Obblighi di informazione dei prodotti assicurativi

Per agevolare l’interpretazione delle norme sugli obblighi di informazione dei prodotti assicurativi, di cui al Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010, l’ISVAP ha riportato i quesiti più frequenti provenienti dal mercato e le relative risposte.

1. NOTA INFORMATIVA DEI PRODOTTI ASSICURATIVI VITA E DANNI
In caso di contratti che prevedano in abbinamento garanzie ulteriori – ad esempio su rischi di danni alla persona, comprese l’incapacità al lavoro professionale, la morte in seguito ad infortunio, l’invalidità a seguito di infortunio o di malattia ovvero in caso di offerta congiunta di distinti prodotti vita e danni – è possibile allegare alla Nota Informativa vita quella prevista per le garanzie danni oppure integrare la Nota Informativa vita e quella danni in un’unica Nota informativa che riporti le rispettive caratteristiche dei contratti oggetto di abbinamento?
Qualora un’impresa commercializzi un unico prodotto nel quale risultino abbinate coperture assicurative relative a rami danni e a rami vita, potrà essere redatto un Fascicolo informativo contenente un’unica Nota Informativa con sezioni separate per le specifiche coperture assicurative.
Nel caso in cui il prodotto risulti commercializzato da due imprese le sezioni della Nota Informativa dovranno essere distinte anche per singola impresa.

2. MODIFICHE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FASCICOLO INFORMATIVODEI PRODOTTI VITA
Per le polizze vita di puro rischio, considerato che non sussiste l’obbligo di invio dell’estratto conto annuale, è possibile non inviare alcuna comunicazione in ordine alle modifiche del Fascicolo informativo?
Anche per i contratti di puro rischio va resa l’informativa in corso di contratto sulle modifiche del Fascicolo informativo di cui all’art. 13, come previsto dalla direttiva 2009/138/CE. Ferma restando la necessità che le imprese informino tempestivamente per iscritto il contraente delle eventuali variazioni delle informazioni derivanti da modifiche normative, la comunicazione ai contraenti delle variazioni contenute nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative (ad esempio le informazioni sulla situazione patrimoniale) può avvenire anche tramite pubblicazione sul sito internet dell’impresa, prevedendo nella Nota informativa uno specifico rinvio al proprio sito.

3. DOCUMENTAZIONE DEI PRODOTTI DANNI
Il Fascicolo informativo deve essere predisposto, ai sensi dell’art. 30, comma 1, anche nel caso di gare pubbliche di appalto, tenuto conto che è la stazione appaltante che definisce le specifiche condizioni di gara e quindi le condizioni contrattuali ?
Per i contratti nei quali le condizioni di assicurazione sono predeterminate in funzione di capitolati di gara, gli obblighi di informativa precontrattuale possono intendersi assolti con la consegna delle condizioni contrattuali.

4. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL FASCICOLO INFORMATIVO
Per le polizze danni, anche di tipo collettivo, connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento, le imprese pubblicano sul proprio sito internet il Fascicolo informativo ai sensi dell’art. 34 comma 1. Tale obbligo di pubblicazione deve intendersi applicabile anche alle analoghe polizze vita collettive?
L’interpretazione sistematica delle disposizioni di cui all’art. 4 comma 6 e all’art. 34 comma 1 del Regolamento 35, richiede l’obbligo di pubblicazione del Fascicolo informativo delle polizze vita di tipo collettivo connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento sul sito internet dell’impresa, non appena disposta la commercializzazione del prodotto.

5. INFORMAZIONE SUI COSTI DEI PRODOTTI VITA
Nello Schema di Nota informativa dei contratti vita con partecipazione agli utili (all. 3) e nello Schema di Nota informativa dei contratti di puro rischio (all. 4), il Regolamento prevede che l’indicazione della quota parte dei costi retrocessa in media ai distributori possa essere riportata come un unico valore che indichi la quota parte percepita dall’intermediario con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto. E’ corretto interpretare tale disposizione nel senso che l’intero flusso commissionale relativo al prodotto si riferisca al suo orizzonte temporale?
Sì, è corretto interpretare che l’intero flusso commissionale si riferisca all’intera vita del prodotto, valutando opportunamente i flussi commissionali secondo un corretto tasso di attualizzazione. A tal riguardo l’impresa, anche in coerenza con le ipotesi sottostanti alla metodologia di calcolo del Costo Percentuale Medio Annuo, deve far riferimento per i prodotti con partecipazione agli utili, al tasso di rendimento finanziario individuato dall’ISVAP, e per gli altri prodotti al maggiore tra il tasso tecnico e il tasso garantito.

6. FASCICOLO INFORMATIVO DEI CONTRATTI PER LE COPERTURE DI RISCHI AGRICOLI
L’art. 30 comma 1 dispone, tra l’altro, che per i contratti per la copertura dei rischi agricoli stipulati in forma collettiva ai sensi del d.lgs. 102/2004 “le Imprese consegnano al contraente, prima della sottoscrizione del contratto, le condizioni di assicurazione”. Nella consolidata realtà operativa del mercato italiano la copertura assicurativa richiesta dall’agricoltore/assicurato a tutela delle proprie produzioni spesso non si esaurisce con l’adesione alla sola polizza agevolata ai sensi del d.lgs. 102/2004, ma si accompagna ad una polizza “integrativa” non agevolata dal contributo statale e, quindi, a completo carico dell’agricoltore. Ciò accade in quanto, in conformità alla normativa europea, le polizze agevolate vengono emesse con l’applicazione di una soglia minima di accesso al risarcimento pari al 30% del valore della intera produzione aziendale per comune e prodotto.
Le polizze “integrative” sono contratti speculari a quelli agevolati: medesimo soggetto contraente (CONSORZIO DI DIFESA), medesimo assicurato (AGRICOLTORE), stesse produzioni, stesse tipologie di rischio, stesse condizioni di polizza ad eccezione del fatto che la garanzia copre i danni inferiori al 30% e al netto di una franchigia contrattuale, normalmente del 10%. Per questa assicurazione non sono previsti contributi pubblici.
Si chiede pertanto di poter prevedere la consegna al Contraente delle sole Condizionidi polizza, e non del Fascicolo Informativo, anche per i contratti c.d. “integrativi”, strettamente collegati a quelli emessi in esenzione in forza del citato art. 30, che mai sarebbero stati stipulati senza il contratto principale.
Si ritiene di poter estendere la disciplina semplificata che prevede la consegna delle condizioni di polizza in luogo del Fascicolo informativo ai contratti c.d. “integrativi” che accompagnano le polizze per la copertura di rischi agricoli stipulati in forma collettiva ai sensi del d.lgs. 102/2004, qualora coprano i medesimi rischi, abbiano le medesime condizioni contrattuali e il medesimo contraente della polizza agricola agevolata.

   

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