COMUNICAZIONE n. 19/18
Oggetto: chiarimenti in merito allo svolgimento dell’attività di promozione e illustrazione di prodotti del credito o di servizi di pagamento a contatto con il pubblico.
Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi
Lo scrivente Organismo (di seguito anche “OAM”), al fine di prevenire la diffusione nel mercato dell’intermediazione creditizia di prassi difformi rispetto agli obblighi imposti dalla normativa di settore o comunque elusive degli stessi, ritiene necessario fornire agli operatori alcune indicazioni in merito al carattere ex lege riservato dell’attività di promozione e illustrazione di prodotti del credito o di servizi di pagamento, svolta a contatto con il pubblico.
Come noto, l’agenzia in attività finanziaria è disciplinata principalmente dal Titolo VI-bis del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito, “TUB”) e dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, i quali fissano la normativa di settore volta ad assicurare la correttezza, la professionalità e la trasparenza nel mercato dell’intermediazione creditizia.
In particolare, l’art. 128-quater, comma 1, TUB prevede che l’agente in attività finanziaria debba, in via esclusiva, svolgere attività di promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari di cui al Titolo V, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica, banche o Poste italiane.
Il comma 2 del medesimo articolo prevede, inoltre, che l’esercizio professionale di dette attività sia riservato a coloro che risultano iscritti nell’Elenco OAM degli agenti in attività finanziaria.
Poste tali premesse relative al quadro normativo di riferimento, occorre evidenziare come – nel mercato degli intermediari del credito – sembri emergere la prassi secondo la quale alcuni soggetti non iscritti all’Organismo svolgono attività di front office, anche mediante la mera fissazione di appuntamenti, nel corso della quale promuovono, anche soltanto in via generica, o descrivono somhttps://www.formazioneintermediari.com/wp-content/uploads/8h-1.jpgmente prodotti di finanziamento o servizi di pagamento, così come indicati nella Circolare OAM n. 3/12.
A tal fine, occorre precisare che tutti i soggetti che svolgono attività di front office connotate dal rapporto con il pubblico e consistenti anche soltanto nella generica promozione, illustrazione o somhttps://www.formazioneintermediari.com/wp-content/uploads/8h-1.jpg descrizione delle caratteristiche dei prodotti di finanziamento o dei servizi di pagamento indicati nella Circolare OAM n. 3/12, hanno l’obbligo di iscriversi, ai sensi dell’art. 128-quater, commi 2 e 6 del TUB, nell’Elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall’Organismo o di risultare comunicati in qualità di collaboratori di un soggetto iscritto nel ridetto Elenco.
Deve, pertanto, ritenersi riservata ad un agente o ad un collaboratore del primo, ai sensi dell’art. 128-quater del TUB, anche la sola attività di promozione o di generica descrizione di prodotti di finanziamento o di servizi di pagamento, seppure finalizzata alla sola fissazione di un appuntamento con il cliente, a cui non segua quindi necessariamente un’illustrazione specifica delle caratteristiche del prodotto o la conclusione del relativo contratto.
Clicca qui per visualizzare il documento originale