Regolamento n.40 del 3 maggio 2012 – Disciplina dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita connesso a mutui o a crediti al consumo

L’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse  collettivo il 3 maggio 2012 ha emanato il Regolamento n.40 concernente la definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito con legge 24 marzo 2012 n.27.

Art. 1
(Contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita)

1. Il contratto di assicurazione sulla vita di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27 soddisfa i seguenti contenuti minimi:
a) forma assicurativa: temporanea per il caso di morte a capitale decrescente nei casi in cui il rimborso del mutuo immobiliare o del credito al consumo segua un piano di ammortamento, oppure a capitale costante nei casi in cui il rimborso del credito al consumo non segua un piano di ammortamento predefinito;
b) prestazioni assicurative: pagamento, al verificarsi del decesso dell’assicurato prima della scadenza del contratto, di un capitale assicurato pari o in linea rispetto al debito residuo del mutuo immobiliare o del credito
al consumo. Facoltà dell’impresa di corrispondere le eventuali rate del mutuo immobiliare o del credito al consumo in scadenza nel periodo che intercorre tra la comunicazione all’impresa del decesso dell’assicurato e la
liquidazione del capitale assicurato, con successivo conguaglio all’atto della liquidazione del capitale assicurato;
c) limitazioni della prestazione: copertura del rischio di morte qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali. Esclusione dalla garanzia del solo decesso causato da dolo del contraente, dell’assicurato o dei beneficiari e, salvo patto contrario, del decesso per suicidio avvenuto nei primi due anni dall’entrata in vigore del contratto di assicurazione, ovvero del decesso dovuto a rischi catastrofali;
d) durata del contratto: pari alla durata del mutuo immobiliare o del credito al consumo;
e) periodicità del pagamento del premio: pagamento di un premio unico anticipato o di un premio annuo, con possibilità di rateazione ed indicazione dei relativi costi;
f) costi gravanti sul premio: indicazione dell’ammontare dei costi che nel corso della durata contrattuale sono sostenuti dal cliente, con evidenza dell’importo percepito dall’intermediario;
g) modalità di verifica dello stato di salute del cliente: indicazione dei casi in cui è richiesta la visita medica, con i relativi costi a carico dell’impresa e/o del cliente, e dei casi in cui l’accertamento dello stato di salute dell’assicurato può avvenire tramite compilazione del questionario anamnestico;
h) periodo di “carenza”: esclusione della carenza in caso di visita medica; negli altri casi, carenza non superiore a 90 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa. Pagamento integrale della prestazione in caso di decesso durante la carenza dovuto ad infortunio, malattia infettiva acuta o shock anafilattico;
i) beneficiari o vincolatari: i beneficiari o i vincolatari indicati dal cliente. La banca o l’intermediario finanziario possono essere designati come beneficiari o vincolatari delle prestazioni assicurative solo qualora il contratto di assicurazione non sia intermediato dalla banca o dall’intermediario finanziario stesso o da soggetti ad essi legati da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo;
j) modalità di denuncia del decesso: indicazione della modalità di denuncia del decesso dell’assicurato e della documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione del capitale;
k) tempi di liquidazione del capitale assicurato: indicazione dei tempi, con un massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa;
l) estinzione anticipata del mutuo immobiliare o del credito al consumo: nel caso di pagamento di un premio unico, indicazione dell’obbligo per l’impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta estinzione anticipata del mutuo immobiliare o del credito al consumo, di restituzione al cliente della parte di premio pagato relativo al periodo
residuo rispetto alla scadenza originaria della polizza, secondo le modalità previste dal Regolamento ISVAP n. 35/2010. Su richiesta del cliente, la polizza può proseguire fino alla scadenza contrattuale anche a favore di un nuovo beneficiario eventualmente designato;
m) trasferimento del mutuo immobiliare: nel caso di pagamento di un premio unico, indicazione dell’obbligo per l’impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di trasferimento del mutuo immobiliare, di restituzione al cliente della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della polizza, secondo le modalità previste dal Regolamento ISVAP n. 35/2010. Su richiesta del cliente, la polizza può proseguire fino alla scadenza contrattuale anche a favore di un nuovo beneficiario eventualmente designato;
n) diritto di recesso: indicazione della facoltà per il cliente di recedere dal contratto di assicurazione entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla data in cui il contratto è concluso, con diritto alla restituzione del premio corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese sostenute per l’emissione del contratto;
o) comunicazioni al cliente in corso di contratto: indicazione dell’obbligo per l’impresa di inviare al cliente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero da ogni ricorrenza annuale, una comunicazione che contiene informazioni sull’ammontare del capitale assicurato, gli eventuali premi in scadenza ovvero in arretrato, con un’avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento, e il nominativo del/dei beneficiario/beneficiari o del/dei vincolatario/vincolatari.
2. I contenuti minimi di cui al comma 1 rappresentano l’offerta contrattuale di base e sono strumentali al confronto tra i diversi preventivi sottoposti al cliente.
Possono essere pattuite tra le parti condizioni di assicurazione di maggior favore per il cliente.

Art. 2
(Informativa al cliente)

1. Qualora le banche e gli intermediari finanziari condizionino l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita forniscono al cliente, all’avvio delle trattative per la concessione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, informativa scritta sui contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita previsti all’articolo 1, informandolo che può ricercare sul mercato, entro un periodo non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla consegna del preventivo di cui al comma 2, un contratto di assicurazione sulla vita che soddisfi i predetti contenuti, ovvero preveda condizioni di maggiore favore per il cliente stesso, e che tale contratto sarà accettato dalla banca o dall’intermediario finanziario senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo.
2. I preventivi relativi al contratto di assicurazione sulla vita che le banche, gli intermediari finanziari e gli altri intermediari assicurativi sono tenuti a sottoporre al cliente sono redatti secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 al presente Regolamento.

Art. 3
(Preventivi on line e informativa sui siti Internet)

1. Le imprese di assicurazione che commercializzano i prodotti vita di cui al presente Regolamento forniscono sul proprio sito internet il servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato sulla base dei parametri di cui all’allegato 1.
2. Le imprese di assicurazione comunicano all’ISVAP, non appena disposta la commercializzazione del prodotto vita, la denominazione commerciale del prodotto, secondo le istruzioni di cui all’allegato 2.
3. Sul sito internet dell’ISVAP è pubblicato l’elenco delle imprese di assicurazione che commercializzano i prodotti con l’indicazione della denominazione commerciale dei prodotti.

Art. 4
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell’ISVAP.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° lu glio 2012.
2. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, entro il 1° settembre 2012.

Clicca qui per scaricare il Regolamento n.40

 

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