del Provvedimento.
  • il Responsabile dell’attività di distribuzione delle imprese di assicurazione se è stato indicato all’Ivass prima dell’entrata in vigore del Provvedimento.

Viene altresì introdotta una disposizione (art. 89 bis) che consente il mutuo riconoscimento delle ore di formazione e di aggiornamento professionale, anche del personale addetto che lavora all’interno dei locali dell’intermediario.

Per quanto concerne l’aggiornamento professionale restano invariate le regole già improntate dal Regolamento n. 40.

Di seguito, il riepilogo di suddette norme:

  • l’aggiornamento professionale deve essere svolto con cadenza annuale obbligatoriamente dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di iscrizione;
  • i corsi hanno la durata di 30h per gli iscritti di tutte le sezioni eccetto per gli iscritti nella sezione E a titolo accessorio per i quali sono necessarie 15h annuali;
  • in caso di sospensione dell’attività, viene sospeso anche l’aggiornamento professionale che deve tuttavia essere ripreso in concomitanza con il riavvio dell’attività.
   

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