OAM Comunicazione n. 20/18 – chiarimenti circa l’operatività nell’ambito dei contratti di leasing operativo di beni

COMUNICAZIONE n. 20/18

Oggetto: chiarimenti in merito all’operatività dell’agente in attività finanziaria nell’ambito della promozione e conclusione di contratti di leasing operativo di beni.

Lo scrivente Organismo (di seguito anche “OAM”), a seguito di molteplici richieste pervenute da esponenti del settore dell’intermediazione creditizia, intende fornire chiarimenti in merito all’operatività degli agenti in attività finanziaria nell’ambito del leasing operativo di beni (comunemente indicato anche quale “noleggio operativo” o “noleggio strumentale”).

Nello specifico, occorre chiarire se l’agente in attività finanziaria, avente mandato conferito per la locazione finanziaria o per altri prodotti di cui alla Circolare OAM n. 3 12, possa svolgere altresì l’attività di promozione e conclusione di contratti di leasing operativo di beni (a titolo meramente esemplificativo, telefoni cellulari, pc, stampanti, autovetture), su mandato di banche e intermediari finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario (di seguito, T.U.B.) o per conto di società commerciali.

A tal proposito, giova premettere che l’art. 2 del Decreto MEF 02.04.2015, n. 53, denominato “Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari”, tra le operazioni di finanziamento indica espressamente la locazione finanziaria, ma non la locazione operativa.
Fermo quanto sopra, ai sensi dell’art.128- quater del T.U.B., l’agente in attività finanziaria è “il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti[…], su mandato diretto di intermediari finanziari[…]. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l’attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali” .

Pertanto, tenendo conto del quadro complessivo posto dalla normativa di riferimento e ferma l’esigenza di tutela del cliente finale e del mercato dell’intermediazione creditizia, il leasing operativo, pur non potendo costituire attività tipica dell’agente in attività finanziaria, può ragionevolmente ritenersi riconducibile all’alveo delle attività “connesse e strumentali” di cui all’art. 128- quater del TUB nel caso in cui risulti finalizzato a sviluppare o agevolare l’attività tipica dell’agente medesimo.
Ne deriva che l’attività di leasing operativo è consentita all’agente in attività finanziaria unicamente laddove sussistano, al contempo, le seguenti condizioni:

  • l’attività di promozione e conclusione di contratti di leasing operativo di beni non sia svolta in via prevalente rispetto all’attività tipica prevista ex lege per l’agente in attività finanziaria;
  • l’obiettivo dell’attività suddetta sia quello di fidelizzare la clientela, con finalità di sviluppo dell’offerta dei sevizi finanziari per cui l’agente ha ricevuto mandato dal proprio finanziatore;
  • la ridetta attività sia svolta dall’agente per conto del medesimo intermediario che gli ha conferito il mandato per i propri prodotti finanziari o per conto di altro intermediario o società commerciale riconducibili al medesimo gruppo bancario dell’intermediario mandante o anche ad altri gruppi bancari.

La non prevalenza dell’attività di leasing operativo e la connessione funzionale con l’attività riservata dell’agente in attività finanziaria garantiscono la tutela del consumatore, fondata tra l’altro sulla professionalità degli operatori nel mercato dell’intermediazione creditizia.
In conclusione, l’agente in attività finanziaria può ritenersi abilitato a svolgere – in via non prevalente – l’attività di leasing operativo di beni, ove la stessa sia svolta nell’ottica di fidelizzare la propria clientela sul piano dei servizi finanziari offerti e per conto del medesimo intermediario che ha conferito il mandato all’agente per i propri prodotti finanziari o per conto di altro intermediario o società commerciale, riconducibili al medesimo gruppo bancario dell’intermediario mandante o anche ad altri gruppi bancari.

 

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