Accesso all’attività di intermediario assicurativo

In data 2 settembre 2005, il Consiglio dei Ministri ha  definitivamente approvato il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il nuovo Codice  delle Assicurazioni Private CAP. Il decreto è entrato  in vigore il 1°  gennaio 2006.

La delega del Governo n° 229/03, con la quale si è dato il via ai lavori  preparatori del nuovo Codice delle Assicurazioni, all’art. 4 lett. a) prevedeva di occuparsi degli intermediari assicurativi, quindi del  recepimento della Direttiva 92/02 CE, fonte dell’attuale normativa sugli  intermediari.

L’autorità di vigilanza ISVAP ha emanato diversi regolamenti attuativi delle disposizioni codicistiche, tra le quali va segnalato il Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 che  disciplina l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa  da qualunque soggetto svolta, in attuazione delle disposizioni del  Codice delle assicurazioni private.
Il regolamento è suddiviso in sei parti: la I relativa alle disposizioni  di carattere generale, la II relativa all’accesso all’attività di  intermediazione, la III relativa all’esercizio dell’attività di  intermediazione, la IV relativa ai provvedimenti sanzionatori, la  V contenente le disposizioni transitorie e la VI contenente le  disposizioni finali.
In particolare, il regolamento mette ordine nella platea di soggetti che  a diverso titolo esercitano l’attività di intermediazione, prevedendo  l’istituzione presso l’ISVAP del Registro Unico degli Intermediari, RUI, nonché  il suo pieno funzionamento dal 1° gennaio 2007, chiudendo così il gap  temporale apertosi rispetto alle indicazioni della UE. Dal 1° gennaio  2007 possono esercitare l’attività solo gli intermediari iscritti.

In riferimento all’accesso all’attività di intermediario  assicurativo, l’articolo 108 C.a.p. non solo stabilisce che l’attività  di intermediazione è riservata ai soggetti iscritti nel registro unico  degli intermediari (ex art. 109 c.d.a.) ma a questa affermazione  affianca un principio ulteriore che rafforza il postulato precedente  stabilendo che in caso di violazione la pena prevista ex art. 305 comma  2° del C.d.a. è quella della reclusione da sei mesi a due anni e la  multa da 10.000 a 100.000 euro per esercizio abusivo dell’attività di  intermediario.
L’aspetto di maggiore innovazione si riscontra nel totale cambiamento  del concetto di intermediazione assicurativa. Secondo la nuova normativa  infatti, si passa da una classificazione per status ad una nozione  unica di attività, secondo la quale, chiunque collochi prodotti  assicurativi a qualsiasi titolo ed anche in via accessoria rispetto alla  propria attività principale è tenuto ad iscriversi nel registro unico degli intermediari assicurativi ed è inoltre obbligato a svolgere l’aggiornamento professionale annuale.

Per quanto attiene all’iscrizione nel registro unico, si precisa che per  i c.d. canali tradizionali, quali appunto Agenti e Brokers, l’accesso  alla professione è subordinato al  superamento di un concorso pubblico  bandito dall’autorità di vigilanza una volta l’anno. Questi restano  comunque soggetti all’obbligo dell’aggiornamento professionale annuale.
Tuttavia il legislatore ha considerato che l’intermediazione di prodotti  assicurativi può essere effettuata anche da soggetti addetti  all’intermediazione quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e  gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni A, B, e D per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera.  Tra queste forme di distribuzione  rientrano anche quelle che sfruttano  canali di comunicazione che prescindono dal contatto diretto tra  incaricato del servizio e utente: in particolare il canale telefonico e  quello telematico tramite internet.

Oggi tali soggetti trovano un’apposita collocazione all’interno della sezione E del RUI ovvero alla sezione C, nel caso dei Produttori  diretti. Al fine di iscrivere tali soggetti nell’apposito registro, gli  intermediari  principali che se ne servono hanno l’obbligo giuridico di  far sostenere ai medesimi un corso di formazione abilitante di 60 ore,  di cui 30 in aula (o in videoconferenza o FAD interattiva*) per accertarne la professionalità necessaria alla  collocazione dei prodotti assicurativi  che ne costituisce requisito per  l’iscrizione. Ovviamente anche questi soggetti sono tenuti all’obbligo dell’aggiornamento professionale annuale.
Tuttavia il legislatore impone l’obbligo della formazione professionale e  dell’aggiornamento annuale anche per tutte quelle categorie di soggetti  che operano all’interno dei locali dell’intermediario,  come ad esempio i dipendenti di una banca o dell’intermediario stesso  che abbiano contatti con la clientela in merito alla consulenza su  prodotti assicurativi.

Volendo infine fare una valutazione sui numeri su cui ruota oggi la  formazione assicurativa,  basti pensare che sono tenuti all’iscrizione  al RUI tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intermediano prodotti  assicurativi anche in via accessoria alla loro attività principale. Per  fare un esempio, sono tenuti all’iscrizione, e quindi alla formazione di  60 ore e all’aggiornamento annuale obbligatorio di 30 ore:

– tutti i dipendenti di banche e assicurazioni che operano sia all’interno che all’esterno dei locali commerciali;
– tutti i dipendenti di agenzie assicurative e di brokeraggio assicurativo;
– tutti i dipendenti di finanziarie, 106 e 107 tub;
– tutti i mediatori creditizi che in via accessoria al finanziamento intermedino anche prodotti assicurativi;
– tutti i venditori di autovetture, ovvero di mobilia ovvero le agenzie  immobiliari e comunque qualsiasi altra attività che in funzione del  finanziamento concesso al cliente intermedino anche il prodotto  assicurativo a garanzia dello stesso;
– tutti i call center che intermedino prodotti assicurativi oltre a  quelli dedicati alla vendita di carte di credito in quanto prevedono  l’intermediazione di polizze assicurative a tutela dello smarrimento o  furto del titolo.
Si considera un panorama di clienti di circa 1.500.000 di persone.

*FAD interattiva: formazione a distanza con lezioni audio/video abbinate a tecniche interattive, ufficialmente equiparate all’aula dall’ISVAP, con comunicazione ufficiale successiva al Regolamento n. 5 (FAQ ISVAP quarto gruppo).

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